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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/07/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3199/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Chiara Pulicati,
letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 3199 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'AVV. UBALDO Parte_1 C.F._1
PO (C.F. ) – PEC: con studio C.F._2 Email_1 in ROMA (RM), VIA GERMANICO 24;
ATTRICE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 C.F._3
LO PI (C.F. – PEC: e dall' AVV. C.F._4 Email_2
MA UB (C.F. – PEC: con C.F._5 Email_3 studio in COLLEFERRO (RM), VIA CASILINA 40;
CONVENUTO
nonché
pagina 1 di 7 ( ) e (C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_6 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'AVV. ANDREA VOLTAGGIO (C.F. C.F._7
– PEC: ) con studio in ROMA, C.F._8 Email_4
LUNGOTEVERE DEI SANGALLO 1
CONVENUTI
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva dinanzi all'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere una pronuncia giudiziale volta ad accertare le intervenute accettazioni tacite, ex art. 476
c.c., dell'eredità della defunta , da parte del figlio (già debitore Parte_2 Controparte_1 esecutato) , della figlia e del marito , relativamente alle rispettive Controparte_3 Controparte_2 quote di proprietà dei beni immobili della stessa con particolare riferimento a:
- Negozio, ubicato nel Comune di Fonte Nuova alla Via Marche 2 contraddistinto al NCEU del
Comune di Mentana al foglio 41 particella 2014 subalterno 504 categoria C/1 consistenza 56 mq di proprietà per 1/3 , 1/3 e 1/3 ; Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
- Abitazione di tipo popolare ubicata nel Comune di Fonte Nuova alla Via Campania 38 contraddistinta al NCEU del Comune di Mentana al foglio 41 particella 517 subalterno 502 categoria A/4 consistenza 3,5 vani di proprietà per 1/6 1/6 Controparte_1 Controparte_3
e 4/6 ; Controparte_2
A sostegno della propria domanda esponeva che: Parte_1
- l'attrice era creditrice di in forza della sentenza n. 2033/2016 emessa dal Controparte_1
Tribunale Penale di Tivoli in data 21/10/2016; nonché della sentenza n. 11530/2015 emessa dal
Tribunale Penale di Roma in data 14/09/2015;
pagina 2 di 7 - rimaste inadempiute le sentenze di condanna avviava, nei confronti del convenuto CP_1
due espropriazioni immobiliari aventi ad oggetto i beni sopra citati, riunite, pendenti
[...] presso l'intestato Tribunale (r.g.e. 105/2017 a cui è riunita la 107/2017);
- che nelle more del giudizio di divisione disposto dal G.E. (iscritto con r.g. 3089/2019) il Giudice stabiliva l'indivisibilità di detti immobili e rilevava la necessità di procedere alla divisione tramite vendita ex artt. 788 e 570 e ss. c.p.c; che l'IVG di Roma, quale custode dei beni pignorati dalla evidenziava che i comproprietari degli immobili pignorati pro quota, ossia i convenuti, Parte_1 marito e figli della sig.ra (nata a [...] il [...] e deceduta il Parte_2
01/09/2011), non avevano trascritto l'accettazione dell'eredità senza la quale non si può procedere alla vendita all'asta dei beni oggetto del pignoramento;
- era interesse di al fine di poter dar seguito alla procedura esecutiva promossa, Parte_1 introdurre il presente giudizio, non avendo provveduto i convenuti ad accettare formalmente le eredità della de cuius;
- i convenuti sono sicuramente eredi di poiché nei tre mesi dal giorno Parte_2 dell'apertura della successione hanno provveduto a trascrivere la relativa successione presso la
Conservatoria di Roma e proceduto all'intestazione catastale e divisione pro-quota dei beni immobili pignorati;
- che la qualità di eredi e possessori risultava non solo dalle dichiarazioni contenute negli atti dei pignoramenti, ma anche dai verbali di accesso dei CTU nominati nei predetti procedimenti esecutivi dove il sig. acconsentiva all'esperimento delle operazioni peritali Controparte_1 dell'immobile di Via Marche 2 in Fonte Nuova, facente parte del compendio ereditario (ed essendo anche immobile differente rispetto a quello dove abitava la signora ), Parte_2 aprendo i locali agli ausiliari del giudice, fornendo la documentazione dei fabbricati e dando spiegazioni sulla natura degli abusi presenti in loco, informazioni che solo colui che possiede e vive l'immobile può conoscere.
