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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Memmo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1045/2025
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIARA Parte_1 C.F._1
ND ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latiano (Br), alla via F.
D'Ippolito n. 48;
- RICORRENTE -
E
, p.i. , in persona del Ministro e rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, e , c.f. Controparte_2
, in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore, entrambi domiciliati P.IVA_2 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Lecce (Le) alla via F. Rubichi n. 39con sede in Roma, alla via Arenula n. 70;
- RESISTENTI CONTUMACI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 11/04/2025 il dott. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Brindisi in data
11/03/2025 nel corso del giudizio n. 2521/2020 RGNR, n. 2297/2021 RGIP.
Esponeva il ricorrente di essere stato amministratore giudiziario nella procedura penale in oggetto per la durata di quattro mesi, dal 05/09/2024 al 07/01/2025, e che in seguito alla revoca del sequestro disposto dal Giudice, esso Amministratore Giudiziario inoltrava istanza di liquidazione del compenso finale, precisando di non aver ricevuto né richiesto alcuna liquidazione a titolo di acconto.
Nello specifico, sosteneva il che nella propria istanza di liquidazione aveva applicato i valori Pt_1 minimi previsti dal DPR n. 177/2015 tenendo conto dei parametri quali il valore del compendio aziendale, i ricavi lordi e gli utili netti;
inoltre, aveva richiesto la maggiorazione prevista dall'art. 4 del DPR n. 177/2015 nella misura del 30%, ed il rimborso forfettario delle spese di studio.
Per l'effetto giungeva a determinare e richiedere un compenso complessivo di € 305.854,67 oltre oneri di legge.
Con l'impugnato provvedimento il Giudice, invece, rapportava il calcolo del compreso alla effettiva attività svolta, pari a 4 mesi, ritendo tuttavia che la durata complessiva della procedura di sequestro non dovesse intendersi pari a 18 mesi, ma pari almeno al doppio, tenendo conto dei tempi fisiologici
1 di un giudizio di merito di primo grado. Ad avviso del giudice, l'importo richiesto dal Pt_1 andava dimezzato, e successivamente ancora ridotto della metà, considerato che l'amministratore giudiziario aveva svolto la propria attività parallelamente a quella esercitata dall'amministratore della società. Infine, il Giudice riteneva che non spettasse la maggiorazione di cui all'art. 4 del DPR
n. 177/2015, poiché le attività svolte non travalicavano il carattere dell'ordinarietà.
Pertanto, veniva liquidato al dott. la somma complessiva di € 121.262,49 per l'attività svolta. Pt_1
Avverso tale decreto di liquidazione, il dott. proponeva l'odierna opposizione contestando, Pt_1 nel merito, l'illegittimità del criterio adottato per determinare il compenso in relazione al parametro temporale, laddove non era stato utilizzato dal Giudice il termine di 18 mesi di cui al comma 2 dell'art. 24 D.lgs. 159/2011 ma il più ampio termine di 36 mesi. Contestava, inoltre, l'illegittima ed ulteriore diminuzione del compenso per la permanenza dell'organo amministrativo societario, ritenendo che la motivazione addotta dal Giudice non trovava supporto normativo e che, comunque, nella normalità dei casi l'amministratore giudiziario espleta la propria attività indipendentemente dalla permanenza in carica degli organi amministrativi e conserva il diritto alla liquidazione dell'intero compenso.
Infine, il ricorrente contestava l'illegittimità della motivazione adottata per negare la maggiorazione prevista dall'art. 4 del DPR 177/2015 e chiedeva il via subordinata un equo compenso in misura superiore a quanto determinato dal provvedimento di liquidazione, oltre alle spese legali di questo procedimento di opposizione.
In conclusione, il dott. chiedeva la riforma del provvedimento impugnato e la liquidazione Pt_1 della ulteriore somma di € 1843592,00, per un compenso complessivo di € 305.854,67, oltre cassa nazionale di previdenza DD.CC. ed IVA come per legge, ovvero nella diversa somma ritenuta dal
Presidente, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento.
So costituivano il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il per il Controparte_1 tramite dell'Avvocatura dello Stato, io primo eccepiva il difetto di legittimazione passiva, il secondo concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed all'udienza del 08/07/2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è fondata la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva del
Ministero Economia e Finanze.
Secondo la giurisprudenza di legittimità parte necessaria nei giudizi in oggetto è il solo
[...]
che sopporta gli oneri economici. (“Posto che il procedimento di opposizione ex Controparte_1 art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico "erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della giustizia, è parte necessaria”. Cassazione civile sez. un., 29/05/2012, n.8516).
