Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
Il difetto di collazione della sentenza, che contenga un dispositivo difforme da quello letto in udienza e riferito ad altra pronuncia nei confronti di altro imputato, non invalida la sentenza medesima ma rende inefficace il procedimento di pubblicazione e di comunicazione, sempre che determini incertezza sui contenuti del provvedimento, con la conseguenza del mancato decorso dei termini per l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2010, n. 29673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29673 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/06/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 644
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 5915/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
LA ID, nato il [...] a [...], Marocco;
avverso la sentenza pronunziata in data 20.2.2009 dalla Corte d'appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito per il ricorrente l'avvocato Vito Donato, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento.
FATTO
1. Con sentenza emessa il 30.6.2008 il Tribunale di Livorno dichiarava AM ID colpevole del reato di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 14, comma 5-ter - accertato in Livorno il
25.6.2006 e riferito all'inottemperanza al provvedimento di espulsione emesso dal Questore della stessa città il 21.8.2003 - e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di arresto.
1.1. Investita dell'appello dell'imputato, la Corte d'appello di Firenze confermava la predetta sentenza di condanna con decisione pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza il giorno 30.11.2009, contumace l'appellante.
2. La sentenza veniva depositata il 3 dicembre 2009 e il 4.2.2010 il difensore di fiducia del LA, avvocato Vito Donati, proponeva ricorso nell'interesse del suo assistito.
2.1. Con il primo motivo denunzia violazione della legge processuale. Rileva che la sentenza depositata il 3 dicembre 2009 recava in calce un dispositivo con il quale si confermava non la sentenza 30.6.2008 del Tribunale di Livorno appellata dal LA, bensì la sentenza emessa il 21.6.2007 dal Tribunale di Firenze, appellata da tale EL JI OU. Ed afferma che non poteva nel caso in esame farsi applicazione del principio secondo cui la nullità prevista dall'art.546 c.p.p., comma 3 si riferisce al solo dispositivo letto in udienza perché a tale lettura l'imputato, contumace, non era stato presente. L'unico dispositivo a sua conoscenza era dunque quello, errato, notificatogli con l'estratto contumaciale.
2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge con riguardo alla mancanza di motivazione del provvedimento del Questore. Erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto detto provvedimento sufficientemente, seppur stringatamente motivato grazie "all'incasellamento" delle ipotesi che rendevano impossibile l'accompagnamento coattivo alla frontiera individuate sia alla necessità di procedere ad accertamenti supplementari sulla identità e nazionalità dell'espulso sia alla non disponibilità immediata di mezzi di trasporto sia infine alla indisponibilità di posti nei Centri di trattenimento, come comunicato dal Servizio ministeriale competente. La giustificazione del provvedimento del Questore era in realtà apparente, rifacendosi alla dizione normativa e non indicando le situazioni di fatto che, in concreto, impedivano l'espulsione coattiva.
2.3. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della omessa declaratoria di prescrizione del reato. L'ipotesi contravvenzionale, contestata avuto riguardo al regime vigente al momento in cui l'ordine era stato impartito, non poteva ritenersi infatti permanere oltre il tempo in cui era intervenuta la legge che aveva modificato detto regime, trasformando la contravvenzione in delitto. Di conseguenza si sarebbe dovuta ritenere cessata la permanenza alla data del 15.9.2004, di entrata in vigore del D.L. n. 241 del 2004, poi convertito in L. n. 271 del 2004, e il reato prescritto al 15.3.2009.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio in relazione al primo motivo (nullità della sentenza perché la copia depositata e comunicata all'imputato recava in calce un dispositivo sbagliato) che, come lo stesso ricorrente riconosce, la giurisprudenza di questa Corte è prevalentemente orientata nel senso che non è configurabile la nullità di cui all'art. 546 c.p.p., comma 3 qualora sussista contrasto tra il dispositivo letto, e, dunque, pubblicato in udienza, quale risultante dal relativo verbale, e la copia allegata alla sentenza depositata e l'errore concerna esclusivamente quest'ultima. In questo senso si esprimono: Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Martucci;
Sez. 6, n. 12308 del 03/03/2008, Bolognini;
Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, Bassirou;
Sez. 4, n. 10588 del 14/02/2006, Ritrovato;
Sez. 4, n. 49485 del 28/10/2003, Rossi, che si rifà alla sentenza n. 2150 del 27.1.1998, Pagliaro, e motivatamente disattende sez. 1, n. 25805 del 27.1.2002 5, Melluso e sez. 6, n. 2760 del 8.10.1993, Negro, evidenziando come alcuni precedenti citati - n. 745 del 1999 Cutino, n. 11497 del 1998 Cimieri, n. 705 del 1997, Papi - si riferivano in realtà a carenze sia del dispositivo letto in udienza sia di quello poi riprodotto nella sentenza;