- che i signori , e hanno eseguito gestioni Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 del sopra menzionato patrimonio immobiliare di cui posseggono tutti le chiavi ed il debitore esecutato ha anche la residenza in Via Marche 2 Comune di Fonte Nuova nell'immobile ereditato dalla madre, che ha anche adibito per la parte non pignorata a B&B con la denominazione
“Formula1”. Il sig. , inoltre, ha fissato in Via Marche 2 in Fonte Nuova piano Controparte_1
Cont terra la sede operativa della di cui è socio tramite la società estera VI Controparte_4
pagina 3 di 7 Trading SRO in Slovacchia, entrambe create con i fondi ereditari, e vi ha collocato tutti i beni mobili, arredi e attrezzature di copisteria. Inoltre, il signor come risulta dalla Controparte_1 documentazione prodotta è subentrato anche nelle utenze idriche dichiarandosi proprietario di tale bene.
- Che, infine, i convenuti hanno sicuramente accettato l'eredità avendo provveduto a prelevare dal conto corrente della de cuius, aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 40, le somme ivi depositate pari a circa € 175.000,00, nonché a chiudere ogni rapporto esistente in nome e per conto della de cuius con tale banca presentando quindi presso tale istituto l'accettazione dell'eredità.
Si costituivano e i quali ribadivano che il sia Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2 stato nel possesso unico ed esclusivo di tutti i beni ereditari e che non abbia mai avuto Controparte_3 il possesso di alcuno degli immobili pervenutile per successione dalla madre, per essere questi gestiti in via esclusiva dal padre . Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale CP_2 adito, contraris reiectis e salvo variare, - nel merito in via principale: - rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare i signori e Controparte_2 CP_3 eredi della signora ”.
[...] Parte_2
Si costituiva contestando la propria qualità di erede per non aver mai posto in essere Controparte_1 alcun atto che comportasse un mutamento della consistenza del patrimonio, allegando anch'egli che i beni facenti parte del compendio e ereditario siano stati sempre gestiti e posseduti dal padre. Più nel dettaglio, affermava di non essere possessore di alcun bene, ma di convivere con il padre che, in qualità di coniuge superstite, è titolare del diritto di uso e di abitazione quale titolare ex lege. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - Accertare e dichiarare che il Sig. non ha accettato l'eredità della cuius, Controparte_1
Sig.ra , per i motivi tutti esposti in premessa, per cui chiede rigettarsi le domande Parte_2 di parte attrice che risultano essere infondate sia in fatto che in diritto. - Con il favore delle spese di lite.”.
La causa è stata istruita documentalmente.
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. il giorno 12 febbraio
2025, con ordinanza del 01/03/2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini
190 c.p.c. pagina 4 di 7 La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi appresso esposti.
L'articolo 474 del codice civile prevede che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”.
Giova rammentare che, a mente dell'art. 476 c.c., l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4843/2019), affinché possa verificarsi una accettazione tacita è necessaria, oltre alla consapevolezza da parte del chiamato dell'esistenza di una delazione in suo favore, “un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere”.
Sono invece privi di rilevanza, ai fini dell'accettazione, tutti quegli atti che costituiscono “adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi” e, come tali, inidonei “ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede”, quale la denuncia di successione. L'acquisizione della qualità di erede è l'effetto, invece, del compimento “di un'attività (…) incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass. 14499/2018).
