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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Giovanna MANCA ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 1089/2024 R.G. pendente tra:
( C.F. ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
presidente e l.r.p.t. rapp. e dif. dall'avv.to Osvaldo Parte_2
AZ elettivamente dom.to in S. Pietro Vernotico (BR)alla via Lucania
47 attore contro
(C.F. , CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ) (C.F. CodiceFiscale_2 Controparte_3
) rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3 Controparte_3
elettivamente dom.ti in Bologna alla via Cane 5
convenuti nonché
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 CP_5
, (C.F. C.F._5 Controparte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_3 C.F._7
( ), (C.F. Controparte_7 CodiceFiscale_8 Parte_4
), (C.F. C.F._9 Parte_5
) ( ), C.F._10 Parte_6 CodiceFiscale_11
(C.F. ), (C.f. Parte_7 C.F._12 Parte_8
), (C.F. ), C.F._13 Controparte_8 C.F._14
(C.F. , Controparte_9 C.F._15 Controparte_10 (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._16 Controparte_11
C.F._17 Controparte_12
( ), (C.F. CodiceFiscale_18 Controparte_13
), (C.F. ), C.F._19 Parte_6 C.F._20
(C.F. (contumaci); Controparte_14 C.F._21
convenuti
Oggetto: usucapione
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 06/03/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , in persona del suo l.r.p.t., con Parte_1
ricorso depositato il 18.4.24 in riassunzione del giudizio instaurato innanzi al
Tribunale di Lecce rubricato al R.g. 7031/23, ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del seguente immobile: terreno ubicato nella Marina di Torre San Gennaro, agro di Torchiarolo (Br), esteso mq. 1689 circa, identificato in Catasto al foglio 29, p.lla 1559 di mq.
1672 di proprietà indivisa degli eredi di fu (di seguito, Persona_1 Per_2
l' “immobile”), scaturita dal frazionamento della originaria p.lla 1299 e p.lla
1313 di mq. 17, in catasto in capo al Demanio Pubblico dello Stato deducendone il proprio possesso pubblico, pacifico, indisturbato e continuato da oltre trent'anni.
, , , , CP_5 Controparte_6 Parte_3 Controparte_7 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , , Controparte_11 Controparte_13 Parte_6 CP_15
e , pur regolarmente citati in giudizio, non Controparte_4 Controparte_12 si sono costituiti e se n'è dichiarata la contumacia. , CP_1 CP_2
e si sono costituiti in giudizio con comparsa del
[...] Controparte_3
10.6.2024 e non si sono opposti alla domanda di usucapione.
La causa, istruita sulla base della documentazione in atti e prova orale, quindi, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, all'odierna udienza fissata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. è stata decisa come segue.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare in virtù di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Tracciate tali brevi premesse e venendo alla vicenda in esame all'esito dell'istruttoria di tipo documentale, è emerso che
(1) il sig. fu , dante causa degli odierni convenuti, Persona_1 Per_2
acquistò dall'Amministrazione del Demanio, a mezzo atto pubblico del 07.08.1907 ricevuto dal Notaio (v. all. 11 Persona_3
e12) “la proprietà di una vasta superficie che comprendeva un fabbricato denominato “Torre San Gennaro” e il suolo limitrofo esteso are 63 circa, del quale faceva parte anche la superficie odiernamente occupata dal ”. Parte_1
(2) Senonché l''Agenzia del Demanio contestò al di aver Parte_1
occupato l'area anzidetta e -sull'erroneo presupposto che si trattasse di area demaniale essendo adiacente alla superficie affidata in concessione al ” pretese il pagamento della somma di Parte_1
€ 79.166,50 a titolo di indennizzo conseguente all'occupazione abusiva del bene per gli anni dal 1991 al 2000.
(3) La domanda di pagamento di dette somme fu rigettata dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 2169/2016 (all. n. 9) e poi dalla Corte
d'Appello di Lecce con sentenza n. 856/2019 (all. n. 14) che accertarono la natura privata del bene e l'assenza di diritti dell'amministrazione: in particolare da tali pronunce si trae “la consistenza e la delimitazione della superficie occupata dal Pt_1
, circostanza questa verificata dal CTU nominato dal
[...]