alla medesima situazione si riferisce S.U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci. E non è in contrasto con tale orientamento Sez. 2, n. 23542 del 12/05/2009, che ritiene la nullità in caso di allegazione del dispositivo e della motivazione di altra sentenza, incentrando la ratio decidendi sulla grafica inesistenza della motivazione. Allo stesso principio s'ispira d'altra parte, oltre a S.U. n. 15 del 12/05/1995 Sciancalepore, anche S.U. n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, laddove, pure trattando l'ipotesi affatto particolare del giudizio abbreviato, afferma che è "la mancanza di un dispositivo letto in udienza che invalida la sentenza dibattimentale" e che è quel dispositivo, pubblicato nelle forme dell'art. 545, che va riportato nel documento-sentenza. D'altronde siffatto orientamento corrisponde a quello, consolidato, maturato nella vigenza del codice del 1930, nel quale espressamente l'art. 475 primo comma, n. 4, prevedeva la nullità della sentenza in caso di mancanza o incompletezza del dispositivo, salvo quanto stabilito nell'art. 476, che prescriveva si procedesse a correzione, anche d'ufficio, se il dispositivo della sentenza era difforme da quello letto in udienza ed esistente negli atti.
Nè può ritenersi che il legislatore del 1988 abbia volutamente inteso mutare tale assetto. Gli attuali artt. 546 e 547 corrispondono agli artt. 539 e 540 del progetto del 1988, dichiaratamente conformi ai corrispondenti del progetto del 1978 (519 e 520) e non prevedevano nullità. Spiegava la relazione al progetto del 1978 (alla quale quella del Progetto del 1988 si riportava) "la disciplina delle nullità della sentenza ...è stata drasticamente ridimensionata in base al rilievo che questi vizi non comportano, se dedotti in appello, una regressione al giudizio di primo grado, finendo praticamente per essere superati dall'esame di merito, mentre nel giudizio di cassazione finirebbero per causare un annullamento che è del tutto sproporzionato alla reale lesione degli interessi protetti dalla norma che impone i requisiti formali della sentenza. In quest'ordine di idee si è riservata al solo difetto di motivazione l'attitudine a provocare l'annullamento della sentenza in sede di cassazione ... La mancanza di tutti gli altri requisiti ... da luogo a correzione ... Beninteso rimangono estranei a questa disciplina i casi di mancanza assoluta del dispositivo, che la giurisprudenza riconduce all'omessa pronunzia ...". È stata la Commissione parlamentare, in sede di osservazioni, a chiedere il ripristino della previsione di cause di nullità della sentenza, dapprima analiticamente inserite in un art. 539-bis, poi ridotte nell'art. 546, comma 3 alla mancanza (o incompletezza sostanziale) del dispositivo e alla mancanza di sottoscrizione - da ricondursi secondo la dottrina nettamente prevalente alle ipotesi classiche di mancanza oggettiva o soggettiva di una decisione (nel primo caso "non esiste materialmente una decisione"; nel secondo "il documento anonimo equivale all'inesistente"), e quindi a chiedere l'inserimento di una clausola di esclusione dell'ipotesi previste a pena di nullità nell'art. 540 (ora 547) ".per il necessario coordinamento con l'art. 539-bis". Ma è rimasto il considerevole ridimensionamento delle cause di nullità rispetto al codice del 1930 (che prevedeva sei ipotesi), e l'art. 604 c.p.p. (art. 597 del progetto 1988), sostanzialmente inalterato, ispirandosi a principi di "conservazione ed economia processuale", continua nella sostanza a prevedere "questioni di nullità" tassative (corrispondenti a quelle dell'art. 522 codice del 1930), escludendo che vizi diversi possano di per sè produrre regressione al primo giudice se dedotti in appello o per ricorso per saltum (atteso il richiamo dell'art. 569 c.p.p., comma 4). Significativa, in tale quadro, appare perciò la linea concettuale da cui muovono le Sezioni unite nella sentenza n. 3287 del 27/11/2008, dep. 23.1.2009, Rotunno. Sviluppando le considerazioni già espresse in S.U. n. 7 del 17/04/1996, Moni e S.U. n. 11 del 25/03/1998, Manno e richiamando il numero chiuso della ipotesi di nullità della sentenza che impediscono l'effetto devolutivo nonché scopo e significato del principio d'immediatezza, tale linea postula la necessità di una interpretazione sistematica più che testuale delle previsioni che disciplinano il deposito della motivazione dei provvedimenti del giudice, consentendo così di ribadire la differenza che esiste tra fase deliberante e momento della giustificazione da un lato, tra decisione e redazione della motivazione dall'altro, con conseguente impossibilità di conferire unitarietà di significato, in collegamento all'art. 544, al termine "sentenza" contenuto nell'art. 546 c.p.p.. D'altronde il codice del 1988 aveva assunto a modello generale (utopisticamente, a posteriori) la sentenza a motivazione contestuale, nella quale la pubblicazione avviene in udienza mediante lettura del dispositivo, con a seguire la lettura della motivazione (art. 545). Mentre della pubblicazione della sentenza a motivazione differita si occupano l'art. 548 del codice, prevedendone il deposito in cancelleria, "... entro i termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3" e l'avviso alle parti, nei casi di deposito tardivo rispetto ai termini o di imputato contumace, e l'art. 154 disp. att. che scandisce il procedimento di deposito, continuando a prevedere che in caso di redazione non immediata dei motivi la formazione dell'originale del documento-sentenza è curata dalla cancelleria, cui estensore e presidente consegnano la minuta controllando all'esito la corrispondenza fra originale e minuta.