Il primo motivo di opposizione è fondato.
2 L'amministratore giudiziario si duole del criterio di calcolo adottato dal Giudice, il quale ha parametrato i valori previsti del DM 177/2015 ad un incarico della durata di almeno 36 mesi e conseguentemente ha ridotto i relativi importi tenendo conto che nella specie l'incarico è durato dal
5.9.24 al 7.1.25.
L'opponente sostiene, per contro, la necessaria applicazione, ai fini della determinazione del compenso finale che ritiene dovuto in proprio favore, di un differente criterio di calcolo aritmetico fondato su una base di 18 mesi.
Il punto di riferimento normativo è dato dall'art. 24 co. 2 D.lgs 159/2011 che delinea espressamente la durata limitandola a "un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso" eventualmente prorogabile di ulteriori "6 mesi” nel caso di "indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti'.
Pur rilevando che la norma in questione è dettata per i sequestri di prevenzione, è indubbio che l'art
24 cit, è richiamato nella relazione ministeriale del DM 177/15, per cui appare essere il parametro più adeguato da utilizzare anche in ipotesi di sequestro ex art 19 Dlgs 231/2001.
Ne consegue che la prima voce liquidata ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 177/2015 deve essere rideterminata in € 56882,98, pari all'importo minimo (€ 341297,86) parametrato su 24 mesi e rapportato all'effettiva durata dell'incarico (dal 5.9.2024 al 7.1.2025).
Il secondo motivo di opposizione è infondato.
L'amministratore si duole del fatto che GIP ha ritenuto di ulteriormente dimezzare il compenso previsto dall'art. 3, comma 1 lett A) del DPR 177/15 sulla scorta del rilievo che l'amministratore giudiziario ha svolto la propria attività “parallelamente a quella concretamente esercitata dall'amministratore della società in questione, , che non a caso per detto ruolo Controparte_3
è stato anche regolarmente retribuito”. In effetti, ai sensi dell' art 4 del DM 177/2015 “L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre
l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: a) complessita' della gestione;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
d) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
e) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.”
Nelle specie è accaduto che lo stesso amministratore ha formulato istanza al giudice (istanza n. 16 del 2024 con cui ha chiesto che fosse consentito al di continuare a svolgere la propria CP_3 attività prevedendone la retribuzione al pari di un coadiutore. Insieme a questi sono stati autorizzati anche altri tre coadiutori.
Trova pertanto applicazione la previsione dell'art 4 citato, allorchè prevede espressamente che la nomina di coadiutori possa giustificare la riduzione sino al 50 % dell'ammontare del compenso liquidato. E' evidente infatti che lo svolgimento dell'attività da parte dell'amministratore sia stata di supporto e aiuto per amministrazione della società (essendo il “figura dalla quale la CP_3 società potrebbe difficilmente prescindere in quanto dotata del know-how necessario a garantire
l'ottimale gestione della società” cfr istanza n. 16 del 2024) apporto che dunque ha consentito la percezione degli utili conseguiti. D'altro canto, ove non si prevedesse una riduzione del compenso da liquidarsi in favore dell'amministratore giudiziario, la doppia remunerazione (amministratore – coadiutori) si tradurrebbe in un ingiustificato aggravio di oneri economici a carico della procedura.
Parimenti infondato è il terzo motivo di opposizione.
3 L'amministratore si duole del mancato il riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 4
D.P.R 177/15.
In effetti nell' istanza di liquidazione dei compensi non sono state specificate le attività tali da far ritenere l'incarico di particolare difficoltà.
In particolare le attività indicate a pagina 20 e 21 della richiesta di liquidazione ai punti a,b,c,d, appaiono genericamente formulate senza rinvio a specifiche attività di particolare rilievo (ad esempio, l'esame di problematiche tecnico giuridiche, contenzioni con i creditori o dipendenti etc ) tali da far ritenere che l'incarico sia stato oltre misura oneroso.
In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese restano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice monocratico dott. Sergio Memmo, pronunciando sul ricorso depositato in data 11/04/2025 dal dott. avverso il Decreto di liquidazione Parte_1 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 11/03/2025 nel corso del giudizio n. 2521/2020 RGNR, n.
2297/2021 RGIP, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione ridetermina il compenso ex art 3 comma 1 lett. A in € 28441,49 e il rimborso forfettario delle spese generali di studio ex art 3 comma 8 DM 177/15 in €
1990,90, conferma nel resto il provvedimento impugnato.
Spese compensate
Brindisi, lì 4.11.2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Carbone, Funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
Il Giudice
(dott. Sergio Memmo)
4
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Memmo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1045/2025
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIARA Parte_1 C.F._1
ND ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latiano (Br), alla via F.
D'Ippolito n. 48;
- RICORRENTE -
E
, p.i. , in persona del Ministro e rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, e , c.f. Controparte_2
, in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore, entrambi domiciliati P.IVA_2 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Lecce (Le) alla via F. Rubichi n. 39con sede in Roma, alla via Arenula n. 70;
- RESISTENTI CONTUMACI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 11/04/2025 il dott. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Brindisi in data
11/03/2025 nel corso del giudizio n. 2521/2020 RGNR, n. 2297/2021 RGIP.
Esponeva il ricorrente di essere stato amministratore giudiziario nella procedura penale in oggetto per la durata di quattro mesi, dal 05/09/2024 al 07/01/2025, e che in seguito alla revoca del sequestro disposto dal Giudice, esso Amministratore Giudiziario inoltrava istanza di liquidazione del compenso finale, precisando di non aver ricevuto né richiesto alcuna liquidazione a titolo di acconto.
Nello specifico, sosteneva il che nella propria istanza di liquidazione aveva applicato i valori Pt_1 minimi previsti dal DPR n. 177/2015 tenendo conto dei parametri quali il valore del compendio aziendale, i ricavi lordi e gli utili netti;
inoltre, aveva richiesto la maggiorazione prevista dall'art. 4 del DPR n. 177/2015 nella misura del 30%, ed il rimborso forfettario delle spese di studio.
Per l'effetto giungeva a determinare e richiedere un compenso complessivo di € 305.854,67 oltre oneri di legge.
Con l'impugnato provvedimento il Giudice, invece, rapportava il calcolo del compreso alla effettiva attività svolta, pari a 4 mesi, ritendo tuttavia che la durata complessiva della procedura di sequestro non dovesse intendersi pari a 18 mesi, ma pari almeno al doppio, tenendo conto dei tempi fisiologici
1 di un giudizio di merito di primo grado. Ad avviso del giudice, l'importo richiesto dal Pt_1 andava dimezzato, e successivamente ancora ridotto della metà, considerato che l'amministratore giudiziario aveva svolto la propria attività parallelamente a quella esercitata dall'amministratore della società. Infine, il Giudice riteneva che non spettasse la maggiorazione di cui all'art. 4 del DPR
n. 177/2015, poiché le attività svolte non travalicavano il carattere dell'ordinarietà.
Pertanto, veniva liquidato al dott. la somma complessiva di € 121.262,49 per l'attività svolta. Pt_1
Avverso tale decreto di liquidazione, il dott. proponeva l'odierna opposizione contestando, Pt_1 nel merito, l'illegittimità del criterio adottato per determinare il compenso in relazione al parametro temporale, laddove non era stato utilizzato dal Giudice il termine di 18 mesi di cui al comma 2 dell'art. 24 D.lgs. 159/2011 ma il più ampio termine di 36 mesi. Contestava, inoltre, l'illegittima ed ulteriore diminuzione del compenso per la permanenza dell'organo amministrativo societario, ritenendo che la motivazione addotta dal Giudice non trovava supporto normativo e che, comunque, nella normalità dei casi l'amministratore giudiziario espleta la propria attività indipendentemente dalla permanenza in carica degli organi amministrativi e conserva il diritto alla liquidazione dell'intero compenso.
Infine, il ricorrente contestava l'illegittimità della motivazione adottata per negare la maggiorazione prevista dall'art. 4 del DPR 177/2015 e chiedeva il via subordinata un equo compenso in misura superiore a quanto determinato dal provvedimento di liquidazione, oltre alle spese legali di questo procedimento di opposizione.
In conclusione, il dott. chiedeva la riforma del provvedimento impugnato e la liquidazione Pt_1 della ulteriore somma di € 1843592,00, per un compenso complessivo di € 305.854,67, oltre cassa nazionale di previdenza DD.CC. ed IVA come per legge, ovvero nella diversa somma ritenuta dal
Presidente, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento.
So costituivano il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il per il Controparte_1 tramite dell'Avvocatura dello Stato, io primo eccepiva il difetto di legittimazione passiva, il secondo concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed all'udienza del 08/07/2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è fondata la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva del
Ministero Economia e Finanze.
Secondo la giurisprudenza di legittimità parte necessaria nei giudizi in oggetto è il solo
[...]
che sopporta gli oneri economici. (“Posto che il procedimento di opposizione ex Controparte_1 art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico "erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della giustizia, è parte necessaria”. Cassazione civile sez. un., 29/05/2012, n.8516).
