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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Avv. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4239/2020 R.G. promossa da:
nato/a a NOTO (SR) il 08/05/1950, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'AVV. CANCEMI CONCETTA
contro
(già con sede in Milano, Via Caldera n. 21, Controparte_1 CP_1 Controparte_2
Partita IVA – C.F. in persona dei legali rappresentanti Procuratori Speciali P.IVA_1 P.IVA_2
e rappresentata e difesa dall'AVV. LANZA CALOGERO Controparte_3 CP_4
Avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 04/12/2024 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con atto di opposizione regolarmente notificato il Sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n° 913/2020 del 06/07/2020, r.g. 2351/2020 reso, su istanza della CP_1
con il quale si ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di € 19.249,11 oltre
[...]
gli interessi legali dal dì della messa in mora, ed alle spese e compensi legali per le causali di che in ricorso. Deduceva l'opponente che avrebbe stipulato un finanziamento finalizzato al prestito personale il 05/05/2014; la somma richiesta ammontava ad euro 26.889,00 da restituire in centoventi (120) rate mediante pagamento mensile di euro 366,60 cad. per un totale della somma da versare di euro 43.992,00,
ma contestava alla parte creditrice che non gli sarebbero stati riconosciuti dei pagamenti e che il debitore
è titolare di una pensione minima che non può essere sottoposta a pignoramento, e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la parte opposta la quale deducendo l'infondatezza dell'opposizione proposta ne chiedeva il rigetto e la conseguente conferma del d.i. opposto.
L'opposizione è infondata e va rigettata, conseguentemente il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Invero, la parte opposta ha dato piena prova del proprio credito sia in fase monitoria sia in sede di opposizione. Invero, ha prodotto la copia del finanziamento sottoscritto, che è la fonte negoziale del diritto di credito fatto valere, e la parte opponente non ha contestato tale titolo.
Secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite sentenza n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte
negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova de fatto
estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” Nel caso che ci occupa non vi è nessuna prova dell'avvenuto adempimento, né di fatti estintivi del diritto di credito, non potendo considerare tale pagina 2 di 3 la mancanza di un reddito sufficiente ad effettuare i pagamenti, attendendo tale argomentazione alla fase esecutiva, come già detto.
L'opponente non ha contestato gli interessi pattuiti né l'erogazione del prestito;
non ha contestato il mancato pagamento delle rate di piano, né la decadenza dal beneficio del termine, ma si è limitato a opporre di non potere pagare le rate per la limitata capacità reddituale.
Le argomentazioni addotte sull'impignorabilità della pensione non rilevano ai fini della decisione in quanto attengono alla fase esecutiva e non al merito dell'opposizione.
Pertanto, l'opposizione non può che essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14 e succ. modificazioni scaglione fino ad € 26.000,00 fasi di studio introduttiva e decisionale.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 1.700,00
oltre spese generali cpa ed iva come per legge.
Siracusa, 22/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Angela Dell'Ali
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