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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2287/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEDICINI ETTORE, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 303564 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 303552 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 303553 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2987 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 519/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sopra generalizzato ha impugnato gli avvisi in oggetto formulando le seguenti conclusioni:
1. disporre la sospensione degli effetti degli avvisi indicati in epigrafe;
in via preliminare:
2. accertare e dichiarare l'ammissibilità del ricorso cumulativo avverso gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica nn. 303564, 303552, 303553 e 2987 del 28.10.2024;
3. accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'illegittimità degli avvisi in quanto emessi in funzione di rendite oggetto di annullamento giudiziale con pronuncia definitiva e, per l'effetto, disporne l'annullamento;
4. accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'illegittimità degli avvisi per violazione dell'art. 5 del D.
Lgs. n. 504/1992 e, per l'effetto, disporne l'annullamento;
5. accertare e dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità degli avvisi impugnati per violazione dell'art.
6- bis della L. n. 212/2000 e, comunque, disporne l'annullamento;
6. accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'illegittimità degli avvisi impugnati per violazione del combinato disposto dell9art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 1 comma 162 della Legge n. 296/2006, e, comunque, disporne l'annullamento;
nel merito:
7. accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa del Comune e, comunque, disporre l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono:
8. accertare e dichiarare l'erroneità della categoria degli immobili applicata in sede di accertamento;
9. accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni irrogate e, comunque, disporne la disapplicazione;
Con richiesta espressa di condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Roma Capitale si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato in quanto gli avvisi risultano effettuati in base alle rendite risultanti dai dati catastali, non avendo la ricorrente reso edotta
Roma Capitale della asserita sentenza di riduzione delle rendite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Osserva la Corte di Giustizia che l'unico motivo degno di nota sarebbe quello di cui al punto 3 delle conclusioni sopra riportate concernenti le rendite catastali.
In realtà, parte ricorrente ha prodotto soltanto una sentenza (che non si sa neanche se passata in giudicato) e non le visure catastali.
Se i dati presenti in catasto sono difformi da quelli che dovrebbero essere in base alla sentenza sulle rendite, la parte interessata avrebbe dovuto attivarsi per chiedere la rettificazione dei dati catastali stessi.
Sembra pacifico che non lo ha fatto.
A questo punto, fermo il diritto di chiedere un domani il rimborso di quanto in ipotesi pagato in più, ritiene il Collegio che, ad oggi, occorre respingere il ricorso, compensando le spese processuali, in quanto gli avvisi di accertamento si basano sui dati risultanti in catasto.
E ciò con assorbimento dei restanti motivi comunque destituiti di fondamenti e generici.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Respinge il ricorso;
spese compensate.
Roma 21.1.2026 Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEDICINI ETTORE, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 303564 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 303552 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 303553 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2987 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 519/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sopra generalizzato ha impugnato gli avvisi in oggetto formulando le seguenti conclusioni:
1. disporre la sospensione degli effetti degli avvisi indicati in epigrafe;
in via preliminare:
2. accertare e dichiarare l'ammissibilità del ricorso cumulativo avverso gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica nn. 303564, 303552, 303553 e 2987 del 28.10.2024;
3. accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'illegittimità degli avvisi in quanto emessi in funzione di rendite oggetto di annullamento giudiziale con pronuncia definitiva e, per l'effetto, disporne l'annullamento;
4. accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'illegittimità degli avvisi per violazione dell'art. 5 del D.
Lgs. n. 504/1992 e, per l'effetto, disporne l'annullamento;
5. accertare e dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità degli avvisi impugnati per violazione dell'art.
6- bis della L. n. 212/2000 e, comunque, disporne l'annullamento;
6. accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'illegittimità degli avvisi impugnati per violazione del combinato disposto dell9art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 1 comma 162 della Legge n. 296/2006, e, comunque, disporne l'annullamento;
nel merito:
7. accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa del Comune e, comunque, disporre l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono:
8. accertare e dichiarare l'erroneità della categoria degli immobili applicata in sede di accertamento;
9. accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni irrogate e, comunque, disporne la disapplicazione;
Con richiesta espressa di condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Roma Capitale si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato in quanto gli avvisi risultano effettuati in base alle rendite risultanti dai dati catastali, non avendo la ricorrente reso edotta
Roma Capitale della asserita sentenza di riduzione delle rendite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Osserva la Corte di Giustizia che l'unico motivo degno di nota sarebbe quello di cui al punto 3 delle conclusioni sopra riportate concernenti le rendite catastali.
In realtà, parte ricorrente ha prodotto soltanto una sentenza (che non si sa neanche se passata in giudicato) e non le visure catastali.
Se i dati presenti in catasto sono difformi da quelli che dovrebbero essere in base alla sentenza sulle rendite, la parte interessata avrebbe dovuto attivarsi per chiedere la rettificazione dei dati catastali stessi.
Sembra pacifico che non lo ha fatto.
A questo punto, fermo il diritto di chiedere un domani il rimborso di quanto in ipotesi pagato in più, ritiene il Collegio che, ad oggi, occorre respingere il ricorso, compensando le spese processuali, in quanto gli avvisi di accertamento si basano sui dati risultanti in catasto.
E ciò con assorbimento dei restanti motivi comunque destituiti di fondamenti e generici.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Respinge il ricorso;
spese compensate.
Roma 21.1.2026 Il Presidente