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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANTINI SILVANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avezzano - Piazza Della Repubblica, 8 67051 Avezzano AQ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1449719 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Preso atto della cessata materia del contendere chiede la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le sig.re Ricorrente_2 e Ricorrente_1, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1449719 del 06/11/2024, notificato il 29/11/2024, al sig. Nominativo_1
deceduto a Tagliacozzo il 24/12/2021,emesso dal Comune di Avezzano, relativo ad Imu, anno d'imposta 2019.con il quale veniva richiesto il pagamento dell' IMU per € 3.234,00 oltre interessi e spese di notifica, per un importo complessivo di € 3.509,00. Nei motivi del ricorso viene sostenuto:
-In via preliminare, violazione dell'art.
6-bis della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).;
l'Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata attivazione della fase di contraddittorio preventivo;
-la nullità dell'atto di accertamento impugnato, nonché della relativa notifica, poiché intestato (e notificato) ad un soggetto deceduto;
Violazione dell'art. 65 del DPR 600/73.
-nel merito la carenza di legittimazione passiva;
-l'illegittimità dell'atto in quanto gli immobili per i quali è richiesta dal Comune di Avezzano l'IMU non erano di proprietà del sig. Nominativo_1 nell'anno di imposta oggetto di accertamento.
-kn via meramente subordinata, violazione dell'art. 8 d. lgs. n. 472/1997. Inapplicabilità delle sanzioni tributarie agli eredi.
Nelle conclusioni viene chiesto alla adita Corte di Giustizia Tributaria di: -annullare l'avviso di accertamento impugnato, o in via di mero subordine annullarlo in parte secondo quanto risulterà di giustizia;
- condannare il Comune resistente alla restituzione di quanto eventualmente pagato dalle ricorrenti in via provvisoria nelle more del giudizio;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Nel costituirsi in giudizio il Comune impositore ha prodotto copia dell'invito al contraddittorio, copia del
Provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento in questione n, 1449719 del 06/11/2024, adottato a seguito di atto di autotutela con specifico riferimento all'avviso emesso per l'anno 2019, e l'allegato provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso d'accertamento IMU 2019 n. 1449719/24, per le motivazioni ivi espressamente riportate (cfr. atto prot. n. 83561 del 26/11/2025, chiedendo, nelle conclusioni, all'adita. Corte di Giustizia Tributaria di voler dichiarare la conseguente cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Le ricorrenti hanno prodotto proprie memorie chiedendo a questo Giudice che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, e la condanna di parte soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adito giudice monocratico che dalla disamina della documentazione prodotta in giudizio è stato accertato che il Comune impositore ha annullato dell'avviso d'accertamento IMU 2019 n. 1449719/24, oggetto dell'odierno contenzioso.
Stante tale fatto, a seguito di annullamento del suddetto Accertamento, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materie del contendere, con condannata del Comune di Avezzano al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti , liquidate in complessivi € 1.276,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione collegiale , definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, cotrariis reiectis, così decide:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-condannata il Comune di Avezzano al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che vengono liquidate in complessivi € 1.276,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
L'Aquila li 27.01.2026 Il Giudice monocratico
AN AN
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANTINI SILVANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avezzano - Piazza Della Repubblica, 8 67051 Avezzano AQ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1449719 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Preso atto della cessata materia del contendere chiede la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le sig.re Ricorrente_2 e Ricorrente_1, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1449719 del 06/11/2024, notificato il 29/11/2024, al sig. Nominativo_1
deceduto a Tagliacozzo il 24/12/2021,emesso dal Comune di Avezzano, relativo ad Imu, anno d'imposta 2019.con il quale veniva richiesto il pagamento dell' IMU per € 3.234,00 oltre interessi e spese di notifica, per un importo complessivo di € 3.509,00. Nei motivi del ricorso viene sostenuto:
-In via preliminare, violazione dell'art.
6-bis della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).;
l'Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata attivazione della fase di contraddittorio preventivo;
-la nullità dell'atto di accertamento impugnato, nonché della relativa notifica, poiché intestato (e notificato) ad un soggetto deceduto;
Violazione dell'art. 65 del DPR 600/73.
-nel merito la carenza di legittimazione passiva;
-l'illegittimità dell'atto in quanto gli immobili per i quali è richiesta dal Comune di Avezzano l'IMU non erano di proprietà del sig. Nominativo_1 nell'anno di imposta oggetto di accertamento.
-kn via meramente subordinata, violazione dell'art. 8 d. lgs. n. 472/1997. Inapplicabilità delle sanzioni tributarie agli eredi.
Nelle conclusioni viene chiesto alla adita Corte di Giustizia Tributaria di: -annullare l'avviso di accertamento impugnato, o in via di mero subordine annullarlo in parte secondo quanto risulterà di giustizia;
- condannare il Comune resistente alla restituzione di quanto eventualmente pagato dalle ricorrenti in via provvisoria nelle more del giudizio;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Nel costituirsi in giudizio il Comune impositore ha prodotto copia dell'invito al contraddittorio, copia del
Provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento in questione n, 1449719 del 06/11/2024, adottato a seguito di atto di autotutela con specifico riferimento all'avviso emesso per l'anno 2019, e l'allegato provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso d'accertamento IMU 2019 n. 1449719/24, per le motivazioni ivi espressamente riportate (cfr. atto prot. n. 83561 del 26/11/2025, chiedendo, nelle conclusioni, all'adita. Corte di Giustizia Tributaria di voler dichiarare la conseguente cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Le ricorrenti hanno prodotto proprie memorie chiedendo a questo Giudice che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, e la condanna di parte soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adito giudice monocratico che dalla disamina della documentazione prodotta in giudizio è stato accertato che il Comune impositore ha annullato dell'avviso d'accertamento IMU 2019 n. 1449719/24, oggetto dell'odierno contenzioso.
Stante tale fatto, a seguito di annullamento del suddetto Accertamento, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materie del contendere, con condannata del Comune di Avezzano al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti , liquidate in complessivi € 1.276,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione collegiale , definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, cotrariis reiectis, così decide:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-condannata il Comune di Avezzano al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che vengono liquidate in complessivi € 1.276,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
L'Aquila li 27.01.2026 Il Giudice monocratico
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