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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 3522/2023 Verbale di Udienza del giorno 17 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa MA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 17 dicembre 2025 ; viste le note per la trattazione scritta depositate dalla parte appellante con le quali chiede che la causa venga dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
viste le note per la trattazione scritta depositate dalla parte appellata con le quali chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 17 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3522 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
SE (AV) alla Via Provinciale n. 9/A ,C.F.: , rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso, in virtù di mandato da intendersi in calce all'atto di appello, dall'avv. Mary
Musto (C.F.: ) elettivamente domiciliati, come in atti CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
, Controparte_1
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , elettivamente domiciliati come in atti C.F._3
APPELLATO
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente ha sostituito all'odierna udienza la dott.ssa Alessia Marotta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 790/2023 resa dal Giudice di Pace di chiedendone la CP_1
riforma. L'appellante deduceva che nella detta sentenza la motivazione era contraddittoria e/o insufficiente non avendo, il Giudice di Pace di , indicato su CP_1
quali elementi avesse fondato il proprio convincimento né aveva provveduto ad una disamina chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, dei suddetti elementi tale da permettere un adeguato controllo dell'esattezza e logicità del suo ragionamento.
L'appellante sottolineava l'invalidità del decreto prefettizio impugnato, giacché adottato da un viceprefetto oltre che nullo per difetto di motivazione. Impugnava infine la ricostruzione dei fatti operata dai Carabinieri di Montefalcione con la notizia di reato, negando il verificarsi del sinistro da cui scaturiva, oltre l'instaurazione di un giudizio penale a carico dell'appellante, altresì la sanzione della sospensione della patente di cui al decreto prefettizio impugnato.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) sospendere l'efficacia della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio indicati nel ricorso;
2) accogliere il presente ricorso, per tutti i motivi innanzi dedotti, e conseguentemente riformare la sentenza n. 790/2023 emessa all'esito del giudizio recante n.r.g. 1756/2023 del Giudice di Pace di;
CP_1
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Controparte_1
che impugnava in toto l'atto di appello e chiedeva che il
[...] Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione, rigettasse integralmente l'appello poiché infondato, con vittoria di spese ed onorari di lite
Il precedente giudicante, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava all'udienza del 24 settembre 2025 per la discussione.
Alla detta udienza il ricorrente rappresentava di aver riavuto già nel marzo del 2025 la patente di guida sospesa, essendo, nelle more del giudizio de quo, decorsi i 18 mesi di pena accessoria comminata di cui al provvedimento oggetto del gravame per cui chiedeva dichiararsi la causa estinta per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite per cui la scrivente, in sostituzione del giudice titolare del fascicolo, ista la richiesta e ritenuto necessario acquisire il consenso da parte della parte appellata anche in ordine al regime delle spese, rinviava all'udienza del 17 dicembre 2025 . All'odierna udienza , tenutasi con le modalità della trattazione scritta,
l'Amministrazione chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
DIRITTO
L'epilogo processuale non può discostarsi dalla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere per essere venuta meno la ragion d'essere sostanziale della lite che ha di fatto privato le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio essendo stata risolta la questione del contendere.
La cessazione della materia del contendere presuppone quindi il venir meno dell'interesse delle parti alla definizione o prosecuzione del giudizio a causa di una situazione sostanziale o concreta nuova o quanto meno diversa da quella presente al momento della citazione, situazione che "soddisfa" l'attore rendendo inutile la sua azione e si applica in ogni fase e grado del processo
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale da pronunciare con sentenza ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Come di recente specificato dalla Suprema Corte, “Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario, quindi, che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto“ (cfr. ex plurimis Cass. 18813/2016 e Cass. 22446/2016).
Inoltre, secondo il principio della domanda (art.99 cpc) e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 cpc), in mancanza di istanze delle parti, va esclusa ogni statuizione inerente gli effetti della sentenza di primo grado.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti come richiesto dalle stesse
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2)Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 17 dicembre 2025
IL G. O. P.
Dott.ssa MA Casale