Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 61
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Altro
    Violazione Statuto dei diritti del contribuente

    Il Comune ha annullato l'avviso di accertamento in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Nullità atto di accertamento e notifica

    Il Comune ha annullato l'avviso di accertamento in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Carenza di legittimazione passiva

    Il Comune ha annullato l'avviso di accertamento in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Inapplicabilità sanzioni tributarie agli eredi

    Il Comune ha annullato l'avviso di accertamento in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Restituzione somme

    Il Comune ha annullato l'avviso di accertamento in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    Dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 61
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila
    Numero : 61
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo