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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 8295/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone delle Magistrate:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8295 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 21 febbraio 2025, avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
Napoli al Corso Europa n.57, C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata alla via Vincenzo Cuoco n.15, presso lo studio dell'Avv.
Francesca Chiariello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
pagi na 1 di 7 , nato a [...] il [...], residente in [...]di Napoli CP_1
alla via E. De Nicola n.22, C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliato in Napoli al C.so V. Emanuele n.460, presso lo studio dell'Avv. Maria Giuseppina Chef, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti si sono riportati all'accordo raggiunto e depositato in data 13/1/2025, chiedendone l'accoglimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter cod. civ. depositato il 16/10/2024,
premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con dalla quale sono nati due figli: CP_1 CP_1
(nato il [...]) e (nata il [...]) riconosciuti da Persona_1
entrambi i genitori, chiedeva, per le ragioni di cui all'atto introduttivo: affidare in modo condiviso i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre prevedendo per la stessa di compiere gli atti di straordinaria amministrazione in modo disgiunto dal padre, stabilire un calendario di incontri padre -figli prevedendo due pomeriggi a settimana ed un fine settimana alternato, stabilire a carico del un contributo mensile per il mantenimento dei figli minori CP_1
non inferiori ad € 800,00 ( 400,00 per ciascun figlio), stabilire, a carico del , un contributo mensile di € 500,00 o della somma che il CP_1
pagi na 2 di 7 Tribunale riterrà opportuna, a titolo di contributo per la locazione dell'immobile dove vivono la e i due figli minori, disporre che Pt_1
detto assegno dovrà essere versato nel domicilio dell'avente diritto con idoneo mezzo di pagamento entro il giorno i di ciascun mese e rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTA, obbligarsi il resistente a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese da distrarsi a favore dello Stato.
Con memoria di costituzione e risposta del 9/1/2025, si costituiva CP_1
che chiedeva a sua volta: l'affido condiviso dei figli con
[...]
collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa alla resistente che l'abiterà insieme ai figli, accogliersi il piano genitoriale proposto dallo stesso, porsi a suo carico un contributo mensile al mantenimento dei figli minori non superiore ad € 500,00 con rivalutazione ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie, purché concordate preventivamente, come da protocollo vigente.
Con istanza congiunta del 10/1/2025, le parti chiedevano disporsi l'udienza già fissata per il 10/2/2025 nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., stante l'accordo intervenuto tra le parti, sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli minori, alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Melito al Corso Europa n. 57, condotto in locazione, sarà assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente Pt_1
ai figli minori ed , con gli arredi in essa contenuti CP_1 Pt_1
2) Il sig. trasferirà la propria residenza entro 30 giorni dalla CP_1
sottoscrizione delle presenti note impegnandosi a comunicare alla sig.ra la nuova residenza;
Pt_1
pagi na 3 di 7 3) I figli minori ed rimarranno affidati congiuntamente ad CP_1 Pt_1
entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, ed esercizio disgiunto per l'amministrazione ordinaria e disgiunto per la straordinaria amministrazione, unicamente per questioni sanitarie di particolare gravità ed urgenza , informandone comunque sempre anche il sig. nel più p breve tempo possibile ed in strutture pubbliche. CP_1
4) Le parti concordano il seguente piano genitoriale con il relativo calendario di visita padre - figli:
a) i minori trascorreranno con il padre un pomeriggio alla settimana, in particolare il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00; nei fine settimana alternati che i minori saranno con il padre la sera del venerdì pernotteranno con quest'ultimo fino alla domenica alle ore 20.00. Le festività quali 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno saranno ripartite in ugual modo tra i genitori e comunque ad anni alterni,
b) per le festività natalizie i minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro ed il 26 dicembre nonchè il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro ed il 6 gennaio con il genitore con il quale hanno trascorso il 31 dicembre.
c) per le festività pasquali i minori saranno ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro.
d) per le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
e) Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi in relazione ad eventuali loro esigenze straordinarie, così come di giustificate impossibilità di visita, consentono, previo accordo il pagi na 4 di 7 recupero delle visite.
5) Il sig. verserà alla sig.ra sul conto CP_1 Parte_1
corrente di quest'ultima (Poste Evolution, Iban:
[...]) entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di gennaio 2025 la somma di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori ed (€ CP_1 Persona_1
400,00 cadauno) da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026.
