Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5437/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. GRASSO ALFREDO e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Callipoli 181 95014 95014 Giarre, presso il difensore avv. GRASSO
ALFREDO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO Controparte_1 P.IVA_2
BENEDETTA e elettivamente domiciliato in VIA GORIZIA 41 CATANIA presso lo studio dell'avv.
CARUSO BENEDETTA
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 17 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 9
Con atto di citazione ritualmente notificato il , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'impresa proponendo Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1332/2023 reso dal Tribunale civile di Catania in data
06.03.2023, con il quale veniva ad esso ingiunto il pagamento della somma di € 30.192,49 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di una fattura emessa dall'opposta relativa a lavori edili e di impiantistica messa in sicurezza di locali scolastici autorizzati sulla base del contratto del 29.11.2021 stipulato tra le parti.
Sosteneva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, eccependo nel merito l'infondatezza, per inesigibilità- della pretesa creditoria avanzata da parte opposta, sia in fatto che in diritto, non avendo parte opposta rispettato il procedimento di rendicontazione delle spese.
Chiedeva quindi al Tribunale adito che: “disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciare la revoca del Decreto Ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo - n. 1332/2023 del 06.03.2023 R.G. n. 2624/2023 Repert. n. 1635/2023 del 06.03.2023 emesso dal Tribunale
Ordinario di Catania, su ricorso di Partita I.V.A, in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, con sede in Aci Sant'Antonio (CT), via Garibaldi 19, per l'importo di € 30.192,49, per sorte, oltre gli interessi come da domanda, ed oltre le spese del procedimento, liquidate in € 1.370,00 per compensi, ed € 286,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.A. e rimborso delle spese generali come per legge, ovvero ritenere e dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, ovvero la annullabilità e per l'effetto, annullarlo o revocarlo, nei superiori termini, in tutto o in parte;
essendo sotto ogni aspetto, carente dei requisiti e presupposti di legge, inammissibile, improcedibile ed infondato, in fatto come in diritto, per quanto esposto in narrativa e per quant'altro da dirsi e da alligarsi nelle forme e nei termini di legge;
rigettando le pretese della ingiungente opposta e assolvendo l'ingiunto opponente da ogni domanda proposta;
condannando altresì la stessa alla rivalsa delle spese e delle competenze del presente giudizio. Salvis juribus.”
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei, perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva al Tribunale di: ” che Codesto Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia: 1) In via preliminare, confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.2624/23
2) Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto 3) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare dovuta la somma di €. 15.375,37, oltre interessi moratori dal Comune in favore dell'odierna opposta, portata dal certificato di pagamento n.1bis del 22 giugno 2022. 4) Condannare il al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., da lite temeraria da quantificarsi Parte_1
pagina 2 di 9 nella misura che l'odierno decidente vorrà determinare in via equitativa. 5) Condannare il Pt_1 opponente alle spese del presente giudizio di opposizione oltre che della fase monitoria;
6) In via istruttoria: si fa espressa riserva di formulare istanze istruttorie ed ulteriormente produrre e dedurre.
Con vittoria di spese e compensi.”
Con ordinanza del 18.09.2023, il G.I. sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti su loro richiesta i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc.
All'udienza del 19.02.2024 il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.02.2025.
Indi, in tale udienza, precisate le conclusioni come in atti, questo G.I. poneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Entrando nel merito della controversia, giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Orbene nel caso in esame l'impresa - odierna opposta- sostiene di aver Controparte_2 eseguito dei lavori edili presso la scuola M.P. di Savoia, a seguito di regolare contratto sottoscritto con il Comune di , per un importo complessivo di € 90.833,27. A fronte di questi lavori era Parte_1 rimasta insoluta la fattura n° 4/2022 per un residuo di € 25.136,23 che veniva azionata in via giudiziale.
Di contro, l'opponente eccepisce di non dovere procedere ad alcun pagamento deducendo l'inesigibilità del credito, non avendo a suo dire, parte opposta rispettato il procedimento della rendicontazione, in base al quale il saldo della fattura era subordinato all'effettiva erogazione, da parte del , del CP_3 contributo residuo.
Al fine di comprendere meglio la questione, occorre ripercorrere i fatti di causa.
Il ha partecipato alla procedura indetta con Avviso Pubblico dal per Parte_1 CP_3
l'assegnazione di risorse agli Enti Locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai pagina 3 di 9 sensi della Legge 11 Gennaio 1996, n. 23, per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi ed aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022 – Prot. A00DGEFID n. 26811 del 6 agosto 2021.