Nel caso in esame risulta evidenza documentale che i convenuti abbiano provveduto ad effettuare atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità della de cuius . Parte_2
In particolare, i convenuti hanno dapprima disposto in proprio favore la voltura catastale degli immobili derivanti dalla successione (cfr. doc. 10 parte attrice). A tal proposito si rileva come la Suprema Corte, con ordinanza 30 aprile 2021, n. 11478 ha ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione di successione ha natura meramente fiscale ed ha altresì statuito che invece la voltura catastale è atto che rileva non solo da un punto di vista tributario, dunque ai fini del pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civilistico, al fine dell'accertamento della proprietà sull'immobile e dei relativi passaggi. Infatti, “Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n.5688/1988), ma
pagina 5 di 7 anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto
(voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n.
7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).”
In secondo luogo, la qualità di eredi dei convenuti risulta anche dalla circostanza che gli stessi hanno provveduto a prelevare dal conto corrente della de cuius, aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag.40, le somme ivi depositate pari a circa € 175.000,00, nonché a estinguere ogni rapporto precedentemente esistente in capo alla de cuius, qualificandosi quindi presso tale istituto quali eredi. La circostanza non è contestata.
Gli atti e comportamenti sopra descritti determinano l'acquisto della qualità di erede ai sensi dell'art. 476
c.c.
La domanda di parte attrice, pertanto, è fondata e merita pieno accoglimento. Ne discende che i convenuti sono divenuti proprietari pro-quota dei beni della stessa con particolare riferimento a: 1) negozio, ubicato nel Comune di Fonte Nuova alla Via Marche 2 contraddistinto al NCEU del Comune di Mentana al foglio
41 particella 2014 subalterno 504 categoria C/1 consistenza 56 mq di proprietà per 1/3 , Controparte_1
1/3 e 1/3 con atto per causa di morte – certificato di denuncia Controparte_3 Controparte_2 successione ufficio registro rep. 3017/1990 del 09.08.2012 unitamente a frutti accessori e pertinenze dello stesso, nessuna esclusa;
2) abitazione di tipo popolare ubicata nel Comune di Fonte Nuova alla Via
Campania 38 contraddistinta al NCEU del Comune di Mentana al foglio 41 particella 517 subalterno 502 categoria A/4 consistenza 3,5 vani di proprietà per 1/6 1/6 e 4/6 Controparte_1 Controparte_3
con atto per causa di morte – certificato di denuncia successione ufficio registro rep. Controparte_2
3017/1990 del 09.08.2012 unitamente a frutti accessori e pertinenze dello stesso, nessuna esclusa.
Si dispone la relativa trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa. Vengono distratte in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta ex art. 476 c.c. la qualità di eredi di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 della de cuius (nata a [...] il [...] e deceduta in Roma il
[...] Parte_2
01/09/2011) e, per l'effetto, accerta che gli stessi sono divenuti proprietari pro quota dei seguenti beni immobili: 1) negozio, ubicato nel Comune di Fonte Nuova alla Via Marche 2 contraddistinto al NCEU del Comune di Mentana al foglio 41 particella 2014 subalterno 504 categoria C/1 consistenza 56 mq di proprietà per 1/3 , 1/3 e 1/3 Controparte_1 Controparte_3 [...] con atto per causa di morte – certificato di denuncia successione ufficio registro rep. CP_2
3017/1990 del 09.08.2012 unitamente a frutti accessori e pertinenze dello stesso, nessuna esclusa;
2) abitazione di tipo popolare ubicata nel Comune di Fonte Nuova alla Via Campania 38 contraddistinta al NCEU del Comune di Mentana al foglio 41 particella 517 subalterno 502 categoria A/4 consistenza 3,5 vani di proprietà per 1/6 1/6 Controparte_1 Controparte_3
e 4/6 con atto per causa di morte – certificato di denuncia successione ufficio Controparte_2 registro rep. 3017/1990 del 09.08.2012 unitamente a frutti accessori e pertinenze dello stesso, nessuna esclusa;
2) Dispone che la Conservatoria dei Registri Immobiliari provveda alle trascrizioni di competenza;
3) Condanna i convenuti alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate per onorari in € 7.600,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dello Stato;
Tivoli, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Chiara Pulicati,
letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 3199 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'AVV. UBALDO Parte_1 C.F._1
PO (C.F. ) – PEC: con studio C.F._2 Email_1 in ROMA (RM), VIA GERMANICO 24;
ATTRICE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 C.F._3
LO PI (C.F. – PEC: e dall' AVV. C.F._4 Email_2
MA UB (C.F. – PEC: con C.F._5 Email_3 studio in COLLEFERRO (RM), VIA CASILINA 40;
CONVENUTO
nonché
pagina 1 di 7 ( ) e (C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_6 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'AVV. ANDREA VOLTAGGIO (C.F. C.F._7
– PEC: ) con studio in ROMA, C.F._8 Email_4
LUNGOTEVERE DEI SANGALLO 1
CONVENUTI
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva dinanzi all'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere una pronuncia giudiziale volta ad accertare le intervenute accettazioni tacite, ex art. 476
c.c., dell'eredità della defunta , da parte del figlio (già debitore Parte_2 Controparte_1 esecutato) , della figlia e del marito , relativamente alle rispettive Controparte_3 Controparte_2 quote di proprietà dei beni immobili della stessa con particolare riferimento a:
- Negozio, ubicato nel Comune di Fonte Nuova alla Via Marche 2 contraddistinto al NCEU del
Comune di Mentana al foglio 41 particella 2014 subalterno 504 categoria C/1 consistenza 56 mq di proprietà per 1/3 , 1/3 e 1/3 ; Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
- Abitazione di tipo popolare ubicata nel Comune di Fonte Nuova alla Via Campania 38 contraddistinta al NCEU del Comune di Mentana al foglio 41 particella 517 subalterno 502 categoria A/4 consistenza 3,5 vani di proprietà per 1/6 1/6 Controparte_1 Controparte_3
e 4/6 ; Controparte_2
A sostegno della propria domanda esponeva che: Parte_1
- l'attrice era creditrice di in forza della sentenza n. 2033/2016 emessa dal Controparte_1
Tribunale Penale di Tivoli in data 21/10/2016; nonché della sentenza n. 11530/2015 emessa dal
Tribunale Penale di Roma in data 14/09/2015;
pagina 2 di 7 - rimaste inadempiute le sentenze di condanna avviava, nei confronti del convenuto CP_1
due espropriazioni immobiliari aventi ad oggetto i beni sopra citati, riunite, pendenti
[...] presso l'intestato Tribunale (r.g.e. 105/2017 a cui è riunita la 107/2017);
- che nelle more del giudizio di divisione disposto dal G.E. (iscritto con r.g. 3089/2019) il Giudice stabiliva l'indivisibilità di detti immobili e rilevava la necessità di procedere alla divisione tramite vendita ex artt. 788 e 570 e ss. c.p.c; che l'IVG di Roma, quale custode dei beni pignorati dalla evidenziava che i comproprietari degli immobili pignorati pro quota, ossia i convenuti, Parte_1 marito e figli della sig.ra (nata a [...] il [...] e deceduta il Parte_2
01/09/2011), non avevano trascritto l'accettazione dell'eredità senza la quale non si può procedere alla vendita all'asta dei beni oggetto del pignoramento;
- era interesse di al fine di poter dar seguito alla procedura esecutiva promossa, Parte_1 introdurre il presente giudizio, non avendo provveduto i convenuti ad accettare formalmente le eredità della de cuius;
- i convenuti sono sicuramente eredi di poiché nei tre mesi dal giorno Parte_2 dell'apertura della successione hanno provveduto a trascrivere la relativa successione presso la
Conservatoria di Roma e proceduto all'intestazione catastale e divisione pro-quota dei beni immobili pignorati;
- che la qualità di eredi e possessori risultava non solo dalle dichiarazioni contenute negli atti dei pignoramenti, ma anche dai verbali di accesso dei CTU nominati nei predetti procedimenti esecutivi dove il sig. acconsentiva all'esperimento delle operazioni peritali Controparte_1 dell'immobile di Via Marche 2 in Fonte Nuova, facente parte del compendio ereditario (ed essendo anche immobile differente rispetto a quello dove abitava la signora ), Parte_2 aprendo i locali agli ausiliari del giudice, fornendo la documentazione dei fabbricati e dando spiegazioni sulla natura degli abusi presenti in loco, informazioni che solo colui che possiede e vive l'immobile può conoscere.
- che i signori , e hanno eseguito gestioni Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 del sopra menzionato patrimonio immobiliare di cui posseggono tutti le chiavi ed il debitore esecutato ha anche la residenza in Via Marche 2 Comune di Fonte Nuova nell'immobile ereditato dalla madre, che ha anche adibito per la parte non pignorata a B&B con la denominazione
“Formula1”. Il sig. , inoltre, ha fissato in Via Marche 2 in Fonte Nuova piano Controparte_1
Cont terra la sede operativa della di cui è socio tramite la società estera VI Controparte_4
pagina 3 di 7 Trading SRO in Slovacchia, entrambe create con i fondi ereditari, e vi ha collocato tutti i beni mobili, arredi e attrezzature di copisteria. Inoltre, il signor come risulta dalla Controparte_1 documentazione prodotta è subentrato anche nelle utenze idriche dichiarandosi proprietario di tale bene.
- Che, infine, i convenuti hanno sicuramente accettato l'eredità avendo provveduto a prelevare dal conto corrente della de cuius, aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 40, le somme ivi depositate pari a circa € 175.000,00, nonché a chiudere ogni rapporto esistente in nome e per conto della de cuius con tale banca presentando quindi presso tale istituto l'accettazione dell'eredità.
Si costituivano e i quali ribadivano che il sia Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2 stato nel possesso unico ed esclusivo di tutti i beni ereditari e che non abbia mai avuto Controparte_3 il possesso di alcuno degli immobili pervenutile per successione dalla madre, per essere questi gestiti in via esclusiva dal padre . Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale CP_2 adito, contraris reiectis e salvo variare, - nel merito in via principale: - rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare i signori e Controparte_2 CP_3 eredi della signora ”.
[...] Parte_2
Si costituiva contestando la propria qualità di erede per non aver mai posto in essere Controparte_1 alcun atto che comportasse un mutamento della consistenza del patrimonio, allegando anch'egli che i beni facenti parte del compendio e ereditario siano stati sempre gestiti e posseduti dal padre. Più nel dettaglio, affermava di non essere possessore di alcun bene, ma di convivere con il padre che, in qualità di coniuge superstite, è titolare del diritto di uso e di abitazione quale titolare ex lege. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - Accertare e dichiarare che il Sig. non ha accettato l'eredità della cuius, Controparte_1
Sig.ra , per i motivi tutti esposti in premessa, per cui chiede rigettarsi le domande Parte_2 di parte attrice che risultano essere infondate sia in fatto che in diritto. - Con il favore delle spese di lite.”.
La causa è stata istruita documentalmente.
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. il giorno 12 febbraio
2025, con ordinanza del 01/03/2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini
190 c.p.c. pagina 4 di 7 La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi appresso esposti.
L'articolo 474 del codice civile prevede che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”.
Giova rammentare che, a mente dell'art. 476 c.c., l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4843/2019), affinché possa verificarsi una accettazione tacita è necessaria, oltre alla consapevolezza da parte del chiamato dell'esistenza di una delazione in suo favore, “un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere”.
Sono invece privi di rilevanza, ai fini dell'accettazione, tutti quegli atti che costituiscono “adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi” e, come tali, inidonei “ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede”, quale la denuncia di successione. L'acquisizione della qualità di erede è l'effetto, invece, del compimento “di un'attività (…) incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass. 14499/2018).
