Art. 28. (Etichettatura dei prodotti cosmetici).
All' articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126 , di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE , dopo la parola: "aroma" sono inserite le seguenti: "specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale".
Note all' art. 28:
- La legge 11 ottobre 1986, n. 713 , reca: "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici". Si riporta qui' di seguito l'art. 8, comma 2, della legge suddetta come modificato dalla presente legge:
"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma" specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%".
All' articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126 , di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE , dopo la parola: "aroma" sono inserite le seguenti: "specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale".
Note all' art. 28:
- La legge 11 ottobre 1986, n. 713 , reca: "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici". Si riporta qui' di seguito l'art. 8, comma 2, della legge suddetta come modificato dalla presente legge:
"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma" specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%".