Con nota di autorizzazione Prot. n. A00DGEFID – 0040265 del 18.10.2021, veniva comunicato all'Ente il conseguimento del contributo finanziario di € 200.000,00 per l'esecuzione di interventi coerenti con le finalità dell'avviso.
Successivamente a seguito della relativa determina di aggiudicazione definitiva n. 204 del 26 ottobre
2021, venivano consegnati in via d'urgenza alla “i lavori edili e di impiantistica messa in CP_2 sicurezza adattamento aule e spazi didattici della scuola elementare M.P. di Savoia ricadente nel
Comune di ”. Parte_1
In data 29 novembre 2021 l'odierna impresa stipulava con Codesta amministrazione il contratto avente ad oggetto detti lavori, per un importo pari ad € 90.833,27, oltre IVA (doc. 2 – fasc. monitorio).
In data 21 dicembre 2021 venivano concordati nuovi prezzi per alcune lavorazioni necessarie, non previste in progetto.
L'impresa appaltatrice eseguiva i lavori, ultimandoli in data 18 gennaio 2022, come attestato dal certificato di regolare esecuzione, emesso dalla stazione appaltante in data 18 marzo 2022 a distanza di due mesi dall'ultimazione dei lavori.
La Direzione dei Lavori, in data 18 marzo 2022, emetteva un unico SAL, di importo di € 90.710,31 e la stazione appaltante, in pari data, certificato di pagamento n. 1 di importo corrispondente al relativo I
SAL (doc. 5 e doc.
6 - fasc. monitorio).
L'odierna opposta emetteva una prima fattura- n. 2/22 del 25 marzo 2022- di importo pari ad €.
90.710,00, rifiutata dal con la seguente motivazione: “omessa o errata Parte_1 indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti locali”.
Successivamente in data 8 aprile 2022, con determina n. 36, a firma del Responsabile dell'Area
Tecnica, Ing. veniva dato atto che i lavori eseguiti dalla “non gravano sul CP_4 CP_2 bilancio della scrivente amministrazione giusto DDG n. 247 del 2021 del con cui CP_3 quest'amministrazione è risultata ammessa a contributo per un importo complessivo d € 200.000” e, conseguentemente, si procedeva alla prenotazione della somma del redigendo bilancio 2022.
L'impresa, allora in data 13 aprile 2022 poteva, quindi, emettere nuovamente la fattura relativa ai lavori di cui al I SAL, ovvero la fattura nr 04/22, che veniva accettata dal Comune di . Parte_1
In data 17 maggio 2022, la stazione appaltante emetteva, altresì, certificato di pagamento n. 1 bis, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 17/5/2022. Soltanto il 1° dicembre 2022, il Parte_1
pagina 4 di 9 pagava un acconto di € 65.573,77 (doc. 9), lasciando impagato il residuo di €.25.136,23, oltre interessi moratori, maturati a seguito del ritardato pagamento dell'importo di acconto.
L'opponente- ha chiarito di aver partecipato alla procedura non soltanto perché Parte_1 il contributo avrebbe coperto il 100% dei costi, ma anche, e soprattutto, perché era prevista un'anticipazione del 50% ed erogazioni intermedie fino alla concorrenza del 90% del contributo ammesso, come disposto dall'art. 5 nota di autorizzazione Prot. n. A00DGEFID – 0040265 del
18.10.2021 – Erogazioni.
Pertanto, a dire del il pagamento alla ditta esecutrice doveva avvenire sulla base di Pt_1 corrispondenti incameramenti del contributo o, meglio, di parti di esso a seguito di stati di avanzamento lavori.
Nel merito parte opponente, come unico motivo di opposizione, lamenta che il credito recato dalla fattura n. 4/2022 e azionato in via monitoria non sarebbe esigibile, sulla base del presupposto che lo stesso poteva essere liquidato e corrisposto integralmente, solo a seguito di un procedimento “a rendicontazione”.
Il sostiene quindi che, per poter eseguire il pagamento della fattura 4/2022, Parte_1 avrebbe dovuto ricevere le somme dal e successivamente accertarle, a seguito di un processo di CP_3 rendicontazione delle spese.
L'impresa avrebbe dovuto richiedere stati di avanzamento lavori intermedi, in modo da non impedire alla stazione appaltante di utilizzare l'anticipazione del 50% per saldare lavori e forniture per poi rendicontare e quindi ottenere il trasferimento di ulteriori e corrispondenti risorse.
Tale doglianza va rigettata per le motivazioni che seguono.
Innanzitutto, è pacifico e non controverso che il diritto di credito dell'opposta trae fondamento dal contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 29.11.2021, dai certificati di pagamento e dal certificato di regolare esecuzione emessi dalla stazione appaltante.
