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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/09/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel.
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 29/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca e
Marco Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. prof. Giorgio Frus, in Torino, Corso Re Umberto n. 8, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], Fraz. Porossan-Roppoz 1 C, rappresentato Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo
Tomassoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini, Corso D'Augusto
n. 134, per procura in atti
APPELLATO
Oggetto: contributo di solidarietà
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 23.1.2025
Per l'appellato: come da memoria depositata il 25.8.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Aosta, ha chiamato in giudizio la Controparte_1 [...]
a favore dei Dottori sponendo Controparte_2 Parte_1
di essere titolare di pensione di anzianità in totalizzazione con decorrenza dal
1
1°.
8.2010 a carico della e deducendo l'illegittimità della decurtazione mensile, Pt_1 denominata “contributo di solidarietà”, applicata dalla ai sensi dell'art. 22 del Pt_1
Regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con DM del 14/7/2004, applicato con delibera 4/2008 per il quinquennio 2009/2013 e con delibera 27/6/2013 per il quinquennio 2014/2018 ed infine in forza della delibera n. 10/2017 che ha dato esecuzione per il quinquennio 2019/2023 all'art. 29 del Regolamento unitario in materia di previdenza ed assistenza, che ha previsto l'applicazione del contributo di solidarietà per tutte le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema retributivo.
Ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato dalla Pt_1
in detrazione sulle rate di pensione liquidate e maturate;
di condannare la Pt_1
convenuta alla restituzione delle ritenute operate per detti titoli;
e di dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Costituendosi in giudizio la ha contestato il fondamento della domanda Pt_1
chiedendone la reiezione ed ha inoltre eccepito la parziale prescrizione quinquennale del credito con riferimento al periodo precedente al 21.6.2019 (ossia al quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso avvenuta il 21.6.2024).
Con sentenza n. 59/2024 pubblicata il 25.7.2024 il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato l'illegittimità delle trattenute operate sulla pensione del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà nei quinquenni 2009-2013 (Delibera n.
8/2008), 2014-2018 (Delibera n. 3/2013) e 2019-2023 (Delibera n. 10/2017) ed ha condannato la a restituire al ricorrente le somme trattenute a tale titolo, nel limite Pt_1
della prescrizione decennale e quindi a decorrere dal 21.6.2014, oltre accessori.
Propone appello la resiste l'appellato. Pt_1
All'udienza di discussione del 10.9.2025 la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto le domande proposte dal ricorrente, condannando la alla Pt_1 restituzione delle trattenute operate a titolo di “contributo di solidarietà” nel limite del decennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo e a corrispondere al ricorrente i ratei della pensione senza operare il prelievo per detto titolo, richiamando l'orientamento di legittimità e di questa corte territoriale e ritenendo pertanto escluso che rientri fra i poteri della quello di prevedere a carico dei pensionati un Pt_1
contributo di solidarietà.
Con il primo motivo di gravame la censura la sentenza impugnata per avere Pt_1
2
omesso di considerare l'autonomia normativa della nel quadro del mutato Pt_1 contesto normativo e in particolare per avere trascurato che la pensione dell'appellato
è stata maturata a decorrere dal 1°.
8.2010 e dunque successivamente sia alla delibera n. 4/2008 sia alla modifica dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995 ad opera dell'art. 1 comma 763 L. 296/06 e per avere erroneamente ritenuto (in violazione dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, comma 763, L. 296/2006, anche in relazione all'art. 1, comma 488, L. 147/2013, nonché in violazione dell'art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011) che in capo alla non sussistano i Pt_1 poteri normativi per l'istituzione del contributo di solidarietà.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare la documentazione allegata dalla concernente la Pt_1
gestione finanziaria e patrimoniale relativa al periodo per cui è causa.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Tutte le argomentazioni della sono già state ripetutamente respinte dalla Corte Pt_1
di Cassazione in numerose sentenze (tra cui le nn. 423/2019, 9864/2019, 19561/2019,
29292/2019, 27340/2020, 28054/2020, 28055/2020), con le quali l'appello omette del tutto di misurarsi.
In tali pronunce la S.C. ha costantemente ribadito il principio secondo cui “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Parte_1 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 27340/2020, che conferma
App. Torino n. 469/2015).
Nelle sentenze sopra citate vengono affrontate tutte le questioni riproposte dalla Pt_1 nel presente giudizio (compresa l'irrilevanza, ai fini della decisione, degli artt. 1, comma
763, L. 296/2006, e 1, comma 488, L. 147/2013) ed i principi affermati dalla Corte di
Cassazione, riferiti al contributo di solidarietà imposto dalla negli anni 2009- Pt_1
2013, devono ritenersi pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame, relativa alla imposizione del contributo di solidarietà e quindi anche alla pensione maturata
3
dall'appellato dal 1°.8.2010.
L'inesistenza, per le ragioni illustrate, di un potere della di imporre un contributo Pt_1 di solidarietà vale anche per pensioni maturate, come quella dell'appellato, in epoca successiva all'introduzione di esso ad opera del regolamento del 2004 e dei vari rinnovi del contributo di solidarietà che si sono succeduti nel tempo.
