TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 16/09/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 573/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
cosi composto: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott. Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel.
Nell'ambito del procedimento n. 573/2024 R.G. istaurato da
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Avezzano Via XX Settembre n. 200 presso e nello Studio dell'Avv. Sara De Sanctis che la rappresenta e difende in forza di formale mandato ad litem in calce al ricorso;
- RICORRENTE- E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Sulmona Via dei Cappuccini n. 104/A presso lo studio dell'avv. Mauro Sciullo che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE- E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SULMONA Interventore ex lege All'esito della camera di consiglio e a scioglimento della riserva del 21.4.2025, ha emesso la seguente SENTENZA Con ricorso dell'11.11.2024, ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale (nata il [...]) da una Per_1 convivenza more uxorio durata ben 19 anni con . CP_1
In particolare, l'istante, stante l'intervenuta cessazione della relazione sentimentale con il padre della minore, intendeva regolamentare l'affido, il mantenimento e il diritto di visita della minore.
Pertanto, considerato che la minore risulta affetta da un'invalidità permanente, chiedeva che venisse disposto si l'affido condiviso, ma con collocazione presso la madre che si è sempre occupata dei bisogni della stessa presso l'attuale abitazione
1 familiare di proprietà del , di disciplinare il diritto di visita del padre, di CP_1 disporre a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 400 mensili rivalutabili secondo indice ISTAT oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e il restante 30% a carico della madre. In data 15.12.2024 si costituiva in giudizio il il quale, essendosi sempre CP_1 occupato della figlia, condivideva la richiesta di affidamento condiviso ma chiedeva che i genitori potessero esercitare la potestà convivendo con la figlia a settimane alterne presso l'abitazione familiare in modo da garantire stabilità alla stessa e che fosse disposto un mantenimento diretto della minore da parte dei genitori nei periodi in cui gli stessi convivono con la figlia. Il resistente, in ogni caso, si opponeva al mantenimento di € 400 mensili rilevando come la ricorrente in realtà svolgesse dei lavori saltuari e potesse comunque beneficiare sia dell'assegno unico universale sia dell'indennità per l'invalidità della minore versata direttamente alla ricorrente e dai lei gestita (tra l'altro lo stesso afferma che la donna avrebbe effettuato numerosi prelievi senza idonea giustificazione). A seguito della comparizione delle parti, in data 18.2.2025 veniva sentita la minore la quale appariva serena e consapevole della situazione e rappresentava comunque di avere un buon rapporto con entrambi i genitori. All'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione, il Giudice rimetteva al Collegio.
***
In primo luogo, relativamente all'affido della figlia minore, non vi sono contestazioni dei genitori in merito alla condivisione paritaria della responsabilità genitoriale. Invece, sebbene entrambi i genitori sono d'accordo nel lasciare che la minore continui a vivere presso l'abitazione familiare (di proprietà del padre) non vi è accordo per quanto concerne l'assegnazione della medesima abitazione. Se da un lato la ricorrente chiede che la casa familiare le venga assegnata quale genitore collocatario della minore, il padre chiede che venga disposta un'alternanza dei genitori con cadenza settimanale presso l'abitazione familiare ove vive stabilmente la minore. Com'è noto, ai sensi dell'art. 337bis c.c. in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337ter c.c. e seguenti.
Orbene, in particolare, secondo l'art. 337ter c.c. il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di riceverne cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Nell'adozione di tali provvedimenti, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi.
2 Tra i provvedimenti che il Giudice è chiamato ad adottare vi è anche quello relativo all'eventuale assegnazione della casa familiare sempre tenendo in considerazione l'interesse dei minori alla salvaguardia del loro “habitat” familiare ex art. 337sexies c.p.c.. Orbene, nel caso di specie, seppure appare evidente che il resistente non si è CP_1 mai sottratto ai suoi doveri di padre e che ha costruito un buon rapporto con la figlia, non appare possibile procedere al collocamento della figlia presso di lui con conseguente assegnazione della casa familiare.
La stessa minore, infatti, particolarmente legata alla figura materna che l'ha accudita per la maggior parte del tempo durante la sua crescita, riconosce di voler rimanere più tempo con la madre posto che il padre è assente per un luogo periodo nell'arco della giornata per svolgere (giustamente) attività lavorativa. E' chiaro, dunque, che collocare la minore presso il padre non gioverebbe né alla minore, né al genitore stesso che sarebbe comunque nella condizione di non poter seguire la figlia nella sua quotidianità per impegni lavorativi.
