Articolo 4 della Legge 3 luglio 1989, n. 257
Articolo 3Articolo 5
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20 luglio 1989
Art. 4. 1. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale pesso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte e' equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
2. Il condannato trasferito in applicazione della convenzione non puo' essere ne' estradato ne' sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.
Entrata in vigore il 20 luglio 1989