Inoltre, l'impresa opposta, come attestato dal certificato di regolare esecuzione, emesso dalla stazione appaltante in data 18 marzo 2022, ha rispettato gli impegni contrattuali portando a termine quanto concordato.
Diversamente è rimasto accertato che il a fronte di un debito contrattuale di € Parte_1
90.833,27, pagava solo un acconto di € 65.573,77 (doc. 9).
La tesi del riguardante la inesigibilità del credito, per mancanza di stati di avanzamento lavori Pt_1
e rendicontazione, non può essere accolta poiché basata su un'interpretazione errata della normativa da applicare nella specie.
pagina 5 di 9 Al riguardo giova rilevare che parte opposta, in seno alle memorie ex art.183 comma 6 cpc n°2, ha depositato una nota del , in riscontro all'istanza di accesso avanzata da in cui questi ha CP_3 CP_2 chiaramente affermato che il saldo del finanziamento può essere erogato solo successivamente al pagamento delle fatture da parte del e al caricamento dei relativi mandati quietanzati sulla Pt_1 piattaforma SIF2020.
Da ciò deriva che il contributo ministeriale opera a titolo di rimborso e non come anticipazione.
Il con la nota autorizzativa del finanziamento si era impegnato a “ad anticipare le risorse Pt_1 finanziarie per la liquidazione dei lavori per garantire il rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture nelle more dei pagamenti da parte del ” Controparte_5
Il , con la suddetta nota, ha, altresì, fatto presente che il saldo, da rimborsare all'Ente, non è CP_5 stato erogato a causa del ritardo del nella rendicontazione e nel caricamento dei mandati Pt_1 quietanzati sulla piattaforma ministeriale SIF2020.
La mancata redazione dei SAL intermedi che avrebbe causato la mancata erogazione di anticipazioni da parte del , contrariamente a quanto sostenuto dal non può imputarsi a responsabilità CP_3 Pt_1 dell'opposta.
La redazione dei SAL intermedi è prerogativa esclusiva della stazione appaltante e della direzione dei lavori, non dell'impresa appaltatrice.
L'art. 5 della nota di autorizzazione del 0040265 del 18 ottobre 2021, prodotta dall'opponente CP_3 recita: "Su richiesta dell'ente locale è possibile procedere a erogazioni intermedie per stati di avanzamento, da caricare in piattaforma, fino alla concorrenza del 90% del contributo ammesso e rimodulato al netto delle economie conseguite a seguito del completamento delle procedure degli affidamenti dei lavori".
Ciò conferma proprio che la responsabilità nei pagamenti è solo dell'ente committente Parte_1
,il quale deve dimostrare di aver rendicontato le spese sostenute e di aver svolto tutti gli
[...] adempimenti per ottenere il rimborso delle somme.
La facoltà di richiedere anticipazioni per stati di avanzamento spettava esclusivamente all'ente locale, non certo all'appaltatore, il quale non ha né competenza né legittimazione a redigere SAL o rivolgersi direttamente al . CP_3
La Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e art. 14, comma 1, lett. d) del D.M.
49/2018, deve accertare l'avanzamento della spesa e redigere i SAL contestualmente ai fatti produttivi di spesa, ogni qualvolta venga raggiunta la soglia utile per l'erogazione dell'acconto. Cont È il stesso che ha imposto alla un unico SAL finale e che ha pagato solo un acconto, Pt_1 rimanendo debitore per la parte residua. pagina 6 di 9 Peraltro, il Comune opponente non ha dato dimostrazione di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari per l'erogazione del finanziamento.
L'ente appaltante (il ) assume tramite l'affidamento dell'appalto un impegno Parte_1 contrattuale specifico e diretto nei confronti dell'appaltatore, aldilà del suo rapporto con un soggetto terzo ( ). Va dunque prestata adesione all'orientamento della giurisprudenza di Cassazione CP_3 indicato da parte opposta secondo cui è responsabilità dell'Ente pubblico provvedere alla tempestiva erogazione dei corrispettivi, non potendo imputare ad altri il ritardo nei pagamenti (Cass. Civ., Sez. I, 6 giugno 2013, n. 14340; Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2018, n. 21180; Trib. Roma, Sez. II, 2 aprile 2019,
n. 7106).
Da ultimo anche il Tribunale di Catania, con la sentenza n.2226/2025 si è espressa nello stesso senso.:“In tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei pagamenti Pt_1 degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: il non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il CP_3 ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo -finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale
l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento”.
Il non si è attivato tempestivamente per ottenere il finanziamento, difatti solo in data Pt_1
16.06.2022, dopo 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, ha sollecitato, a mezzo pec, il per ricevere CP_3
l'accredito delle somme. Nessuna responsabilità può essere attribuita all'appaltatrice opposta.