Deve soltanto aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla le Pt_1
trattenute a titolo di contributo di solidarietà non possono ritenersi legittime nemmeno sulla base dell'art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dato che tale disposizione – che prevede che gli enti adottano delibere volte ad assicurare l'equilibrio di gestione “entro e non oltre il 30 settembre 2012” e l'applicazione, in mancanza, di un contributo di solidarietà per gli anni 2012 e 2013 a carico dei pensionati nella misura dell'1% – è chiaramente inapplicabile alla presente fattispecie vertendosi qui, come già rilevato in altre sentenze di questa Corte (v. App. Torino n. 469/2015), sulla legittimità del contributo di solidarietà, peraltro di diversa entità, trattenuto dalla sulla base Pt_1
di delibere adottate a decorrere dal 2004.
Con il terzo motivo, la censura la decisione del Tribunale in punto prescrizione, Pt_1 ribadendo l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai sensi degli artt. 2948 n. 4
c.c., 19 L. n. 21/1986 e 47 bis DPR n. 639/1947.
Il motivo è infondato, come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità, cfr., tra le molte, Cass. 6170/2024, che, confermando una sentenza di questa corte territoriale, ha osservato: “Questa Corte (Cass. 31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla CNPADC, ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.
2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass. 449/23, Cass. 688/23) ed
è condiviso dal collegio.
Né vale in contrario richiamare l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/70, secondo cui “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. n.88/89, o delle relative
4
differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne
l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23).
Dato il differente ambito applicativo dell'art. 47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion
d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.”.
Con specifico riferimento all'art. 19 comma 3 L. 21/1986, richiamato dall'appellante, la
S.C. ha recentemente osservato che “la disposizione citata disciplina in termini generali la «prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni» (così la rubrica), mentre il comma 3 la prescrizione del « diritto alle prestazioni della . Pt_1
Nel caso in esame l'obbligazione dedotta in giudizio trova il proprio titolo non nel diritto alla pensione, ma nel diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla
giusta le disposizioni dettate in via generale dagli artt. 2033 e segg. c.c. Dunque Pt_1 un credito restitutorio, e non un credito da prestazione” (Cass. 31713/2024).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza, con condanna della a Pt_1 rimborsare all'appellato le spese grado, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni poste, già risolte, con distrazione a favore dei difensori.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.473, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 10.9.2025
5
LA CONSIGLIERA Est.
Dott.ssa Silvia Casarino
IL PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel.
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 29/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca e
Marco Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. prof. Giorgio Frus, in Torino, Corso Re Umberto n. 8, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], Fraz. Porossan-Roppoz 1 C, rappresentato Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo
Tomassoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini, Corso D'Augusto
n. 134, per procura in atti
APPELLATO
Oggetto: contributo di solidarietà
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 23.1.2025
Per l'appellato: come da memoria depositata il 25.8.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Aosta, ha chiamato in giudizio la Controparte_1 [...]
a favore dei Dottori sponendo Controparte_2 Parte_1
di essere titolare di pensione di anzianità in totalizzazione con decorrenza dal
1
1°.
8.2010 a carico della e deducendo l'illegittimità della decurtazione mensile, Pt_1 denominata “contributo di solidarietà”, applicata dalla ai sensi dell'art. 22 del Pt_1
Regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con DM del 14/7/2004, applicato con delibera 4/2008 per il quinquennio 2009/2013 e con delibera 27/6/2013 per il quinquennio 2014/2018 ed infine in forza della delibera n. 10/2017 che ha dato esecuzione per il quinquennio 2019/2023 all'art. 29 del Regolamento unitario in materia di previdenza ed assistenza, che ha previsto l'applicazione del contributo di solidarietà per tutte le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema retributivo.
Ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato dalla Pt_1
in detrazione sulle rate di pensione liquidate e maturate;
di condannare la Pt_1
convenuta alla restituzione delle ritenute operate per detti titoli;
e di dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Costituendosi in giudizio la ha contestato il fondamento della domanda Pt_1
chiedendone la reiezione ed ha inoltre eccepito la parziale prescrizione quinquennale del credito con riferimento al periodo precedente al 21.6.2019 (ossia al quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso avvenuta il 21.6.2024).
Con sentenza n. 59/2024 pubblicata il 25.7.2024 il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato l'illegittimità delle trattenute operate sulla pensione del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà nei quinquenni 2009-2013 (Delibera n.
8/2008), 2014-2018 (Delibera n. 3/2013) e 2019-2023 (Delibera n. 10/2017) ed ha condannato la a restituire al ricorrente le somme trattenute a tale titolo, nel limite Pt_1
della prescrizione decennale e quindi a decorrere dal 21.6.2014, oltre accessori.