6) le parti concordano che le spese straordinarie dei minori ed CP_1
(spese mediche, scolastiche, sportive) saranno ripartite nella Pt_1
misura del 50% tra i genitori (si dà atto che il corso di tennis presso
Tennis Club 24 e di Karate presso l'oratorio Karol, nonché una seduta settimanale di psicoterapia presso il centro Minerva per il figlio ed CP_1
il corso di ballo, ed un corso di Terapiamultisistemica acquatica presso la piscina Nestore - attualmente praticati dai minori -, sono già concordati tra le parti) e saranno preventivamente concordate come da Protocollo
d'Intesa.
7) Le parti stabiliscono che l'assegno unico per i figli minori ed CP_1
riconosciuto dall' sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1 CP_2
e tale emolumento sarà integralmente versato sul conto Pt_1
corrente di cui è titolare quest'ultima; con la sottoscrizione delle presenti note, il sig. rinuncia sin d'ora alla facoltà di percepire la quota a CP_1
lui spettante dell'assegno unico e, nel contempo, si rende disponibile a sottoscrivere la modulistica finalizzata ad accreditare integralmente detto beneficio in favore della sig.ra Inoltre , il sig. , sin d'ora Pt_1 CP_1
si rende disponibile a sottoscrivere la modulistica finalizzata a continuare pagi na 5 di 7 a far percepire l'indennità per l'invalidità ed accompagnamento;
8) I procuratori costituiti dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alla solidarietà professionale e dichiarano compensate le spese di giudizio.
Con decreto del 14/1/2025, la Giudice relatrice accoglieva l'istanza sostituendo l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta entro il termine perentorio del 10/2/2025.
I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità figurata, ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., ribadendo l'accordo in riferimento alle condizioni di cui all'istanza congiunta e la relatrice con provvedimento depositato il 21/2/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M apponeva il visto il 21/2/2025.
La domanda va accolta.
I suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi dei figli, dei quali si è ritenuto superfluo l'ascolto, in assenza di profili critici, in quanto preferibile nell'interesse dei minori evitare contatti superflui con l'autorità giudiziaria.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ) C.F._1 CP_1 C.F._2
pagi na 6 di 7 alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
pagi na 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 8295/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone delle Magistrate:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8295 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 21 febbraio 2025, avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
Napoli al Corso Europa n.57, C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata alla via Vincenzo Cuoco n.15, presso lo studio dell'Avv.
Francesca Chiariello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
pagi na 1 di 7 , nato a [...] il [...], residente in [...]di Napoli CP_1
alla via E. De Nicola n.22, C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliato in Napoli al C.so V. Emanuele n.460, presso lo studio dell'Avv. Maria Giuseppina Chef, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti si sono riportati all'accordo raggiunto e depositato in data 13/1/2025, chiedendone l'accoglimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter cod. civ. depositato il 16/10/2024,
premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con dalla quale sono nati due figli: CP_1 CP_1
(nato il [...]) e (nata il [...]) riconosciuti da Persona_1
entrambi i genitori, chiedeva, per le ragioni di cui all'atto introduttivo: affidare in modo condiviso i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre prevedendo per la stessa di compiere gli atti di straordinaria amministrazione in modo disgiunto dal padre, stabilire un calendario di incontri padre -figli prevedendo due pomeriggi a settimana ed un fine settimana alternato, stabilire a carico del un contributo mensile per il mantenimento dei figli minori CP_1
non inferiori ad € 800,00 ( 400,00 per ciascun figlio), stabilire, a carico del , un contributo mensile di € 500,00 o della somma che il CP_1
pagi na 2 di 7 Tribunale riterrà opportuna, a titolo di contributo per la locazione dell'immobile dove vivono la e i due figli minori, disporre che Pt_1
detto assegno dovrà essere versato nel domicilio dell'avente diritto con idoneo mezzo di pagamento entro il giorno i di ciascun mese e rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTA, obbligarsi il resistente a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese da distrarsi a favore dello Stato.
Con memoria di costituzione e risposta del 9/1/2025, si costituiva CP_1
che chiedeva a sua volta: l'affido condiviso dei figli con
[...]
collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa alla resistente che l'abiterà insieme ai figli, accogliersi il piano genitoriale proposto dallo stesso, porsi a suo carico un contributo mensile al mantenimento dei figli minori non superiore ad € 500,00 con rivalutazione ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie, purché concordate preventivamente, come da protocollo vigente.