Parte opponente giustifica il mancato pagamento del dovuto anche sulla scorta dell'art.9 , comma 9 del contratto di appalto, in base al quale “il pagamento della rata del saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque ad avvenuta erogazione del saldo da parte del . CP_3
La clausola subordina il pagamento proprio ad una condizione interamente rimessa al comportamento del appaltante che non ha dimostrato di aver adempiuto a quanto era obbligata a fare. La Pt_1 norma peraltro è potenzialmente iniqua e vessatoria, poiché determinerebbe un termine di pagamento illimitato, in violazione del limite massimo dei 60 giorni previsto per le transazioni commerciali tra
PMI e PA. Cont Il credito risulta pienamente esigibile da parte della e ogni contestazione sul punto va rigettata.
A seguito dell'accertato ritardo nei pagamenti delle obbligazioni, gli interessi moratori sono dovuti.
L'obbligo alla corresponsione degli stessi trova fondamento nella normativa, che costituisce attuazione delle direttive comunitarie 2000/35/CE e 2011/7/UE “Lotta contro i ritardati pagamenti nelle pagina 7 di 9 transazioni commerciali, e segnatamente negli artt. 3,4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, che stabiliscono: “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull' importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall' impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Inoltre, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento…”.
Il ritardo nei pagamenti determina ex sè il diritto a percepire gli interessi di mora, che la legge concepisce come una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardo nel pagamento, sulla base del contratto stipulato con un fornitore di beni o servizi.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va rigettata integralmente e il decreto ingiuntivo confermato.
Infine, con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata dalla creditrice opposta si svolgono le seguenti considerazioni.
Premesso che aderendo all'orientamento giurisprudenziale in base al quale : “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, purché rimanga immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità”(Cass.civile,sez.III Ordinanza 27.11.2023 n°32933 Pres.Scrima), la domanda riconvenzionale in oggetto, avanzata dall'opposta risulta consequenziale alle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale, ferma restando l'identità dei soggetti e riguarda la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con il ricorso monitorio o sia a essa collegata (cfr. Cass. Sez. Un. 15 giugno 2015, n. 12310) o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione (Cass. Sez. Un. 13 settembre 2018, n. 22404).
Tale riconvenzionale c.d. "complanare" viene ritenuta ammissibile e quindi va esaminata nel merito.
In fatto è accaduto che a seguito della variazione e adeguamento dei prezzi la stazione appaltante in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26, del D.L. 50/2022, emetteva in data 23 giugno 2022, certificato di pagamento n. 1 bis di importo pari ad € 15.375,37.
Tuttavia, rifiutava la fattura emessa dall'impresa opposta con la seguente motivazione:” Rifiutata per mancato impegno della spesa”. Il difatti, ammetteva il debito con riferimento Pt_1 all'adeguamento prezzi, sostenendo poi, però, che l'importo non sarebbe pari a € 15.375,37, come attestato dal certificato di pagamento n. 1 bis, redatto dal RUP, sulla base del conteggio fatto dal pagina 8 di 9 Direttore dei Lavori, ma € 9.890,96, quale importo, che sarebbe stato “inserito in piattaforma e quindi finanziato perché conseguente ad una determinata istruttoria.”
Il fatto che il Comune aveva richiesto un finanziamento per un importo minore di quanto attestato dal certificato di pagamento non dimostra la non debenza dell'intera somma recata dal certificato stesso.
L'amministrazione, difatti, potrebbe dover finanziare solo una parte di quanto dovuto all'impresa, potendo far fronte al pagamento con somme proprie, come previsto, del resto, proprio dall'art. 26 del d.l. 50/2022.
Nessun dubbio può sussistere, quindi, in merito al fatto che il certificato di pagamento, sottoscritto sia Parte dal che dalla Direzione Lavori, costituisca un riconoscimento del debito da parte della stazione appaltante, stante l'espressione inequivoca: “si riconosce un importo pari a € 15.375,37”.
La somma è dovuta per intero, aldilà del finanziamento richiesto e la domanda riconvenzionale va accolta integralmente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5437/2023 R.G., così provvede:
1.Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n° 1332/2023 emesso dall'intestato Tribunale di Catania in data 06.03.2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
2.Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna il al pagamento Parte_1 in favore di della somma di € 15.375,37 oltre interessi moratori dal dì del Controparte_2 dovuto sino al soddisfo.
3.Condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 CP_2 spese di lite che liquida in complessivi € 7.237,00, di cui € 7.000,00 per compensi professionali, ed €
237,00 per spese, oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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