Tribunale (v. all. n. 10) il quale, con la planimetria di cui all'allegato
n. 6 della relazione peritale, e sulla base dei registri menzionati nell'elaborato, ha tracciato la linea di demarcazione tra la proprietà demaniale e la proprietà privata (il grafico è stato riprodotto nell'allegato n. 13 del fascicolo del ricorrente e da esso si rileva anche la superficie circolare dove insisteva la Torre San Gennaro, acquistata dal ). CP_1 (4) in ragione di tali risultanze fu presentato il frazionamento di cui all'allegato n. 4 di parte ricorrente ed fu attribuita autonomia catastale alla superficie oggetto di causa “estesa complessivamente mq. 1689 esattamente individuato in catasto” particella n. 1559 del foglio 29 di mq. 1672 e dalla particella n. 1313, sempre del foglio 29, di mq. 17.
Tali particelle sono scaturite dal frazionamento dell'originaria particella n. 1299 che comprendeva sia l'anzidetta area occupata dal
sia un'adiacente area di proprietà demaniale (p.lla Parte_1
1558 di mq. 1518) anch'essa occupata dal ma in Parte_1
virtù di un pregresso provvedimento concessorio”
Ciò premesso, la prova orale ha confermato le circostanze addotte nel ricorso introduttivo e, segnatamente, che parte ricorrente, ovvero il Parte_1
sia stato nella materiale detenzione dell'immobile in modo
[...]
pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto per oltre 30 anni e, più precisamente, (secondo il teste ) sin dall'anno 1991, epoca Testimone_1 in cui detto recintava l'area del terreno in questione e la destinava a Pt_1 servizio dell'attività di parcheggio, sosta, custodia e varo delle imbarcazioni da diporto.
Depongono eloquentemente nello stesso senso sia le evidenze documentali
(certificazioni anagrafiche ed urbanistiche, giudicati dell'A.G., elaborati di
CTU – v. all. 1, 2, 9, 10, 14, 19, 20 – fascicolo attoreo), che risultano corroborare la tesi dell'attore e sia quanto riferito dai testimoni escussi e, più precisamente, con riguardo al fatto sia che “il ha recintato Parte_1
circa trent'anni or sono tale area come si evince dalla foto di cui all'allegato
16 formando un tutt'uno con l'adiacente superficie n. 1558 oggetto di concessione e che l'ha sempre utilizzata in modo esclusivo escludendo
l'accesso ad altri” e che nel corso del tempo il medesimo abbia provveduto a sua cura ed onere alla manutenzione e miglioria dell'immobile (“...negli anni
1988-1989 ha realizzato su tale area un vano delle dimensioni di m. 4x4 che utilizza come ufficio e disbrigo delle pratiche amministrative del circolo” - cfr. deposizioni testi AZ e . Tes_2
Alla luce delle emergenze istruttorie, va pertanto riconosciuto che l'attrice ha posseduto uti dominus, per oltre trenta anni (almeno dal 1991) l'Immobile oggetto del presente giudizio, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Tali univoche risultanze consentono a questo giudicante di ritenere sussistente, nella specie, la usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto Immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato (ex multis, Cass. n.20508/19), in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.
Secondo, infatti, il costante ed uniforme insegnamento della S.C. cui questo giudice si uniforma “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva
…. occorre che l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso,
l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario. (ex plurimis: Cass. n.6123/2020)
Né, del resto, sono emersi elementi tali a far ritenere che il Parte_1
abbia acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o
[...]
clandestinità.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che parte attrice sia divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, dell'immobile sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus per un periodo ben superiore ai venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.). Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di opposizione da parte dei convenuti, anche quelli contumaci, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna MANCA, definitivamente pronunciando sulla causa promossa dal , in Parte_1
personal del suo l.r.p.t., nei confronti di , , CP_5 Controparte_6
, , Parte_3 Controparte_7 Parte_4 Parte_5
, , , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , e Controparte_13 Parte_6 CP_15 Controparte_4
, , e , Controparte_12 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara che il , in persona del suo Parte_1
l.r.p.t., è divenuto proprietario per intervenuta usucapione del seguente immobile: terreno ubicato nella Marina di Torre San
Gennaro, agro di Torchiarolo (Br), esteso mq. 1689 circa, identificato in Catasto al foglio 29, p.lla 1559 di mq. 1672 -scaturita dal frazionamento della originaria p.lla 1299- e p.lla 1313 di mq. 17, in catasto in capo al Demanio Pubblico dello Stato;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brindisi in data 06 Marzo 2025 con sentenza depositata in modalità telematica in Cancelleria.
