Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1624/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TE IR e TO PO
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCIMEMI CALOGERO VALERIO
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23/1/2025 le parti concludevano come nelle note scritte depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3.7.2019 il Tribunale di Palermo condannava Parte_1
Corte di Appello di Palermo
rappresentante pro tempore, della somma di € 5.350,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
condanna-
va al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice;
Parte_1
poneva le spese della c.t.u. definitivamente a carico della convenuta.
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1
La si costituiva, resistendo al gravame. CP_1
All'udienza del 23.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate in via telematica e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
chiedendo il pagamento della somma residua di € 5.050,00 a titolo di risar- cimento dei danni e di € 300,00 a titolo di fermo tecnico, subiti a causa del sinistro occorso al convenuto con la vettura noleggiata da essa attrice.
dato la prova dei danni riportati dalla vettura mediante il deposito della do-
cumentazione prodotta.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non si è pronun- ciato sull'eccezione di litispendenza internazionale, sollevata ai sensi dell'art. 27 reg. Ce 44/2001.
Assume che aveva introdotto un giudizio nei confronti della CP_1
dinanzi all'autorità giudiziaria tedesca e che detta autorità, con ordi-
[...]
nanza del 7.10.2015 (depositata dalla controparte con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e che in questo grado produce con la traduzione in lingua italiana) aveva sospeso il giudizio in attesa che il giudice italiano
- 2 - Corte di Appello di Palermo si pronunciasse sulla litispendenza e sulla giurisdizione;
che il giudice di primo grado avrebbe dovuto sospendere il giudizio perché la pendenza del-
la lite dinanzi all'autorità tedesca era stata determinata dal deposito dell'atto introduttivo in Germania nel 2014, mentre la citazione dinanzi al giudice italiano era stata notificata nel 2015.
Va innanzitutto rilevato che dall'esame del provvedimento dell'Amtsgericht Leverkusen risulta che detta autorità, ha interrotto il pro- cedimento ai sensi dell'art. 29 EuGVVO ai sensi del quale nel caso in cui presso i Tribunali d due stati differenti pendono due cause aventi lo stesso oggetto, la Corte invocata per seconda deve aspettare sin quando non ven-
ga accertata dalla prima Corte la competenza giurisdizionale.
Rilevava che presso il Tribunale di Palermo pendeva un procedimento tra le stesse parti (a ruoli invertiti) avente la stessa natura;
che il Tribunale di
Palermo era stato convocato per primo, dovendo farsi riferimento al mo-
mento in cui era avvenuta l'effettiva consegna degli atti e cioè solo il
19.5.2015 dinanzi all'autorità tedesca e il 6.5.2015 dinanzi al giudice ita- liano;
che quest'ultimo giudizio, quindi aveva priorità sulla giurisdizione poiché incoato per primo.
In particolare, in motivazione si legge che, pur se in data 12.12.2014
l'attore aveva presentato la causa al Tribunale (tedesco), tuttavia ai sensi del par. 32 lit. a) del Regolamento sulla competenza giurisdizionale è ne-
cessario che l'attore non abbia trascurato l'adozione dei provvedimenti ne-
cessari per notificare i documenti alla controparte;
che doveva farsi riferi-
mento, quindi, alla data in cui era avvenuta l'effettiva consegna degli atti, e cioè il 19.5.2015, con la consegna alla della citazione correda-CP_1
- 3 - Corte di Appello di Palermo ta dalla traduzione in lingua italiana;
che il rischio del rifiuto della notifica della citazione non tradotta da parte del convenuto (come avvenuto nella fattispecie) era a carico dell'attore che avrebbe dovuto richiedere, oltre al recapito dei documenti, anche la notifica formale o la traduzione degli stes-
si, cosa che nel caso in esame non era avvenuta;
che ai sensi del paragrafo
8 dell'EuZistellung, infatti, la notifica ad un cittadino di uno degli stati membri deve essere fatta nella lingua che il ricevente è in grado di com-
prendere ed il convenuto non era in grado di parlare la lingua tedesca né
l'attore aveva provato il contrario;
che, poiché la citazione per la causa promossa dalla nei confronti del era stata notificata il CP_1 Pt_1
6.5.2015, doveva ritenersi che il Tribunale di Palermo avesse priorità sulla giurisdizione in quanto adito per primo.
A fronte di dette argomentate considerazione in merito alla data della rego-
lare notifica e della conseguente instaurazione del giudizio, l'appellante si
è limitato ad invocare l'antecedenza del numero di ruolo della controversia pendente in Germania rispetto a quella instaurata in Italia, elemento che,
per quanto detto prima, non è determinante per la risoluzione della que-
stione.
Con ulteriore motivo, l'appellante lamenta di avere eccepito la sussistenza della giurisdizione del giudice tedesco.
Assume che la clausola che comportava la deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria doveva essere approvata per iscritto;
che nell'art. 14 delle condizioni generali del contratto era previsto che, qualora il cliente fosse consumatore, foro competente era quello del luogo di residenza del cliente, e ciò anche in conformità dell'art. 16 n. 2 del regolamento 44/2001
- 4 - Corte di Appello di Palermo CE secondo cui l'azione contro il consumatore può essere proposta solo davanti al Giudice dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore;
che, quindi, essendo egli un consumatore e domiciliato in
Germania, la giurisdizione era del giudice tedesco.
Anche tale eccezione risulta infondata.
