Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5379/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa degli avv.ti Fabiana Vigna e Santo Parte_1
Dalmazio Tarantino;
e
, con l'assistenza e difesa dei dott.ri Controparte_1
Serena Cianflone e Gaetano Bonofiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/11/2022, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere alle dipendenze dell'amministrazione CP_1 scolastica a tempo indeterminato in qualità di docente dall'1.9.2015, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 1996/1997 e che, in sede di ricostruzione della carriera, con decreto del dirigente scolastico era stata riconosciuta, alla data dell'1.9.2016 un'anzianità di servizio non di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici pari ad anni 7, mesi 9 e giorni 10.
Evidenziava che, al momento della immissione in ruolo era stata collocata nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8, e lamentava la discriminazione rispetto al personale di ruolo sostenendo di aver diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia del
CCNL 2011 che prevedeva il mantenimento del c.d. gradone stipendiale 3-8.
Dopo aver argomentato in diritto concludeva chiedendo: 1) ordinare al Controparte_1 di attribuire al ricorrente alla data dell'01.09.2015, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 4428/A del 07.11.2018 emesso dal Dirigente Scolastico dell' I.I.S.
la seconda posizione stipendiale (3-8) corrispondente Controparte_2 all'anzianità di anni “3”, avendo completato al termine dell'anno scolastico 2004/2005 il
1
“0”; 2) dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive fra la fascia 0-2 e la fascia 3-8, a decorrere dall'01.09.2015 (data di immissione in ruolo) e fino al 21.11.2016
(giorno di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera), con condanna del al pagamento delle Controparte_1
corrispondenti somme, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto e CP_1
contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
2.1 Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente evidenzia di essere stata inquadrata al momento della immissione in ruolo nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0- 8, e lamenta la discriminazione rispetto al personale di ruolo per l'omessa applicazione del c.d. clausola di salvaguardia previsto dal
CCNL 2011. La doglianza merita condivisione per le motivazioni esposte anche dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 2924/2020 con riferimento al personale ATA.
Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle condivisibili argomentazioni ivi contenute, si osserva che il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un CP_1
trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati CP_1 anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, nel decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione.
2 Per il personale docente, in particolare, l'operazione è regolata dagli art. 485 e 489 del D. Lgs.
n. 297/1994.
Nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, eliminando la fascia 3/8, il C.C.N.L. 14 agosto
2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il personale scolastico che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire,
'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Facendo applicazione letterale della norma, il colloca il personale immesso in ruolo CP_1
dopo il 1° settembre 2010 nella fascia 0/8, anche ove a tale data avesse già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine. In tal modo si realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1 settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita, mentre chi lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine tale diritto non ha e dunque dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale invece che quella superiore della fascia 3/8.
Orbene, nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che
“nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-
14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla
3 direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
2.2 Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione. Pur potendo far valere anzianità di servizio anteriore al 1° settembre 2010, infatti, parte ricorrente è stata collocata nella fascia 0/8 anziché nella fascia 0/2 in quanto immessa in ruolo successivamente, e dunque non si è vista riconoscere la fascia 3/8 allo scadere del terzo anno.
Deve dunque, per le considerazioni che precedono, essere affermato il diritto della parte ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia e, per l'effetto, al pagamento delle differenze retributive fra la fascia stipendiale 0-2 e la fascia stipendiale 3-8 a partire dall'1.9.2011 (giorno di immissione in ruolo) e fino al 30.4.2015 (giorno di completamento della fascia stipendiale 0-8 in base al decreto di ricostruzione della carriera).
Deve, nondimeno, rilevarsi che il primo atto interruttivo del termine (quinquennale) di prescrizione del diritto al pagamento delle differenze retributive è costituito dalla notifica all'Amministrazione scolastica della diffida del 15.7.2021 (cfr. fasc. ricorrente), sicchè per il periodo antecedente al 15.7.2016 è intervenuta la prescrizione. Il diritto al pagamento delle differenze retributive qui reclamate non è affatto ancorato alla ricostruzione della carriera ma all'applicazione di una clausola di salvaguardia prevista dal CCNL sicchè irrilevante ai fini del decorso del termine quinquennale di prescrizione è l'emanazione del decreto di ricostruzione della carriera.
In considerazione di quanto precede il convenuto deve essere condannato al CP_1
pagamento delle differenze retributive relative al periodo dal 15.7.2016 al 21.11.2016 oltre interessi dalla debenza al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere inquadrato, alla data dell'01.09.2015, nella fascia stipendiale “3-8”;
- condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive fra la fascia stipendiale 0-2 e la fascia stipendiale 3-8 relative al periodo dal 15.7.2016 al 21.11.2016 oltre accessori dalla debenza al saldo;
4 - condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che liquida in € 900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Castrovillari, 12.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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