Con istanza congiunta del 10/1/2025, le parti chiedevano disporsi l'udienza già fissata per il 10/2/2025 nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., stante l'accordo intervenuto tra le parti, sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli minori, alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Melito al Corso Europa n. 57, condotto in locazione, sarà assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente Pt_1
ai figli minori ed , con gli arredi in essa contenuti CP_1 Pt_1
2) Il sig. trasferirà la propria residenza entro 30 giorni dalla CP_1
sottoscrizione delle presenti note impegnandosi a comunicare alla sig.ra la nuova residenza;
Pt_1
pagi na 3 di 7 3) I figli minori ed rimarranno affidati congiuntamente ad CP_1 Pt_1
entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, ed esercizio disgiunto per l'amministrazione ordinaria e disgiunto per la straordinaria amministrazione, unicamente per questioni sanitarie di particolare gravità ed urgenza , informandone comunque sempre anche il sig. nel più p breve tempo possibile ed in strutture pubbliche. CP_1
4) Le parti concordano il seguente piano genitoriale con il relativo calendario di visita padre - figli:
a) i minori trascorreranno con il padre un pomeriggio alla settimana, in particolare il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00; nei fine settimana alternati che i minori saranno con il padre la sera del venerdì pernotteranno con quest'ultimo fino alla domenica alle ore 20.00. Le festività quali 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno saranno ripartite in ugual modo tra i genitori e comunque ad anni alterni,
b) per le festività natalizie i minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro ed il 26 dicembre nonchè il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro ed il 6 gennaio con il genitore con il quale hanno trascorso il 31 dicembre.
c) per le festività pasquali i minori saranno ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro.
d) per le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
e) Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi in relazione ad eventuali loro esigenze straordinarie, così come di giustificate impossibilità di visita, consentono, previo accordo il pagi na 4 di 7 recupero delle visite.
5) Il sig. verserà alla sig.ra sul conto CP_1 Parte_1
corrente di quest'ultima (Poste Evolution, Iban:
[...]) entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di gennaio 2025 la somma di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori ed (€ CP_1 Persona_1
400,00 cadauno) da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026.
6) le parti concordano che le spese straordinarie dei minori ed CP_1
(spese mediche, scolastiche, sportive) saranno ripartite nella Pt_1
misura del 50% tra i genitori (si dà atto che il corso di tennis presso
Tennis Club 24 e di Karate presso l'oratorio Karol, nonché una seduta settimanale di psicoterapia presso il centro Minerva per il figlio ed CP_1
il corso di ballo, ed un corso di Terapiamultisistemica acquatica presso la piscina Nestore - attualmente praticati dai minori -, sono già concordati tra le parti) e saranno preventivamente concordate come da Protocollo
d'Intesa.
7) Le parti stabiliscono che l'assegno unico per i figli minori ed CP_1
riconosciuto dall' sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1 CP_2
e tale emolumento sarà integralmente versato sul conto Pt_1
corrente di cui è titolare quest'ultima; con la sottoscrizione delle presenti note, il sig. rinuncia sin d'ora alla facoltà di percepire la quota a CP_1
lui spettante dell'assegno unico e, nel contempo, si rende disponibile a sottoscrivere la modulistica finalizzata ad accreditare integralmente detto beneficio in favore della sig.ra Inoltre , il sig. , sin d'ora Pt_1 CP_1
si rende disponibile a sottoscrivere la modulistica finalizzata a continuare pagi na 5 di 7 a far percepire l'indennità per l'invalidità ed accompagnamento;
8) I procuratori costituiti dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alla solidarietà professionale e dichiarano compensate le spese di giudizio.
Con decreto del 14/1/2025, la Giudice relatrice accoglieva l'istanza sostituendo l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta entro il termine perentorio del 10/2/2025.
I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità figurata, ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., ribadendo l'accordo in riferimento alle condizioni di cui all'istanza congiunta e la relatrice con provvedimento depositato il 21/2/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M apponeva il visto il 21/2/2025.
La domanda va accolta.
I suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi dei figli, dei quali si è ritenuto superfluo l'ascolto, in assenza di profili critici, in quanto preferibile nell'interesse dei minori evitare contatti superflui con l'autorità giudiziaria.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ) C.F._1 CP_1 C.F._2
pagi na 6 di 7 alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
pagi na 7 di 7