TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1105 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1105 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. FABBRI ALESSANDRO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 14/06/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
11.03.2010, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 21.07.2010 e Per_ 9.04.2016, i figli e;
Per_2
- viste le note di trattazione scritta in data 7.08.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a curarli ed istruirli con costanza e continuità.
I bambini avranno collocazione prevalente e stabile nella casa familiare, presso la madre con residenza in
Riccione (RN) Viale Oneglia n. 26, abitazione che viene assegnata alla ricorrente.
Sino alla vendita della casa coniugale le spese per utenze, rate del mutuo resteranno ad esclusivo CP_1 carico del Signor Il padre ha lasciato la casa coniugale prelevando i propri effetti personali, come Pt_1 da accordi con la Signora Pt_2
3) Il figlio minore risulta invalido in quanto destinatario di diagnosi di autismo come da Per_2 certificazione Asl che si allega: necessita, pertanto, di assistenza continua e specifica.
4) Il padre potrà vedere liberamente i figli, previo accordo con la madre.
5) I minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali, e pertanto ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternando di anno in anno i periodi predetti.
In ragione della particolare attività lavorativa del padre (albergatore), i genitori si accorderanno per la gestione delle vacanze pasquali ed estive dei piccoli.
6) Il padre s'impegna a contribuire al mantenimento dei figli secondo le seguenti modalità: per , versando alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma mensile Per_2 di Euro 2.500,00, entro il giorno 01 di ogni mese di riferimento a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dal mese di aprile 2025. La somma indicata verrà aggiornata a partire dal secondo anno in base alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT nella misura del 100%.
In detta somma è ricompreso il costo per le educatrici e baby sitter/centro estivo, per workshop mensile con psicoterapeuta e logopedisti, per lo sport e per la scuola (CEIS in Rimini-al momento già pagato sino a giugno 2025 compreso). Per_ per , versando alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di
Euro 800,00, fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, entro il giorno 01 di ogni mese di riferimento a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dal mese di aprile 2025. La somma indicata verrà aggiornata a partire dal secondo anno in base alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT nella misura del 100%. In detta somma sono ricomprese le spese per visite oculistiche, occhiali, lenti a contatto, incontri con psicologa, spese periodiche odontoiatriche (visite di controllo, detartrasi, otturazioni), spese per attività sportiva (pallavolo), libri scolastici e vestiario.
I mantenimenti per il corrente mese sono già stati versati.
7) Il padre contribuirà nella misura del 75% alle spese straordinarie, previamente concordate e Per_ debitamente documentate, fatto salvo le spese indicate al punto 6) per e e ricomprese nel Per_2 mantenimento ordinario.
8) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
9) I coniugi si impegnano a mettere subito in vendita, di comune accordo, la casa familiare di Riccione
(RN) Via Oneglia n. 26.
Condizioni della vendita, saranno la rinuncia all'assegnazione da parte della moglie e l'impegno della stessa a lasciare l'immobile libero da persone e cose 10 giorni prima dalla data del rogito.
L'immobile sarà messo in vendita al prezzo di Euro 550.000,00, ridotto ad Euro 500.000,00 se non interviene la vendita nei primi tre mesi.
Al momento del rogito, saranno dovute alla Signora le seguenti somme: Pt_2
-metà del valore di vendita, previa estinzione del mutuo -Notaio Rep. 2010 Racc. 1241 del Per_3
16.09.2016 - ed al netto dei costi di vendita (notaio, imposte, mediatore etc.), affinché la madre possa acquistare nel circondario, nuova idonea abitazione a Lei intestata, ove trasferire la residenza dei figli, avendo così provveduto il padre alle esigenze abitative dei figli stessi (saranno a carico della madre le utenze della nuova abitazione, nessuna esclusa, ed ogni onere ulteriore);
-saldo del residuo importo di cui alla clausola n. 10).
Tali importi potranno essere versati direttamente dal terzo acquirente in favore della Signora e Pt_2 dovranno comunque essere integralmente corrisposti al momento del rogito.
10) A chiusura di ogni pretesa economica, nessuna esclusa, da parte della ricorrente per il ruolo di collaboratrice familiare assunto nell'azienda del Signor quest'ultimo si obbliga a versare alla moglie Pt_1 la somma di Euro 200.000,00 con le seguenti modalità:
-acconto Euro 10.000,00 alla firma
-acconto Euro 10.000,00 entro il 31.08.2025;
-saldo al rogito di cui al punto 9).