Propone appello la resiste l'appellato. Pt_1
All'udienza di discussione del 10.9.2025 la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto le domande proposte dal ricorrente, condannando la alla Pt_1 restituzione delle trattenute operate a titolo di “contributo di solidarietà” nel limite del decennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo e a corrispondere al ricorrente i ratei della pensione senza operare il prelievo per detto titolo, richiamando l'orientamento di legittimità e di questa corte territoriale e ritenendo pertanto escluso che rientri fra i poteri della quello di prevedere a carico dei pensionati un Pt_1
contributo di solidarietà.
Con il primo motivo di gravame la censura la sentenza impugnata per avere Pt_1
2
omesso di considerare l'autonomia normativa della nel quadro del mutato Pt_1 contesto normativo e in particolare per avere trascurato che la pensione dell'appellato
è stata maturata a decorrere dal 1°.
8.2010 e dunque successivamente sia alla delibera n. 4/2008 sia alla modifica dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995 ad opera dell'art. 1 comma 763 L. 296/06 e per avere erroneamente ritenuto (in violazione dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, comma 763, L. 296/2006, anche in relazione all'art. 1, comma 488, L. 147/2013, nonché in violazione dell'art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011) che in capo alla non sussistano i Pt_1 poteri normativi per l'istituzione del contributo di solidarietà.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare la documentazione allegata dalla concernente la Pt_1
gestione finanziaria e patrimoniale relativa al periodo per cui è causa.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Tutte le argomentazioni della sono già state ripetutamente respinte dalla Corte Pt_1
di Cassazione in numerose sentenze (tra cui le nn. 423/2019, 9864/2019, 19561/2019,
29292/2019, 27340/2020, 28054/2020, 28055/2020), con le quali l'appello omette del tutto di misurarsi.
In tali pronunce la S.C. ha costantemente ribadito il principio secondo cui “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Parte_1 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 27340/2020, che conferma
App. Torino n. 469/2015).
Nelle sentenze sopra citate vengono affrontate tutte le questioni riproposte dalla Pt_1 nel presente giudizio (compresa l'irrilevanza, ai fini della decisione, degli artt. 1, comma
763, L. 296/2006, e 1, comma 488, L. 147/2013) ed i principi affermati dalla Corte di
Cassazione, riferiti al contributo di solidarietà imposto dalla negli anni 2009- Pt_1
2013, devono ritenersi pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame, relativa alla imposizione del contributo di solidarietà e quindi anche alla pensione maturata
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dall'appellato dal 1°.8.2010.
L'inesistenza, per le ragioni illustrate, di un potere della di imporre un contributo Pt_1 di solidarietà vale anche per pensioni maturate, come quella dell'appellato, in epoca successiva all'introduzione di esso ad opera del regolamento del 2004 e dei vari rinnovi del contributo di solidarietà che si sono succeduti nel tempo.
Deve soltanto aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla le Pt_1
trattenute a titolo di contributo di solidarietà non possono ritenersi legittime nemmeno sulla base dell'art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dato che tale disposizione – che prevede che gli enti adottano delibere volte ad assicurare l'equilibrio di gestione “entro e non oltre il 30 settembre 2012” e l'applicazione, in mancanza, di un contributo di solidarietà per gli anni 2012 e 2013 a carico dei pensionati nella misura dell'1% – è chiaramente inapplicabile alla presente fattispecie vertendosi qui, come già rilevato in altre sentenze di questa Corte (v. App. Torino n. 469/2015), sulla legittimità del contributo di solidarietà, peraltro di diversa entità, trattenuto dalla sulla base Pt_1
di delibere adottate a decorrere dal 2004.
Con il terzo motivo, la censura la decisione del Tribunale in punto prescrizione, Pt_1 ribadendo l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai sensi degli artt. 2948 n. 4
c.c., 19 L. n. 21/1986 e 47 bis DPR n. 639/1947.
Il motivo è infondato, come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità, cfr., tra le molte, Cass. 6170/2024, che, confermando una sentenza di questa corte territoriale, ha osservato: “Questa Corte (Cass. 31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla CNPADC, ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.
2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass. 449/23, Cass. 688/23) ed
è condiviso dal collegio.
Né vale in contrario richiamare l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/70, secondo cui “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. n.88/89, o delle relative
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differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne
l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23).
Dato il differente ambito applicativo dell'art. 47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion
d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.”.
Con specifico riferimento all'art. 19 comma 3 L. 21/1986, richiamato dall'appellante, la
S.C. ha recentemente osservato che “la disposizione citata disciplina in termini generali la «prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni» (così la rubrica), mentre il comma 3 la prescrizione del « diritto alle prestazioni della . Pt_1
Nel caso in esame l'obbligazione dedotta in giudizio trova il proprio titolo non nel diritto alla pensione, ma nel diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla
giusta le disposizioni dettate in via generale dagli artt. 2033 e segg. c.c. Dunque Pt_1 un credito restitutorio, e non un credito da prestazione” (Cass. 31713/2024).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza, con condanna della a Pt_1 rimborsare all'appellato le spese grado, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni poste, già risolte, con distrazione a favore dei difensori.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.473, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 10.9.2025
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LA CONSIGLIERA Est.
Dott.ssa Silvia Casarino
IL PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti
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