Al pari, non appare praticabile anche l'alternanza dei genitori nella convivenza con la figlia posto che questo non solo genererebbe confusione nella minore, ma non arrecherebbe alcun vantaggio nemmeno economico ai genitori i quali comunque dovrebbero trovare entrambi due soluzioni abitative dove recarsi nelle settimane in cui non sono con la figlia presso l'abitazione familiare. Ciò posto, ne consegue che la minore, allo stato, può essere sicuramente collocata con la madre presso l'abitazione familiare in cui attualmente vive (con assegnazione alla sig.ra ) posto che la stessa è sicuramente il genitore in grado Parte_1 maggiormente di occuparsi, allo stato, della quotidianità della minore. Quanto al diritto di visita del padre, non essendoci particolari contestazioni, può sicuramente stabilirsi una certa flessibilità con indicazione poi specifica in caso di disaccordo come in dispositivo.
Vi sono inoltre contrasti in merito al mantenimento della minore. Posto che non è possibile disporre un mantenimento “diretto” dei genitori visto il collocamento prevalente presso la madre, occorre prevedere un assegno che tenga conto delle reali condizioni economiche delle parti. Da una parte la ricorrente allo stato non sembra svolgere alcuna attività lavorativa, mentre il percepisce, sulla base delle dichiarazioni dei redditi allegate, un CP_1 reddito mensile tra i 1200 e 1300 € netti.
Pertanto, tenuto conto della circostanza che la ricorrente può contare sulle indennità erogate per l'invalidità della minore e dell'assegno unico, mentre il deve CP_1 comunque provvedere a trovare altra soluzione abitativa, appare equo determinare in € 250 il mantenimento mensile per la minore. Del resto la ricorrente è in condizioni di età e psicofisiche che la rendono idonea a svolgere un'attività lavorativa.
3 Le spese straordinarie possono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno tenendo in considerazione la situazione economica di entrambi. Quanto alla richiesta del Pronio di disporre il divieto di prelievi in merito alla pensione di invalidità della minore, si ritiene che non sia possibile prevedere un simile ordine che frusterebbe le necessità quotidiane della minore dovendo sempre ricevere l'avvallo del padre per ogni esigenza economica, mentre certamente può comunque disporsi un onere di rendicontazione in capo alla ricorrente in merito all'utilizzo del denaro. Vista la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473bis e seguenti c.p.c., 337bis e seguenti c.c.
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1
madre in Pratola Peligna Viale Appennini snc;
- assegna l'abitazione familiare in Pratola Peligna Viale Appennini snc a Parte_1
sino al tempo in cui la stessa coabiterà con la figlia;
[...] Per_1
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia in qualsiasi momento e previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con i desideri e gli impegni della minore;
il padre potrà comunque tenere con sé la figlia salvo diversi accordi, con le seguenti modalità: due giorni a settimana compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori e con ogni altra esigenza lavorativa (assenza prolungata per ragioni di lavoro), che verranno comunicati con largo anticipo, dalle 16.00 alle 20.00
(anche presso l'abitazione familiare) nonché 2 fine settimana alterni al mese, dalle
16.00 del venerdì, e fino alle 21 della domenica;
Durante le vacanze estive, cioè durante il periodo successivo alla chiusura delle scuole, il padre potrà tenere con sé la figlia per 30 gg anche non consecutivi;
Durante il periodo natalizio la figlia trascorrerà 3 gg consecutivi dal 24/12 al 26/12 e 3 gg dal 31/12 al 02/01 in maniera alternata di anno in anno, rispettivamente con il padre e con la madre. Parimenti in maniera alternata di anno in anno, con il padre con la madre, trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori che potranno convenire diversamente, tenendo anche conto della volontà manifestata dalla minore;
I compleanni della figlia verranno festeggiati compatibilmente con entrambi i genitori e ove ciò non fosse possibile, verranno
4 festeggiati ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Il compleanno di ciascun genitore verrà trascorso con la figlia;
- dispone a carico di per il mantenimento della figlia, un assegno di € CP_1
250 mensili complessivi da corrispondere a presso il di lei domicilio, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a decorrere dalla presente sentenza;
- dispone che l'assegno unico per la figlia venga corrisposto integralmente a favore di
; Parte_1
- dispone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli come indicate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Sulmona, nella misura del 50% ciascuno;
- onera la sig.ra di rendicontare mensilmente al i prelievi Parte_1 CP_1 relativi alle indennità percepite per la figlia.
- Compensa le spese di lite.
Sulmona, così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. Pierfilippo Mazzagreco
5