Qualora non intervenga rogito entro l'anno dalla firma, dal 2026 verranno versarti annualmente i seguenti acconti:
-Euro 15.000,00 al 30 aprile;
-Euro 15.000 al 31 agosto.
Percepita complessivamente la somma di Euro 200.000,00 la Signora nulla avrà più a pretendere Pt_2 dal coniuge, sia quale persona fisica, sia quale legale rappresentante, per il ruolo di collaboratrice familiare a suo tempo ricoperto presso Hotel Astra di AN AN (C.F. ) e C.F._5 CP_2 unipersonale (P.IVA ).
[...] P.IVA_1
11) Assegno unico familiare al 100% alla madre per entrambi i figli. Detrazioni e figli a carico al 100% al padre. Ogni anno la madre consegnerà al padre la documentazione sanitaria utile per la dichiarazione dei redditi.
12) La Signora manterrà l'uso dell'autovettura Honda modello E Tg. GD428MH ed il Signor Pt_2 si impegna ad estinguere il finanziamento e a trasferire la proprietà in favore della moglie Parte_1 entro il mese di giugno 2025. Dalla firma del presente ricorso, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché assicurazione sono a carico della ricorrente. Gli oneri del passaggio di proprietà sono a carico della Signora Pt_2
13) Viene mantenuto il libretto di deposito n. 004975 presso RivieraBanca, Filiale di Misano Adriatico, intestato a - IBAN [...]- con firma ad operare di entrambi i CP_3 genitori, ove continueranno ad essere accreditate pensioni e/o indennità a beneficio del piccolo. I coniugi si impegnano a non spendere detto denaro se non per eventi eccezionali e di comune accordo.
14) I minori potranno espatriare solo ricorrendo al consenso scritto di entrambi i genitori.
15) Le parti concordano di dare immediata efficacia alle suddette condizioni.
16) I coniugi si impegnano a garantire la reciproca reperibilità nell'interesse dei figli
17) Spese legali compensate.
18) Il padre della Signora farà domanda di trasferimento della propria residenza dalla casa Pt_2 familiare. La Signora trasferirà la propria residenza nella casa familiare, unitamente a quella dei Pt_2 minori, essendo in tal senso d'accordo entrambi i genitori.
Il tutto (presentazione domande presso Comune) nei 10 giorni dalla firma del presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 29 Parte I Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025. Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1105 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. FABBRI ALESSANDRO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 14/06/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
11.03.2010, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 21.07.2010 e Per_ 9.04.2016, i figli e;
Per_2
- viste le note di trattazione scritta in data 7.08.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a curarli ed istruirli con costanza e continuità.
I bambini avranno collocazione prevalente e stabile nella casa familiare, presso la madre con residenza in
Riccione (RN) Viale Oneglia n. 26, abitazione che viene assegnata alla ricorrente.
Sino alla vendita della casa coniugale le spese per utenze, rate del mutuo resteranno ad esclusivo CP_1 carico del Signor Il padre ha lasciato la casa coniugale prelevando i propri effetti personali, come Pt_1 da accordi con la Signora Pt_2
3) Il figlio minore risulta invalido in quanto destinatario di diagnosi di autismo come da Per_2 certificazione Asl che si allega: necessita, pertanto, di assistenza continua e specifica.
4) Il padre potrà vedere liberamente i figli, previo accordo con la madre.
5) I minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali, e pertanto ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternando di anno in anno i periodi predetti.
In ragione della particolare attività lavorativa del padre (albergatore), i genitori si accorderanno per la gestione delle vacanze pasquali ed estive dei piccoli.
6) Il padre s'impegna a contribuire al mantenimento dei figli secondo le seguenti modalità: per , versando alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma mensile Per_2 di Euro 2.500,00, entro il giorno 01 di ogni mese di riferimento a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dal mese di aprile 2025. La somma indicata verrà aggiornata a partire dal secondo anno in base alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT nella misura del 100%.
In detta somma è ricompreso il costo per le educatrici e baby sitter/centro estivo, per workshop mensile con psicoterapeuta e logopedisti, per lo sport e per la scuola (CEIS in Rimini-al momento già pagato sino a giugno 2025 compreso). Per_ per , versando alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di
Euro 800,00, fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, entro il giorno 01 di ogni mese di riferimento a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dal mese di aprile 2025. La somma indicata verrà aggiornata a partire dal secondo anno in base alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT nella misura del 100%. In detta somma sono ricomprese le spese per visite oculistiche, occhiali, lenti a contatto, incontri con psicologa, spese periodiche odontoiatriche (visite di controllo, detartrasi, otturazioni), spese per attività sportiva (pallavolo), libri scolastici e vestiario.