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De
Cataldo funzionario componente l'Ufficio per il Processo.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Giovanna MANCA ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 1089/2024 R.G. pendente tra:
( C.F. ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
presidente e l.r.p.t. rapp. e dif. dall'avv.to Osvaldo Parte_2
AZ elettivamente dom.to in S. Pietro Vernotico (BR)alla via Lucania
47 attore contro
(C.F. , CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ) (C.F. CodiceFiscale_2 Controparte_3
) rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3 Controparte_3
elettivamente dom.ti in Bologna alla via Cane 5
convenuti nonché
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 CP_5
, (C.F. C.F._5 Controparte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_3 C.F._7
( ), (C.F. Controparte_7 CodiceFiscale_8 Parte_4
), (C.F. C.F._9 Parte_5
) ( ), C.F._10 Parte_6 CodiceFiscale_11
(C.F. ), (C.f. Parte_7 C.F._12 Parte_8
), (C.F. ), C.F._13 Controparte_8 C.F._14
(C.F. , Controparte_9 C.F._15 Controparte_10 (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._16 Controparte_11
C.F._17 Controparte_12
( ), (C.F. CodiceFiscale_18 Controparte_13
), (C.F. ), C.F._19 Parte_6 C.F._20
(C.F. (contumaci); Controparte_14 C.F._21
convenuti
Oggetto: usucapione
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 06/03/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , in persona del suo l.r.p.t., con Parte_1
ricorso depositato il 18.4.24 in riassunzione del giudizio instaurato innanzi al
Tribunale di Lecce rubricato al R.g. 7031/23, ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del seguente immobile: terreno ubicato nella Marina di Torre San Gennaro, agro di Torchiarolo (Br), esteso mq. 1689 circa, identificato in Catasto al foglio 29, p.lla 1559 di mq.
1672 di proprietà indivisa degli eredi di fu (di seguito, Persona_1 Per_2
l' “immobile”), scaturita dal frazionamento della originaria p.lla 1299 e p.lla
1313 di mq. 17, in catasto in capo al Demanio Pubblico dello Stato deducendone il proprio possesso pubblico, pacifico, indisturbato e continuato da oltre trent'anni.
, , , , CP_5 Controparte_6 Parte_3 Controparte_7 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , , Controparte_11 Controparte_13 Parte_6 CP_15
e , pur regolarmente citati in giudizio, non Controparte_4 Controparte_12 si sono costituiti e se n'è dichiarata la contumacia. , CP_1 CP_2
e si sono costituiti in giudizio con comparsa del
[...] Controparte_3
10.6.2024 e non si sono opposti alla domanda di usucapione.
La causa, istruita sulla base della documentazione in atti e prova orale, quindi, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, all'odierna udienza fissata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. è stata decisa come segue.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare in virtù di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Tracciate tali brevi premesse e venendo alla vicenda in esame all'esito dell'istruttoria di tipo documentale, è emerso che
(1) il sig. fu , dante causa degli odierni convenuti, Persona_1 Per_2
acquistò dall'Amministrazione del Demanio, a mezzo atto pubblico del 07.08.1907 ricevuto dal Notaio (v. all. 11 Persona_3
e12) “la proprietà di una vasta superficie che comprendeva un fabbricato denominato “Torre San Gennaro” e il suolo limitrofo esteso are 63 circa, del quale faceva parte anche la superficie odiernamente occupata dal ”. Parte_1
(2) Senonché l''Agenzia del Demanio contestò al di aver Parte_1
occupato l'area anzidetta e -sull'erroneo presupposto che si trattasse di area demaniale essendo adiacente alla superficie affidata in concessione al ” pretese il pagamento della somma di Parte_1
€ 79.166,50 a titolo di indennizzo conseguente all'occupazione abusiva del bene per gli anni dal 1991 al 2000.
(3) La domanda di pagamento di dette somme fu rigettata dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 2169/2016 (all. n. 9) e poi dalla Corte
d'Appello di Lecce con sentenza n. 856/2019 (all. n. 14) che accertarono la natura privata del bene e l'assenza di diritti dell'amministrazione: in particolare da tali pronunce si trae “la consistenza e la delimitazione della superficie occupata dal Pt_1
, circostanza questa verificata dal CTU nominato dal
[...]