Ed invero, ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdi-
zione nei confronti dello straniero, nelle controversie relative a contratti conclusi con i consumatori, l'art. 15 del Regolamento CE n. 44/01 del Con-
siglio, del 22 dicembre 2000 richiede, per l'applicabilità del foro esclusivo previsto dall'art. 16 nelle controversie relative a contratti diversi dalla ven-
dita a rate di beni mobili o da prestiti connessi con finanziamenti per tali vendite, che il contratto sia concluso con un professionista le cui attività
commerciali o professionali si svolgano nello Stato membro ove è domici-
liato il consumatore o siano dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato
membro o verso una pluralità di Stati che comprendono tale Stato membro.
(Cass. Sez. U, Ordinanza n. 11532 del 19/05/2009)
E nella fattispecie non è stato nè allegato né provato che la CP_1
dirigesse le sue attività professionali – contrattuali anche verso la CP_2
nia o verso una pluralità di Stati comprendenti anche la Germania.
In base all'art. 4, n. 2 del codice di procedura civile, quindi, atteso che l'obbligazione dell'appellante è sorta in Italia, deve dichiararsi la relativa giurisdizione.
Con ulteriore motivo, lamenta ancora l'appellante che il Tribunale non si è pronunciato sull'eccezione che riguardava l'esistenza delle coperture assi-
curative.
- 5 - Corte di Appello di Palermo Cont Assume che al momento del noleggio aveva stipulato un'assicurazione ed una ulteriore c.d. Car Protection Plus Option, cosicchè il risarcimen-
[...]
to integrale del danno subito dalla a seguito del sinistro rien- CP_1
trava nella relativa garanzia.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il legale rappresentante della in sede di interroga- CP_1
torio formale, pur se ha confermato la sottoscrizione delle polizze in que-
stione (Kasko e Car Protection Plus Option) tuttavia ha escluso che i danni subiti dall'autovettura siano stati risarciti “poiché il sinistro sarebbe adde- bitabile a dolo o colpa grave del conducente”.
E l'appellante non ha prodotto le polizze de quibus al fine di provare, come era suo onere, che la copertura fosse operativa anche nel caso in questione,
ovvero che il sinistro per cui è causa, per le sue modalità, non ne fosse escluso, come ha riferito invece l'appellata.
Con ulteriore motivo assume l'appellante che il Tribunale ha ritenuto che i danni riportati dalla vettura noleggiata fossero stati provati sulla base di documenti che provenivano dalla stessa parte.
Assume che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se il sinistro del
22.8.2013 era stato causato da dolo o colpa grave di esso appellante e se in base a tale valutazione i danni restavano a carico delle compagnie assicura-
tive con cui aveva stipulato il contratto;
che comunque il rapporto tra le parti era cessato nel momento in cui la aveva rifiutato di con- CP_1
segnargli una vettura sostitutiva di quella incidentata.
In ordine alla prima questione, non può che evidenziarsi la sua irrilevanza,
considerato che i contratti di assicurazione invocati non sono nemmeno
- 6 - Corte di Appello di Palermo stati prodotti, cosicchè non è possibile verificare quali erano le ipotesi comprese nella garanzia e se i danni derivati dal sinistro, quindi, fossero a carico dell'assicurazione (l'appellante è uscito fuori strada dopo avere di-
velto una staccionata in legno a causa di un probabile colpo di sonno).
Nessuna questione che riguardava la risoluzione del contratto, poi, era stata sollevata in primo grado dall'appellante, cosicchè la relativa eccezione in questo grado è inammissibile.
Con l'ultimo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha liquidato il danno alla vettura sulla base della c.t.u.
Assume che il consulente aveva evidenziato l'impossibilità di accertare quali fossero i reali danni subiti dall'autovettura perché non aveva potuto visionare il mezzo, che era stato già venduto;
che si era basato, quindi, sul-
la perizia di parte eseguita dalla la quale, però, non po- Controparte_4
teva costituire un mezzo di prova;
che, per di più, la perizia di parte ripor-
tava un danno di € 8.181,98 mentre il Tribunale aveva operato una quanti- ficazione di € 9.745,07.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della relazione emerge, infatti, che la stima dei costi è stata effettuata sulla base delle fotografie in atti, oltre che delle lavorazioni indi-
cate nella perizia di parte.
Il consulente, quindi, ha potuto riscontrare i danni, sia pure nelle riprodu-
zioni, che non risultano però contestate, ed ha concluso che le voci di ripa-
razione erano, in generale, direttamente correlabili alla dinamica descritta.
Quanto all'entità del risarcimento liquidata, va rilevato che con l'atto di ci- tazione la ha quantificato i danni in € 5.050,00, iva inclusa, CP_1
- 7 - Corte di Appello di Palermo già decurtato dell'addebito di € 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione, e che il Tribunale, detratto l'acconto di € 3.000,00, ha condannato l'appellante al pagamento della somma residua di € 5.050,00, oltre €
300,00 per fermo tecnico, liquidando quindi il danno al mezzo in comples-
sivi € 8.050,00 e non, come assume l'appellante, di € 9.745,07.
Né alcuna doglianza è stata formulata avverso la liquidazione dell'ulteriore somma di € 300,00 a titolo di fermo tecnico.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi-
tivo (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, valore medio).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribu- Pt_2 Controparte_1
nale di Palermo del 3.7.2019.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €
3.966,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
di Appello di Palermo il 16.4.2025
Il consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Liberto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
- 8 - Corte di Appello di Palermo 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 9 - Corte di Appello di Palermo