Decreto cautelare 17 novembre 2025
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2025
Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14040/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14040 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Bettella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
previa adozione di misure cautelari
dell’obbligo dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad di provvedere, con un provvedimento espresso, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per cure mediche di minorenne.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NN ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Parte ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di cure mediche.
2. Risulta agli atti che, in seguito alla presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha provveduto a rilasciare il visto richiesto.
3. All’udienza camerale del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ed invero, l’avvenuto rilascio del visto richiesto integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a.
5. Quanto alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione, in considerazione del lasso temporale non particolarmente esteso intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione, che si è adoperata per far fronte alla richiesta in tempi ragionevoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES ZI, Presidente
NN ET, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ET | ES ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.