Tribunale (v. all. n. 10) il quale, con la planimetria di cui all'allegato
n. 6 della relazione peritale, e sulla base dei registri menzionati nell'elaborato, ha tracciato la linea di demarcazione tra la proprietà demaniale e la proprietà privata (il grafico è stato riprodotto nell'allegato n. 13 del fascicolo del ricorrente e da esso si rileva anche la superficie circolare dove insisteva la Torre San Gennaro, acquistata dal ). CP_1 (4) in ragione di tali risultanze fu presentato il frazionamento di cui all'allegato n. 4 di parte ricorrente ed fu attribuita autonomia catastale alla superficie oggetto di causa “estesa complessivamente mq. 1689 esattamente individuato in catasto” particella n. 1559 del foglio 29 di mq. 1672 e dalla particella n. 1313, sempre del foglio 29, di mq. 17.
Tali particelle sono scaturite dal frazionamento dell'originaria particella n. 1299 che comprendeva sia l'anzidetta area occupata dal
sia un'adiacente area di proprietà demaniale (p.lla Parte_1
1558 di mq. 1518) anch'essa occupata dal ma in Parte_1
virtù di un pregresso provvedimento concessorio”
Ciò premesso, la prova orale ha confermato le circostanze addotte nel ricorso introduttivo e, segnatamente, che parte ricorrente, ovvero il Parte_1
sia stato nella materiale detenzione dell'immobile in modo
[...]
pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto per oltre 30 anni e, più precisamente, (secondo il teste ) sin dall'anno 1991, epoca Testimone_1 in cui detto recintava l'area del terreno in questione e la destinava a Pt_1 servizio dell'attività di parcheggio, sosta, custodia e varo delle imbarcazioni da diporto.
Depongono eloquentemente nello stesso senso sia le evidenze documentali
(certificazioni anagrafiche ed urbanistiche, giudicati dell'A.G., elaborati di
CTU – v. all. 1, 2, 9, 10, 14, 19, 20 – fascicolo attoreo), che risultano corroborare la tesi dell'attore e sia quanto riferito dai testimoni escussi e, più precisamente, con riguardo al fatto sia che “il ha recintato Parte_1
circa trent'anni or sono tale area come si evince dalla foto di cui all'allegato
16 formando un tutt'uno con l'adiacente superficie n. 1558 oggetto di concessione e che l'ha sempre utilizzata in modo esclusivo escludendo
l'accesso ad altri” e che nel corso del tempo il medesimo abbia provveduto a sua cura ed onere alla manutenzione e miglioria dell'immobile (“...negli anni
1988-1989 ha realizzato su tale area un vano delle dimensioni di m. 4x4 che utilizza come ufficio e disbrigo delle pratiche amministrative del circolo” - cfr. deposizioni testi AZ e . Tes_2
Alla luce delle emergenze istruttorie, va pertanto riconosciuto che l'attrice ha posseduto uti dominus, per oltre trenta anni (almeno dal 1991) l'Immobile oggetto del presente giudizio, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Tali univoche risultanze consentono a questo giudicante di ritenere sussistente, nella specie, la usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto Immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato (ex multis, Cass. n.20508/19), in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.
Secondo, infatti, il costante ed uniforme insegnamento della S.C. cui questo giudice si uniforma “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva
…. occorre che l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso,
l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario. (ex plurimis: Cass. n.6123/2020)
Né, del resto, sono emersi elementi tali a far ritenere che il Parte_1
abbia acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o
[...]
clandestinità.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che parte attrice sia divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, dell'immobile sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus per un periodo ben superiore ai venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.). Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di opposizione da parte dei convenuti, anche quelli contumaci, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna MANCA, definitivamente pronunciando sulla causa promossa dal , in Parte_1
personal del suo l.r.p.t., nei confronti di , , CP_5 Controparte_6
, , Parte_3 Controparte_7 Parte_4 Parte_5
, , , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , e Controparte_13 Parte_6 CP_15 Controparte_4
, , e , Controparte_12 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara che il , in persona del suo Parte_1
l.r.p.t., è divenuto proprietario per intervenuta usucapione del seguente immobile: terreno ubicato nella Marina di Torre San
Gennaro, agro di Torchiarolo (Br), esteso mq. 1689 circa, identificato in Catasto al foglio 29, p.lla 1559 di mq. 1672 -scaturita dal frazionamento della originaria p.lla 1299- e p.lla 1313 di mq. 17, in catasto in capo al Demanio Pubblico dello Stato;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brindisi in data 06 Marzo 2025 con sentenza depositata in modalità telematica in Cancelleria.
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De
Cataldo funzionario componente l'Ufficio per il Processo.