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Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2025, proposto da
AR Ziu, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Guarino e Giulia Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
“- del provvedimento del 14.11.2024 (codice pratica P-TO/L/Q/2023/106852) con il quale la Prefettura di Torino - Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, comunque connesso a quello impugnato”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. ET AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che:
- parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., con dichiarazione resa in udienza a verbale;
- parte resistente nulla ha opposto;
Ritenuto , pertanto, che il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese tra le parti in ragione dell’esito della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AE SP, Presidente
Luca Pavia, Referendario
ET AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET AN | AE SP |
IL SEGRETARIO