2. Concludendo, sembra dunque evidente che il difetto di collazione non riguarda la validità della decisione ne' della motivazione, ma attiene esclusivamente alla correttezza del procedimento (a formazione complessa) di deposito e pubblicazione-comunicazione del documento sentenza. Ove il difetto produca incertezza sui contenuti essenziali di detto documento, non consentendo di riconoscere la motivazione o la decisione, sarà soltanto il procedimento di deposito e la comunicazione alle parti dell'avvenuta pubblicazione della sentenza a doversi ritenere invalido, o meglio non produttivo degli effetti suoi propri, che consistono nel porre le parti in condizione di controllare le ragioni e la correttezza della decisione ai fini dell'utile decorrenza dei termini per l'impugnazione. La regressione del procedimento (ex art. 185 c.p.p., commi 1 e 3) dovrà tuttavia riportare allo stadio in cui il vizio s'è verificato e comportare perciò la rinnovazione del deposito e degli avvisi, non mai del giudizio, ritualmente celebrato, e della decisione, regolarmente assunta e pubblicata mediante lettura del dispositivo, completo e corretto, in udienza. Un difetto di collazione che non incide sulla riconoscibilità ne' sulla comprensione del documento- sentenza non potrà invece che ritenersi suscettibile di correzione, in base al principio che non ogni difformità dal modello legale può dar luogo ad invalidità se non tocca il nucleo della garanzia oggetto di tutela (S.U. n. 10251 del 17.10.2006, Michaeler), di modo che non può che dipendere dall'esistenza di effettiva lesione all'interesse garantito la possibilità di riconoscere che un atto non ha raggiunto il suo scopo e deve essere rinnovato.
3. Non incide su tale conclusione la circostanza, sottolineata nel ricorso, che l'imputato, contumace, non fosse presente alla lettura del dispositivo. La contumacia, che costituisce un diritto dell'imputato e che deve risultare frutto di scelta volontaria e libera, non determina un diverso modo di procedere alla deliberazione nè alla pubblicazione della decisione mediante lettura del dispositivo in udienza e al deposito della sentenza. Comporta invece un onere di comunicazione che riguarda esclusivamente la fase successiva alla decisione e al deposito della sentenza. Proprio (se non esclusivamente) in relazione alla posizione del contumace è dunque possibile ipotizzare il vizio afferente il procedimento di deposito e comunicazione, ma esclusivamente detto procedimento. Anche con riferimento al contumace è tuttavia possibile che il difetto di collazione s'appalesi all'evidenza come mero errore materiale e non induca alcuna incertezza. Quando tale situazione risulta inequivocabilmente dal tenore complessivo del documento- sentenza e la parte che ha proposto impugnazione ha anche contestato nel merito la decisione effettivamente adottata e le ragioni che la sostengono, avvalendosi delle facoltà al cui esercizio la notificazione dell'estratto contumaciale era preordinato (art. 184 c.p.p., comma 3), non può dirsi prodotta alcuna lesione che giustifica l'invalidazione del procedimento di pubblicazione e/o comunicazione della sentenza.
