CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
64
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 16.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 109/2024 R.G. vertente tra
, rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA SRL, in persona Parte_1 del legale rappresentante avv. Francesco Elia e dall' avv. Daniela De Salvatore appellante e
CP_1 appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 283/2023 del
10.8.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato esponeva di essere titolare Parte_1 del trattamento di pensione di reversibilità con decorrenza dal maggio 1997; che con nota del
11.12.2014 l' le aveva comunicato che “….per il periodo che va dal 01.05.1997 al CP_1
31.10.2002, sono stati pagati 14.103,15 euro in più sulla sua pensione SP n. 25024207 per i seguenti motivi: Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto
l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla L. n. 335/1995…”; con nota del
1 14.10.2014 l' le comunicava “….che, per il periodo dal 01.01.2003 al 31.05.2005, sono CP_1 stati pagati 4470,35 euro in più sulla sua pensione catg SO n. 25024207 per i seguenti motivi:
Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla L. n. 335/1995…”; infine con nota del 05.11.2016
l' le comunicava “…abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua CP_1 pensione..SO a decorrere dal 01.01.2014, sulla base della sua comunicazione dei redditi per
l'anno 2014. Il ricalcolo comprende la: rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 per le pensioni di reversibilità….Pertanto dal gennaio 2015 al novembre 2016 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 2550,16…”; che la somma totale debitoria ammontava ad euro
21.123,66; anteriormente alle note de quibus ella non aveva ricevuto alcuna richiesta.
Proponeva, pertanto, giudizio per il parziale accertamento negativo del debito- eccependo la prescrizione limitatamente alla somma di € 14.103,15 euro-riducendolo da € 21.123,66 ad € euro 5.174,80 al netto della sostituzione di imposta, ovvero alla diversa somma maggiore o minore di giustizia, con ciò applicando l'aliquota fiscale del 23% sulla somma delle due residue poste, indicata in € 6.720,51 (invece che in quella corretta di € 7.020,51 per mero errore materiale).
Nella contumacia dell' il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea- ritenendo CP_1 fondata l'eccezione di prescrizione quanto alla prima posta pari a € 14.103,15, ma non provato il diritto alla restituzione delle residue somme al netto della trattenuta fiscale- riducendo il debito da euro 21.123,66 ad euro 7.020,51 al lordo e compensando integralmente le spese di lite.
2.Proponeva gravame la lamentando l'illegittimità della sentenza per i seguenti Pt_1 motivi:
-omessa detrazione delle ritenute fiscali sulle somme restituende;
-erronea valutazione della soccombenza reciproca.
Restava contumace nel grado l' . CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è fondato nei termini che seguono.
Analiticamente valutando i singoli motivi di appello si osserva quanto segue.
3.1 Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Specificamente il giudice di prime cure con riferimento alla domanda di accertamento negativo
2 degli indebiti per i quali non era stata eccepita la prescrizione ha così statuito: “Quanto alla domanda residua, deve rilevarsi che la presente controversia ha ad oggetto un'azione di CP_ accertamento negativo del diritto dell' di ripetere l'indebito nei confronti della ricorrente.
Dirimente sul punto è stata la pronuncia a SSUU (n. 18046/2010) che ha sancito il principio che è onere a carico del pensionato – attore – provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli.
Ebbene, osserva il giudicante come il ricorso non possa trovare accoglimento. La ricorrente si
è infatti limitata a richiedere l'accertamento del corretto importo dell'indebito richiamando
l'applicazione di un aliquota del 23% senza offrire alcuna dimostrazione della circostanza CP_ dedotta ma circoscrivendo la produzione documentale alle sole note di recupero dell' Per cui, in mancanza di puntuali allegazioni, la domanda proposta non può trovare accoglimento….”.
Ciò che l'appellante contesta non è il principio di diritto relativo all'onere probatorio in capo al pensionato relativamente alla pretesa di ritenzione dell'indebito-anzi la stessa sin dal ricorso originario ne ha ammesso la legittimità contestando unicamente la pretesa restitutoria al lordo delle ritenute fiscali-quanto il fatto che a fronte della tempestiva contestazione sin dal libello introduttivo del giudizio della non percezione dell'intera somma chiesta in restituzione dall' per i titoli di cui alle note dell' del 14.10.2014 e del 5.11.2016, asseritamente CP_1 CP_1 al lordo, non era stata fornita prova contraria.
La doglianza coglie nel segno.
