Decreto presidenziale 3 marzo 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 25/06/2025, n. 12609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12609 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12609/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09916/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9916 del 2023, proposto da CA IG, rappresentata e difesa dall'avvocato Michel Magnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Lega Lombarda n. 37;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Cultura, l’Avvocatura Generale dello Stato, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
GI BA, IO IO e MO Larice, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria dei vincitori, conclusiva del concorso per il reclutamento di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell''Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell''Economia e delle Finanze, del Ministero dell''Interno, del Ministero della Cultura e dell''Avvocatura dello Stato, pubblicata il 19.4.2023 a mezzo internet;
- nonché dei verbali, allo stato non cogniti, a mezzo dei quali si è pervenuti all''attribuzione dei punteggi per i titoli e di ogni altro atto, presupposto e conseguente, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, dell’Avvocatura Generale dello Stato, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente, partecipante al concorso in oggetto, ha agito in giudizio, impugnando la graduatoria dei vincitori, lamentando la mancata attribuzione, in sede di valutazione dei titoli, di un punteggio aggiuntivo per il possesso della Laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali (LM77), ulteriore rispetto alla laurea triennale, parimenti dichiarata, a suo dire meritevole di separata considerazione in virtù dell’art. 7 della lex specialis ;
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, concludendo per il rigetto del ricorso;
Rilevato che:
- con memoria del 2 maggio 2025, le parti resistenti hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione dei successivi scorrimenti e della nuova graduatoria approvata in data 2 febbraio 2024, omissione che determinerebbe, quale corollario, anche un difetto di integrità del contraddittorio con riferimento alla posizione dei controinteressati sopravvenuti;
- all’udienza pubblica del 3 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- è infondata l’eccezione in rito spiegata da ultimo dalla difesa erariale, atteso che, secondo il più recente orientamento del Consiglio di Stato, espresso in un caso analogo, “ la concreta lesione dell’interesse dell’originario ricorrente è in effetti riconducibile direttamente alla pubblicazione della prima graduatoria finale (…) , non venendo in alcun modo reiterata, se non indirettamente, dalla mera rettifica apportata in un momento successivo (…) che non costituisce rinnovato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, ma semplice adempimento da parte di quest’ultima degli obblighi di correttezza e buon andamento nell’agire amministrativo dinanzi all’evidenza di errori materiali da correggere o alla necessità di esecuzione di pronunce giudiziali ” (Cons. St. n. 178/25), con la conseguenza che non sussiste, ove la lesione sia originaria e reiterata, un onere della parte di impugnare le successive rettifiche (ciò che determina l’assorbimento della questione relativa alla sopravvenienza di ulteriori controinteressati);
- nel merito, il motivo di ricorso relativo all’errata interpretazione dell’art. 7 del bando è fondato;
- la questione è stata già affrontata da questa Sezione in cause di contenuto identico alla presente, definite con esito favorevole alla tesi qui sostenuta dalla ricorrente in molteplici sentenze, che si richiamano con valore di precedenti conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a (n. 18808 del 12 dicembre 203; nn. 18904 e 18905 del 12 dicembre 2023; n. 19550 del 22 dicembre 2023; in termini, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2025, n. 344);
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO