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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/10/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Lorenzo MASSARELLI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), titolare dell'impresa individuale , con sede legale a C.F._1 Parte_1
San Pietro al Natisone (Udine), Frazione Costa 12,
(R.G. P.U. 86-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da rappresentato CP_1
e difeso dagli avv. Giovanni Ventura e Marita Zoccarato del Foro di Trieste;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c);
dato atto che l'istanza del creditore, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41 CCII sono stati ritualmente notificati al debitore, a mezzo della posta elettronica certificata,
nel rispetto del termine minimo di comparizione;
rilevato che il sig. è comparso in udienza ed ha depositato l'attestazione di evasione, Pt_1
in data 26.4.2024, della sua richiesta di cancellazione dal registro delle imprese per cessazione, dal
17.4.2024, dell'attività di autotrasporto per conto terzi, di commercio ambulante di legna da ardere e di ogni altra attività, nonché la richiesta di cancellazione della partita IVA;
rilevato che il ricorrente sig. espone di aver lavorato alle dipendenze del sig. CP_1 Pt_1
dal 2.5.2018 al 10.11.2023, con mansioni di addetto alla consegna e di essere creditore nei confronti dell'ex datore di lavoro dell'importo di € 7.474,64 a titolo di TFR, oltre accessori e spese processuali,
come da decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 123/2024, dichiarato definitivamente esecutivo,
allegato al ricorso;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza;
rilevato che l'onere della prova dei suindicati concorrenti requisiti per la non assoggettabilità
alla liquidazione giudiziale grava sull'imprenditore;
rilevato che l'istruttoria officiosa ha consentito di accertare che: -il sig. è stato Pt_1
nuovamente iscritto nel registro delle imprese in data 8.8.2024, come titolare di impresa individuale con attività di ideazione di campagne pubblicitarie, iniziata il 20.6.2024; - risultano iscritti a ruolo a carico del sig. crediti di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 1.003.751,40 e Agenzia Pt_1
delle Entrate ha comunicato l'esistenza di ulteriori crediti da iscrivere a ruolo per € 29.552,02; -
l'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal debitore è quella relativa al periodo d'imposta 2021;
-nel 2024 sono stati emessi a carico del sig. altri due decreti ingiuntivi, per un importo Pt_1
complessivo di circa € 23.000,00; -in data 17.6.2022, il sig. ha venduto la metà parte indivisa Pt_1
di sua proprietà di alcuni terreni edificabili nel Comune di San Pietro al Natisone;
-il 13.3.2025, il medesimo ha venduto a della quale è amministratore unico, la metà parte Controparte_2
indivisa di sua proprietà di un'abitazione nel Comune di San Pietro al Natisone;
nella medesima data ha altresì donato alla sig.ra cittadina brasiliana, unica socia di Persona_1 le quote di sua proprietà di un'abitazione e di alcuni terreni ubicati nel Comune Controparte_2
dianzi citato;
ritenuto che, nel caso di specie, non può certo trovare applicazione l'art. 33 c. 1 CCII, in quanto l'attività imprenditoriale del sig. ha subìto solo una breve interruzione, di poco più di Pt_1
tre mesi, nel corso del 2024, come sopra riportato e non è possibile distinguere, nell'attività
dell'imprenditore individuale, l'una o l'altra attività esercitata, in difetto di distinte soggettività; solo la definitiva cessazione di ogni attività d'impresa e il decorso dell'anno da tale evento può precludere l'apertura della liquidazione giudiziale (Cass., sez. I civ., 8.11.2013, n. 25217);
ritenuto che lo stato di insolvenza del debitore risulti conclamato, ove si considerino: -i decreti ingiuntivi emessi a suo carico e l'esito negativo del pignoramento tentato dal creditore ricorrente;
-
gli inadempimenti nei confronti dell'INPS, dell'erario, degli enti locali, che risultano gravi, protratti e risalenti;
-gli atti dispositivi compiuti, in particolare nel 2025; -la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII,
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), titolare dell'impresa individuale , con sede legale a C.F._1 Parte_1
San Pietro al Natisone (Udine), Frazione Costa 12,
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore la dott.ssa (C.F. ), con studio Persona_2 C.F._2
a Udine, in Via del Cotonificio n. 94/B;
-ordina al debitore e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 23.2.2026, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo del debitore, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al creditore ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di
Pordenone-Udine. Udine, 23 ottobre 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Annalisa Barzazi
Il presidente dott.ssa Anna Fasan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Lorenzo MASSARELLI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), titolare dell'impresa individuale , con sede legale a C.F._1 Parte_1
San Pietro al Natisone (Udine), Frazione Costa 12,
(R.G. P.U. 86-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da rappresentato CP_1
e difeso dagli avv. Giovanni Ventura e Marita Zoccarato del Foro di Trieste;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c);
dato atto che l'istanza del creditore, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41 CCII sono stati ritualmente notificati al debitore, a mezzo della posta elettronica certificata,
nel rispetto del termine minimo di comparizione;
rilevato che il sig. è comparso in udienza ed ha depositato l'attestazione di evasione, Pt_1
in data 26.4.2024, della sua richiesta di cancellazione dal registro delle imprese per cessazione, dal
17.4.2024, dell'attività di autotrasporto per conto terzi, di commercio ambulante di legna da ardere e di ogni altra attività, nonché la richiesta di cancellazione della partita IVA;
rilevato che il ricorrente sig. espone di aver lavorato alle dipendenze del sig. CP_1 Pt_1
dal 2.5.2018 al 10.11.2023, con mansioni di addetto alla consegna e di essere creditore nei confronti dell'ex datore di lavoro dell'importo di € 7.474,64 a titolo di TFR, oltre accessori e spese processuali,
come da decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 123/2024, dichiarato definitivamente esecutivo,
allegato al ricorso;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza;
rilevato che l'onere della prova dei suindicati concorrenti requisiti per la non assoggettabilità
alla liquidazione giudiziale grava sull'imprenditore;
rilevato che l'istruttoria officiosa ha consentito di accertare che: -il sig. è stato Pt_1
nuovamente iscritto nel registro delle imprese in data 8.8.2024, come titolare di impresa individuale con attività di ideazione di campagne pubblicitarie, iniziata il 20.6.2024; - risultano iscritti a ruolo a carico del sig. crediti di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 1.003.751,40 e Agenzia Pt_1
delle Entrate ha comunicato l'esistenza di ulteriori crediti da iscrivere a ruolo per € 29.552,02; -
l'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal debitore è quella relativa al periodo d'imposta 2021;
-nel 2024 sono stati emessi a carico del sig. altri due decreti ingiuntivi, per un importo Pt_1
complessivo di circa € 23.000,00; -in data 17.6.2022, il sig. ha venduto la metà parte indivisa Pt_1
di sua proprietà di alcuni terreni edificabili nel Comune di San Pietro al Natisone;
-il 13.3.2025, il medesimo ha venduto a della quale è amministratore unico, la metà parte Controparte_2
indivisa di sua proprietà di un'abitazione nel Comune di San Pietro al Natisone;
nella medesima data ha altresì donato alla sig.ra cittadina brasiliana, unica socia di Persona_1 le quote di sua proprietà di un'abitazione e di alcuni terreni ubicati nel Comune Controparte_2
dianzi citato;
ritenuto che, nel caso di specie, non può certo trovare applicazione l'art. 33 c. 1 CCII, in quanto l'attività imprenditoriale del sig. ha subìto solo una breve interruzione, di poco più di Pt_1
tre mesi, nel corso del 2024, come sopra riportato e non è possibile distinguere, nell'attività
dell'imprenditore individuale, l'una o l'altra attività esercitata, in difetto di distinte soggettività; solo la definitiva cessazione di ogni attività d'impresa e il decorso dell'anno da tale evento può precludere l'apertura della liquidazione giudiziale (Cass., sez. I civ., 8.11.2013, n. 25217);
ritenuto che lo stato di insolvenza del debitore risulti conclamato, ove si considerino: -i decreti ingiuntivi emessi a suo carico e l'esito negativo del pignoramento tentato dal creditore ricorrente;
-
gli inadempimenti nei confronti dell'INPS, dell'erario, degli enti locali, che risultano gravi, protratti e risalenti;
-gli atti dispositivi compiuti, in particolare nel 2025; -la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII,
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), titolare dell'impresa individuale , con sede legale a C.F._1 Parte_1
San Pietro al Natisone (Udine), Frazione Costa 12,
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore la dott.ssa (C.F. ), con studio Persona_2 C.F._2
a Udine, in Via del Cotonificio n. 94/B;
-ordina al debitore e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 23.2.2026, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo del debitore, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al creditore ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di
Pordenone-Udine. Udine, 23 ottobre 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Annalisa Barzazi
Il presidente dott.ssa Anna Fasan