Infatti secondo la Suprema Corte di Cassazione “In caso di riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore, il predetto ente ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cass n. 2691 del 29/01/2024).
Ne consegue che oggetto del diritto di ripetizione da parte dell' poteva essere solamente CP_1 quanto effettivamente corrisposto alla , ed a fronte della contestazione da parte di Pt_1 quest'ultima di aver percepito l'intera somma oggetto delle domande restitutorie in esame, era senz'altro onere dell' provare di averle a suo tempo rispettivamente corrisposte, ma ciò CP_1 non è avvenuto, essendo l'ente rimasto contumace, e pertanto imputet sibi.
Per l'effetto va dichiarata dovuta dall'appellante all'appellato, a titolo di restituzione di indebito in virtù delle note dell' del 14.10.2014 e del 5.11.2016, in luogo delle maggiori somme CP_1 rispettivamente ivi richieste (€4.470,35+€2.550,16), quelle risultanti al netto delle ritenute di
3 legge.
Sul punto la mancata costituzione in giudizio dell' nel doppio grado di giudizio e l'assenza CP_1 di diverso supporto probatorio a riguardo ostano a far ritenere provata allo stato l'esatta percentuale applicabile, anche alla luce dell'ampio tenore delle conclusioni rassegnate sul punto dalla (“…accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito Pt_1
CP_ oggettivo pari ad euro 7.020,51 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per la parte oggetto della quota di sostituzione di imposta, riducendolo ad euro 5.405,80 ovvero alla diversa somma, minore o maggiore, che sarà di giustizia…”), dovendosi, per l'effetto, in questa sede far riferimento alle somme rideterminate al netto delle ritenute di legge.
4.In conclusione la sentenza impugnata va, dunque, parzialmente riformata per le ragioni di cui sopra.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e in ragione dell'attività difensionale svolta.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata,
-dichiara dovuta dall'appellante all'appellato, a titolo di restituzione di indebito in virtù delle note dell' del 14.10.2014 e del 5.11.2016, in luogo delle maggiori somme rispettivamente CP_1 ivi richieste, quelle risultanti al netto delle ritenute di legge;
-condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante, che liquida in € 1.800,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il presente grado, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 16.9.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 16.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 109/2024 R.G. vertente tra
, rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA SRL, in persona Parte_1 del legale rappresentante avv. Francesco Elia e dall' avv. Daniela De Salvatore appellante e
CP_1 appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 283/2023 del
10.8.2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato esponeva di essere titolare Parte_1 del trattamento di pensione di reversibilità con decorrenza dal maggio 1997; che con nota del
11.12.2014 l' le aveva comunicato che “….per il periodo che va dal 01.05.1997 al CP_1
31.10.2002, sono stati pagati 14.103,15 euro in più sulla sua pensione SP n. 25024207 per i seguenti motivi: Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto
l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla L. n. 335/1995…”; con nota del
1 14.10.2014 l' le comunicava “….che, per il periodo dal 01.01.2003 al 31.05.2005, sono CP_1 stati pagati 4470,35 euro in più sulla sua pensione catg SO n. 25024207 per i seguenti motivi:
Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla L. n. 335/1995…”; infine con nota del 05.11.2016
l' le comunicava “…abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua CP_1 pensione..SO a decorrere dal 01.01.2014, sulla base della sua comunicazione dei redditi per
l'anno 2014. Il ricalcolo comprende la: rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 per le pensioni di reversibilità….Pertanto dal gennaio 2015 al novembre 2016 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 2550,16…”; che la somma totale debitoria ammontava ad euro
21.123,66; anteriormente alle note de quibus ella non aveva ricevuto alcuna richiesta.
Proponeva, pertanto, giudizio per il parziale accertamento negativo del debito- eccependo la prescrizione limitatamente alla somma di € 14.103,15 euro-riducendolo da € 21.123,66 ad € euro 5.174,80 al netto della sostituzione di imposta, ovvero alla diversa somma maggiore o minore di giustizia, con ciò applicando l'aliquota fiscale del 23% sulla somma delle due residue poste, indicata in € 6.720,51 (invece che in quella corretta di € 7.020,51 per mero errore materiale).
Nella contumacia dell' il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea- ritenendo CP_1 fondata l'eccezione di prescrizione quanto alla prima posta pari a € 14.103,15, ma non provato il diritto alla restituzione delle residue somme al netto della trattenuta fiscale- riducendo il debito da euro 21.123,66 ad euro 7.020,51 al lordo e compensando integralmente le spese di lite.