Nel caso in esame risulta evidenza documentale che i convenuti abbiano provveduto ad effettuare atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità della de cuius . Parte_2
In particolare, i convenuti hanno dapprima disposto in proprio favore la voltura catastale degli immobili derivanti dalla successione (cfr. doc. 10 parte attrice). A tal proposito si rileva come la Suprema Corte, con ordinanza 30 aprile 2021, n. 11478 ha ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione di successione ha natura meramente fiscale ed ha altresì statuito che invece la voltura catastale è atto che rileva non solo da un punto di vista tributario, dunque ai fini del pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civilistico, al fine dell'accertamento della proprietà sull'immobile e dei relativi passaggi. Infatti, “Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n.5688/1988), ma
pagina 5 di 7 anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto
(voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n.
7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).”
In secondo luogo, la qualità di eredi dei convenuti risulta anche dalla circostanza che gli stessi hanno provveduto a prelevare dal conto corrente della de cuius, aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag.40, le somme ivi depositate pari a circa € 175.000,00, nonché a estinguere ogni rapporto precedentemente esistente in capo alla de cuius, qualificandosi quindi presso tale istituto quali eredi. La circostanza non è contestata.
Gli atti e comportamenti sopra descritti determinano l'acquisto della qualità di erede ai sensi dell'art. 476
c.c.
La domanda di parte attrice, pertanto, è fondata e merita pieno accoglimento. Ne discende che i convenuti sono divenuti proprietari pro-quota dei beni della stessa con particolare riferimento a: 1) negozio, ubicato nel Comune di Fonte Nuova alla Via Marche 2 contraddistinto al NCEU del Comune di Mentana al foglio
41 particella 2014 subalterno 504 categoria C/1 consistenza 56 mq di proprietà per 1/3 , Controparte_1
1/3 e 1/3 con atto per causa di morte – certificato di denuncia Controparte_3 Controparte_2 successione ufficio registro rep. 3017/1990 del 09.08.2012 unitamente a frutti accessori e pertinenze dello stesso, nessuna esclusa;
2) abitazione di tipo popolare ubicata nel Comune di Fonte Nuova alla Via
Campania 38 contraddistinta al NCEU del Comune di Mentana al foglio 41 particella 517 subalterno 502 categoria A/4 consistenza 3,5 vani di proprietà per 1/6 1/6 e 4/6 Controparte_1 Controparte_3
con atto per causa di morte – certificato di denuncia successione ufficio registro rep. Controparte_2
3017/1990 del 09.08.2012 unitamente a frutti accessori e pertinenze dello stesso, nessuna esclusa.
Si dispone la relativa trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa. Vengono distratte in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta ex art. 476 c.c. la qualità di eredi di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 della de cuius (nata a [...] il [...] e deceduta in Roma il
[...] Parte_2
01/09/2011) e, per l'effetto, accerta che gli stessi sono divenuti proprietari pro quota dei seguenti beni immobili: 1) negozio, ubicato nel Comune di Fonte Nuova alla Via Marche 2 contraddistinto al NCEU del Comune di Mentana al foglio 41 particella 2014 subalterno 504 categoria C/1 consistenza 56 mq di proprietà per 1/3 , 1/3 e 1/3 Controparte_1 Controparte_3 [...] con atto per causa di morte – certificato di denuncia successione ufficio registro rep. CP_2
3017/1990 del 09.08.2012 unitamente a frutti accessori e pertinenze dello stesso, nessuna esclusa;
2) abitazione di tipo popolare ubicata nel Comune di Fonte Nuova alla Via Campania 38 contraddistinta al NCEU del Comune di Mentana al foglio 41 particella 517 subalterno 502 categoria A/4 consistenza 3,5 vani di proprietà per 1/6 1/6 Controparte_1 Controparte_3
e 4/6 con atto per causa di morte – certificato di denuncia successione ufficio Controparte_2 registro rep. 3017/1990 del 09.08.2012 unitamente a frutti accessori e pertinenze dello stesso, nessuna esclusa;
2) Dispone che la Conservatoria dei Registri Immobiliari provveda alle trascrizioni di competenza;
3) Condanna i convenuti alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate per onorari in € 7.600,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dello Stato;
Tivoli, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
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