TAR Bari, sez. I, sentenza 28/03/2026, n. 409
TAR
Sentenza 28 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 86/2001; eccesso di potere

    Il trasferimento era avvenuto a domanda, in quanto il ricorrente aveva espresso preferenza per la sede di IA, dichiarando di sostenere le spese. La successiva istanza di riesame non poteva avere efficacia novativa. Inoltre, l'indennità di trasferimento spetta solo per trasferimenti disposti d'autorità per esigenze di servizio, non per quelli per incompatibilità ambientale, i quali non sono motivati da una scelta organizzativa dell'Amministrazione ma da una situazione oggettiva che si impone ad essa.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atti presupposti divenuti inoppugnabili

    L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato è fondata, poiché gli atti presupposti (determinazione di trasferimento e nota di rigetto dell'istanza di riesame) sono anteriori di oltre un anno alla notifica del ricorso e sono quindi inoppugnabili per decorso del termine decadenziale di sessanta giorni. L'azione di accertamento autonomo non può essere utilizzata per eludere i termini decadenziali dell'azione di annullamento.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atti presupposti divenuti inoppugnabili

    L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato è fondata, poiché gli atti presupposti (determinazione di trasferimento e nota di rigetto dell'istanza di riesame) sono anteriori di oltre un anno alla notifica del ricorso e sono quindi inoppugnabili per decorso del termine decadenziale di sessanta giorni. L'azione di accertamento autonomo non può essere utilizzata per eludere i termini decadenziali dell'azione di annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 28/03/2026, n. 409
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 409
    Data del deposito : 28 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo