Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2025, proposto da C.A.E.C. Consorzio Artigiano Edile Comiso Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Leanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santo Stefano in Aspromonte, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui al Decreto Ingiuntivo nr. 409/2024, reso dal Tribunale di Reggio Calabria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera a), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa TA ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con ricorso notificato in data 30.04.2025 e depositato in data 19.05.2025, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato di cui al decreto ingiuntivo in epigrafe con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha ingiunto al Comune di Santo Stefano in Aspromonte il pagamento, in suo favore, della somma di € 61.434,98, oltre interessi come in ricorso, nonché le spese della procedura monitoria;
- il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;
RILEVATO che l’atto introduttivo dell’odierno giudizio di ottemperanza è stato depositato oltre il termine perentorio, dimidiato per il rito, di 15 giorni, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a.;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso - per come rilevato d’ufficio in occasione della camera di consiglio dell’11.02.2026, alla quale il procuratore del Consorzio ricorrente ha presenziato - debba essere dichiarato irricevibile per tardività, ex art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a.;
RITENUTA l’insussistenza dei presupposti per la regolamentazione delle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della parte pubblica intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività, ex art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente
TA ZU, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA ZU | ER TI |
IL SEGRETARIO