Il primo motivo di opposizione è fondato.
2 L'amministratore giudiziario si duole del criterio di calcolo adottato dal Giudice, il quale ha parametrato i valori previsti del DM 177/2015 ad un incarico della durata di almeno 36 mesi e conseguentemente ha ridotto i relativi importi tenendo conto che nella specie l'incarico è durato dal
5.9.24 al 7.1.25.
L'opponente sostiene, per contro, la necessaria applicazione, ai fini della determinazione del compenso finale che ritiene dovuto in proprio favore, di un differente criterio di calcolo aritmetico fondato su una base di 18 mesi.
Il punto di riferimento normativo è dato dall'art. 24 co. 2 D.lgs 159/2011 che delinea espressamente la durata limitandola a "un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso" eventualmente prorogabile di ulteriori "6 mesi” nel caso di "indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti'.
Pur rilevando che la norma in questione è dettata per i sequestri di prevenzione, è indubbio che l'art
24 cit, è richiamato nella relazione ministeriale del DM 177/15, per cui appare essere il parametro più adeguato da utilizzare anche in ipotesi di sequestro ex art 19 Dlgs 231/2001.
Ne consegue che la prima voce liquidata ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 177/2015 deve essere rideterminata in € 56882,98, pari all'importo minimo (€ 341297,86) parametrato su 24 mesi e rapportato all'effettiva durata dell'incarico (dal 5.9.2024 al 7.1.2025).
Il secondo motivo di opposizione è infondato.
L'amministratore si duole del fatto che GIP ha ritenuto di ulteriormente dimezzare il compenso previsto dall'art. 3, comma 1 lett A) del DPR 177/15 sulla scorta del rilievo che l'amministratore giudiziario ha svolto la propria attività “parallelamente a quella concretamente esercitata dall'amministratore della società in questione, , che non a caso per detto ruolo Controparte_3
è stato anche regolarmente retribuito”. In effetti, ai sensi dell' art 4 del DM 177/2015 “L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre
l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: a) complessita' della gestione;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
d) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
e) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.”
Nelle specie è accaduto che lo stesso amministratore ha formulato istanza al giudice (istanza n. 16 del 2024 con cui ha chiesto che fosse consentito al di continuare a svolgere la propria CP_3 attività prevedendone la retribuzione al pari di un coadiutore. Insieme a questi sono stati autorizzati anche altri tre coadiutori.
Trova pertanto applicazione la previsione dell'art 4 citato, allorchè prevede espressamente che la nomina di coadiutori possa giustificare la riduzione sino al 50 % dell'ammontare del compenso liquidato. E' evidente infatti che lo svolgimento dell'attività da parte dell'amministratore sia stata di supporto e aiuto per amministrazione della società (essendo il “figura dalla quale la CP_3 società potrebbe difficilmente prescindere in quanto dotata del know-how necessario a garantire
l'ottimale gestione della società” cfr istanza n. 16 del 2024) apporto che dunque ha consentito la percezione degli utili conseguiti. D'altro canto, ove non si prevedesse una riduzione del compenso da liquidarsi in favore dell'amministratore giudiziario, la doppia remunerazione (amministratore – coadiutori) si tradurrebbe in un ingiustificato aggravio di oneri economici a carico della procedura.
Parimenti infondato è il terzo motivo di opposizione.
3 L'amministratore si duole del mancato il riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 4
D.P.R 177/15.
In effetti nell' istanza di liquidazione dei compensi non sono state specificate le attività tali da far ritenere l'incarico di particolare difficoltà.
In particolare le attività indicate a pagina 20 e 21 della richiesta di liquidazione ai punti a,b,c,d, appaiono genericamente formulate senza rinvio a specifiche attività di particolare rilievo (ad esempio, l'esame di problematiche tecnico giuridiche, contenzioni con i creditori o dipendenti etc ) tali da far ritenere che l'incarico sia stato oltre misura oneroso.
In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese restano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice monocratico dott. Sergio Memmo, pronunciando sul ricorso depositato in data 11/04/2025 dal dott. avverso il Decreto di liquidazione Parte_1 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 11/03/2025 nel corso del giudizio n. 2521/2020 RGNR, n.
2297/2021 RGIP, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione ridetermina il compenso ex art 3 comma 1 lett. A in € 28441,49 e il rimborso forfettario delle spese generali di studio ex art 3 comma 8 DM 177/15 in €
1990,90, conferma nel resto il provvedimento impugnato.
Spese compensate
Brindisi, lì 4.11.2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Carbone, Funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
Il Giudice
(dott. Sergio Memmo)
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