2.Proponeva gravame la lamentando l'illegittimità della sentenza per i seguenti Pt_1 motivi:
-omessa detrazione delle ritenute fiscali sulle somme restituende;
-erronea valutazione della soccombenza reciproca.
Restava contumace nel grado l' . CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è fondato nei termini che seguono.
Analiticamente valutando i singoli motivi di appello si osserva quanto segue.
3.1 Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Specificamente il giudice di prime cure con riferimento alla domanda di accertamento negativo
2 degli indebiti per i quali non era stata eccepita la prescrizione ha così statuito: “Quanto alla domanda residua, deve rilevarsi che la presente controversia ha ad oggetto un'azione di CP_ accertamento negativo del diritto dell' di ripetere l'indebito nei confronti della ricorrente.
Dirimente sul punto è stata la pronuncia a SSUU (n. 18046/2010) che ha sancito il principio che è onere a carico del pensionato – attore – provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli.
Ebbene, osserva il giudicante come il ricorso non possa trovare accoglimento. La ricorrente si
è infatti limitata a richiedere l'accertamento del corretto importo dell'indebito richiamando
l'applicazione di un aliquota del 23% senza offrire alcuna dimostrazione della circostanza CP_ dedotta ma circoscrivendo la produzione documentale alle sole note di recupero dell' Per cui, in mancanza di puntuali allegazioni, la domanda proposta non può trovare accoglimento….”.
Ciò che l'appellante contesta non è il principio di diritto relativo all'onere probatorio in capo al pensionato relativamente alla pretesa di ritenzione dell'indebito-anzi la stessa sin dal ricorso originario ne ha ammesso la legittimità contestando unicamente la pretesa restitutoria al lordo delle ritenute fiscali-quanto il fatto che a fronte della tempestiva contestazione sin dal libello introduttivo del giudizio della non percezione dell'intera somma chiesta in restituzione dall' per i titoli di cui alle note dell' del 14.10.2014 e del 5.11.2016, asseritamente CP_1 CP_1 al lordo, non era stata fornita prova contraria.
La doglianza coglie nel segno.
Infatti secondo la Suprema Corte di Cassazione “In caso di riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore, il predetto ente ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cass n. 2691 del 29/01/2024).
Ne consegue che oggetto del diritto di ripetizione da parte dell' poteva essere solamente CP_1 quanto effettivamente corrisposto alla , ed a fronte della contestazione da parte di Pt_1 quest'ultima di aver percepito l'intera somma oggetto delle domande restitutorie in esame, era senz'altro onere dell' provare di averle a suo tempo rispettivamente corrisposte, ma ciò CP_1 non è avvenuto, essendo l'ente rimasto contumace, e pertanto imputet sibi.
Per l'effetto va dichiarata dovuta dall'appellante all'appellato, a titolo di restituzione di indebito in virtù delle note dell' del 14.10.2014 e del 5.11.2016, in luogo delle maggiori somme CP_1 rispettivamente ivi richieste (€4.470,35+€2.550,16), quelle risultanti al netto delle ritenute di
3 legge.
Sul punto la mancata costituzione in giudizio dell' nel doppio grado di giudizio e l'assenza CP_1 di diverso supporto probatorio a riguardo ostano a far ritenere provata allo stato l'esatta percentuale applicabile, anche alla luce dell'ampio tenore delle conclusioni rassegnate sul punto dalla (“…accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito Pt_1
CP_ oggettivo pari ad euro 7.020,51 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per la parte oggetto della quota di sostituzione di imposta, riducendolo ad euro 5.405,80 ovvero alla diversa somma, minore o maggiore, che sarà di giustizia…”), dovendosi, per l'effetto, in questa sede far riferimento alle somme rideterminate al netto delle ritenute di legge.
4.In conclusione la sentenza impugnata va, dunque, parzialmente riformata per le ragioni di cui sopra.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e in ragione dell'attività difensionale svolta.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata,
-dichiara dovuta dall'appellante all'appellato, a titolo di restituzione di indebito in virtù delle note dell' del 14.10.2014 e del 5.11.2016, in luogo delle maggiori somme rispettivamente CP_1 ivi richieste, quelle risultanti al netto delle ritenute di legge;
-condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante, che liquida in € 1.800,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il presente grado, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 16.9.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
4