4. Nel caso in esame questa seconda è la situazione che appare. La sentenza d'appello, difatti, correttamente riporta nell'epigrafe che "L HA, imputato "del reato p. e p. dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter perché non ottemperava al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Questore di Livorno con provvedimento del 21.8.2003. In Livorno il 25.6.2006" era "Appellante ... avverso sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 30.6.2008 che ... (lo) dichiarava colpevole del reato a lui ascritto e concesse le attenuanti generiche lo condannava alla pena di 6 mesi di arresto oltre al pagamento delle spese processuali ... Concedeva ... il beneficio della sospensione condizionale della pena. Disponeva la trasmissione degli atti al Prefetto di Livorno per i provvedimenti di sua competenza ...";
espone i fatti e i motivi della decisione premettendo: "osserva la Corte che l'appello è infondato.". Il decisum di rigetto totale era assolutamente chiaro e la conseguente "conferma" della sentenza appellata non poteva che riferirsi dunque che a quella indicata in premessa e analizzata in motivazione.
La sentenza è stata quindi notificata all'imputato a mani del difensore domiciliatario, che mai ha contestato l'esistenza di un rapporto fiduciario e che nell'interesse del suo assistito ha tempestivamente proposto ricorso censurando la sentenza anche nei suoi contenuti, mostrando di avere compreso con assoluta precisione a cosa si riferisse.
Il motivo è di conseguenza da ritenere inammissibile per mancanza di interesse (art. 568 c.p.p., comma 4 e art. 591 c.p.p., lett. a), posto che l'erronea apposizione del dispositivo nel quale si faceva riferimento ad altro imputato e ad altra pronunzia di primo grado non risulta avere impedito al ricorrente di proporre impugnazione avverso la decisione che aveva confermato la condanna pronunziata in primo grado nei suoi confronti, censurandone i contenuti (mutatis: Sez. 5, n. 2277 del 06/12/2004, Barbera).
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le giustificazioni del provvedimento del Questore non risultano apparenti ne' ripetono pedissequamente la formula legislativa, senza riempirla di contenuti. La circostanza che occorreva procedere ad accertamenti supplementari sulla identità e nazionalità dell'espulso era di per sè sufficiente ad escludere che potesse avere luogo un'espulsione coattiva immediata, nell'incertezza sul paese e sulla condizione dello straniero;
e l'inadeguatezza della sua identificazione non è oggetto di alcuna censura specifica. La impossibilità di procedere a trattenimento risulta quindi adeguatamente, seppure sinteticamente, giustificata, in concreto, con la evidenziazione della carenza di posti presso i Centri a ciò deputati e della nota ministeriale che detta carenza comunicava agli uffici di Polizia. Mentre l'esigenza che questi chiedano, caso per caso, conferma, non è sorretta da alcuna previsione normativa e introduce un motivo di censura che potrebbe essere ricondotto, nello schema del controllo incidentale di legalità sul provvedimento amministrativo ad opera del giudice ordinario, a vizio di eccesso di potere per insussistenza del fatto attestato, formulato in modo puramente ipotetico.
6. Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo. La possibilità di configurare il reato contravvenzionale anche dopo la trasformazione dell'illecito in delitto, dipende dalla tipologia di avvertimenti dati al momento dell'imposizione dell'ordine violato, non dalla cessazione della condotta trasgressiva, che obiettivamente s'è protratta anche dopo l'intervento della modifica normativa. Il fenomeno è da ricondurre dunque a successione di leggi nel tempo, regolato dall'art. 2 c.p., comma 4, e tanto comporta, secondo la giurisprudenza di questa Corte più favorevole all'imputato, che in caso di permanenza della trasgressione continuano ad applicarsi le meno gravi disposizioni previgenti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13659 del 20/02/2008, conf. N. 5216 del 2006 Rv. 234062, N. 18012 del 2006 Rv. 234372, N. 28656 del 2006 Rv. 235245, N. 29726 del 2007 Rv. 237590; secondo le decisioni contrastanti, invece, la violazione assume la connotazione di delitto dopo l'intervento della legge modificatrice, ma della mancata applicazione di tale orientamento non ha all'evidenza interesse a dolersi l'imputato, che mai ha negato la piena consapevolezza e volontarietà dell'inadempienza e al quale è stata contestata D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5-ter, senz'altra specificazione, un condotta perdurante sino al 25 giugno 2006).
7. Il ricorso è dunque nel complesso inammissibile e all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La peculiarità del primo motivo e l'esistenza obiettiva di un errore, seppure correggibile ai sensi dell'art. 130 c.p.p., nel dispositivo della sentenza depositata, non consente tuttavia di ravvisare profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) idonei a giustificare anche la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell'art. 130 c.p.p., comma 1, ultimo periodo, la inammissibilità del ricorso comporta che alla correzione della sentenza impugnata, come depositata, dovrà provvedere il giudice che ha emesso detto provvedimento, al quale gli atti vanno trasmessi per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per la correzione del dispositivo trascritto nella sentenza depositata.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010