I mantenimenti per il corrente mese sono già stati versati.
7) Il padre contribuirà nella misura del 75% alle spese straordinarie, previamente concordate e Per_ debitamente documentate, fatto salvo le spese indicate al punto 6) per e e ricomprese nel Per_2 mantenimento ordinario.
8) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
9) I coniugi si impegnano a mettere subito in vendita, di comune accordo, la casa familiare di Riccione
(RN) Via Oneglia n. 26.
Condizioni della vendita, saranno la rinuncia all'assegnazione da parte della moglie e l'impegno della stessa a lasciare l'immobile libero da persone e cose 10 giorni prima dalla data del rogito.
L'immobile sarà messo in vendita al prezzo di Euro 550.000,00, ridotto ad Euro 500.000,00 se non interviene la vendita nei primi tre mesi.
Al momento del rogito, saranno dovute alla Signora le seguenti somme: Pt_2
-metà del valore di vendita, previa estinzione del mutuo -Notaio Rep. 2010 Racc. 1241 del Per_3
16.09.2016 - ed al netto dei costi di vendita (notaio, imposte, mediatore etc.), affinché la madre possa acquistare nel circondario, nuova idonea abitazione a Lei intestata, ove trasferire la residenza dei figli, avendo così provveduto il padre alle esigenze abitative dei figli stessi (saranno a carico della madre le utenze della nuova abitazione, nessuna esclusa, ed ogni onere ulteriore);
-saldo del residuo importo di cui alla clausola n. 10).
Tali importi potranno essere versati direttamente dal terzo acquirente in favore della Signora e Pt_2 dovranno comunque essere integralmente corrisposti al momento del rogito.
10) A chiusura di ogni pretesa economica, nessuna esclusa, da parte della ricorrente per il ruolo di collaboratrice familiare assunto nell'azienda del Signor quest'ultimo si obbliga a versare alla moglie Pt_1 la somma di Euro 200.000,00 con le seguenti modalità:
-acconto Euro 10.000,00 alla firma
-acconto Euro 10.000,00 entro il 31.08.2025;
-saldo al rogito di cui al punto 9).
Qualora non intervenga rogito entro l'anno dalla firma, dal 2026 verranno versarti annualmente i seguenti acconti:
-Euro 15.000,00 al 30 aprile;
-Euro 15.000 al 31 agosto.
Percepita complessivamente la somma di Euro 200.000,00 la Signora nulla avrà più a pretendere Pt_2 dal coniuge, sia quale persona fisica, sia quale legale rappresentante, per il ruolo di collaboratrice familiare a suo tempo ricoperto presso Hotel Astra di AN AN (C.F. ) e C.F._5 CP_2 unipersonale (P.IVA ).
[...] P.IVA_1
11) Assegno unico familiare al 100% alla madre per entrambi i figli. Detrazioni e figli a carico al 100% al padre. Ogni anno la madre consegnerà al padre la documentazione sanitaria utile per la dichiarazione dei redditi.
12) La Signora manterrà l'uso dell'autovettura Honda modello E Tg. GD428MH ed il Signor Pt_2 si impegna ad estinguere il finanziamento e a trasferire la proprietà in favore della moglie Parte_1 entro il mese di giugno 2025. Dalla firma del presente ricorso, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché assicurazione sono a carico della ricorrente. Gli oneri del passaggio di proprietà sono a carico della Signora Pt_2
13) Viene mantenuto il libretto di deposito n. 004975 presso RivieraBanca, Filiale di Misano Adriatico, intestato a - IBAN [...]- con firma ad operare di entrambi i CP_3 genitori, ove continueranno ad essere accreditate pensioni e/o indennità a beneficio del piccolo. I coniugi si impegnano a non spendere detto denaro se non per eventi eccezionali e di comune accordo.
14) I minori potranno espatriare solo ricorrendo al consenso scritto di entrambi i genitori.
15) Le parti concordano di dare immediata efficacia alle suddette condizioni.
16) I coniugi si impegnano a garantire la reciproca reperibilità nell'interesse dei figli
17) Spese legali compensate.
18) Il padre della Signora farà domanda di trasferimento della propria residenza dalla casa Pt_2 familiare. La Signora trasferirà la propria residenza nella casa familiare, unitamente a quella dei Pt_2 minori, essendo in tal senso d'accordo entrambi i genitori.
Il tutto (presentazione domande presso Comune) nei 10 giorni dalla firma del presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 29 Parte I Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025. Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi