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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/09/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
16/09/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
e nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà genitoriale sul minore Persona_1
rappresentati e difesi dall' Avv.to Giorgia RULLI
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Annachiara PUTORTI'
- Convenuto –
OGGETTO: “METODO ABA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto, contestualmente alla richiesta di emissione di un provvedimento d'urgenza ex art 669 quater e 700 c.p.c., di voler dichiarare il diritto del proprio figlio minore a ricevere a carico del Persona_1
l'erogazione del trattamento riabilitativo in misura pari Controparte_2 a sei ore settimanali, più una di logopedia secondo i principi dell'ABA, con condanna della ad erogare detta prestazione in via diretta o indiretta, Parte_3
ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi privati. Contr Chiedeva altresì condannarsi la onvenuta al rimborso di tutte le spese dagli stessi sostenute per lo svolgimento delle terapie private in favore del minore sin dal
2020, e pari ad euro 34.859,78,.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
In difetto di specifica eccezione di parte, in quanto trattasi di questione rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo ex art. 37 co. 1 c.p.c., ritiene il giudicante sussistere la giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita.
Sul punto si richiamano i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, da ultimo con l'ordinanza n. 1781 del 20/01/2022, ove è stato ribadito l'orientamento ormai pacifico della Suprema Corte in relazione al criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione Contr amministrativa in materia di condanna dell al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico.
In particolare, la Corte ha chiarito che ove la controversia verta sul riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, la giurisdizione è del giudice amministrativo. In tale evenienza, infatti, la controversia non attiene all'esecuzione del provvedimento già emesso dall'amministrazione, con il quale si è accertata l'esigenza o il permanere dell'esigenza della persona disabile al trattamento ed alla redazione del suddetto programma terapeutico individuale, ma alla stessa predisposizione di tale atto, indipendentemente dal fatto che si tratti della sua prima predisposizione ovvero del suo rinnovo o doveroso aggiornamento, d'ufficio o ad istanza dell'interessato.
Ove, invece, si lamenti la mancata (o incompleta) attuazione o esecuzione del programma, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 204 del 2004), la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo (ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo).
Ora, è evidente che una volta che il progetto individuale abbia individuato, anche tenendo conto delle risorse disponibili in base ai piani di settore, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale e i servizi alla persona, la
P.A. ha il dovere di erogare quelle prestazioni e quei servizi.
Poiché, dunque, deve riconoscersi alla persona con disabilità nei cui confronti sia stato predisposto un progetto individuale una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi indicati nel progetto - un diritto già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità della persona - e poiché l'attività materiale di erogazione delle prestazioni e dei servizi già deliberati nel progetto non afferisce all'esercizio di potestà autoritative, le relative controversie, estranee al perimetro della giurisdizione esclusiva, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
D'altra parte, la circostanza che il programma individuale stabilisca un assetto temporaneo, non stabile, suscettibile di modifiche in dipendenza del possibile mutamento delle esigenze della persona disabile alla quale si riferisce, non fa venir meno la differenza esistente tra una controversia avente ad oggetto l'attuazione del progetto e quella volta ad ottenerne l'adozione o il suo rinnovo.
Nella presente controversia il petitum sostanziale, e quindi il bene della vita che i ricorrenti intendono ottenere, afferisce proprio alla richiesta dell'attuazione del piano assistenziale (cd piano educativo individualizzato) predisposto dal centro privato CABAU e riconosciuto e condiviso dall in favore del Parte_3
piccolo sin dall'anno 2020 (cfr. all. nr 3 al fascicolo di parte ricorrente) Per_1
che ne evidenziava gli sviluppi e autorizzava la prosecuzione dello stesso presso un centro privato. Contr Rappresentano, infatti, i ricorrenti la necessità che l' convenuta prenda in carico il minore attuando in via diretta o indiretta il piano, atteso il permanere dell'esigenza di far effettuare alla stessa le terapie che tanti miglioramenti stanno comportando.
Orbene è evidente, in relazione ai principi di diritto ormai pacificamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che l'attuazione di tale piano in favore del minore che, allo stato, è rimasto inattuato, rientra nella giurisdizione di Questo Tribunale.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del minore in ordine alla domanda di rimborso delle spese già sostenute, la stessa risulta infondata atteso che solo il minore è il titolare del trattamento riabilitativo in tutte le sue possibili attuazioni concrete, e dunque anche in forma di rimborso di somme già spese.
Quanto al merito, deve premettersi che la sussistenza o meno del diritto all'erogazione di una prestazione sanitaria richiesta al Servizio Sanitario Nazionale deve essere accertata in relazione ai presupposti stabiliti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (“Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza”).
L'art. 1 del d.lgs. 502/1992 espressamente prescrive:
“
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto. 2. Il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla l. 23 dicembre 1978 n. 883 artt.
1 e 2., i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario
Nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché all'economicità nell'impiego delle risorse”.
Lo stesso articolo, al comma 7 recita: “Sono poste a carico del Servizio Sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”.
Prosegue il settimo comma specificando che “Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale unicamente le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità”. Occorre premettere, in via generale, che la giurisprudenza (si veda Cassazione, con la sentenza n. 7279 del 10 aprile 2015) ha anche chiarito le coordinate del principio di efficacia ed appropriatezza della terapia di cui al suddetto comma 7 dell'art. 1 della legge n. 502/1992, affermando che tale principio non può essere eluso dalla mera carenza di “evidenze scientifiche disponibili”, posto che le evidenze scientifiche possono venire in rilievo allorquando sia stata scientificamente provata l'inefficacia della cura in questione e non già quando essa sia solo dubbia.
E' d'uopo ripercorrere il percorso argomentativo della S.C. che così si esprime: “In base al principio di efficacia enunciato da tale normativa, i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a confronto con l'incidenza della pratica terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi considerare in particolare - in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità funzionali
- la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e gravosità dell'impegno terapeutico. Alla luce dei rilievi fin qui esposti deve concludersi, tenendo conto del diritto primario e costituzionalmente tutelato alla salute, che il principio di efficacia ed appropriatezza della terapia (previsto dal
D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 7, comma 1, lett. b), indubbiamente accertato nella specie, non può essere eluso dalla mera carenza di "evidenze scientifiche disponibili" e ciò sia per l'equivalenza, nella stessa lettera della legge dei due precetti, disgiunti infatti dalla locuzione "ovvero", sia in quanto le evidenze scientifiche possono venire in rilievo allorquando sia stato scientificamente provata
l'inefficacia della cura in questione, e non già quando, come nella specie, essa sia solo dubbia”.
Ed ancora, il successivo e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ordine al diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, ha affermato che “deve essere riconosciuto contemperando l'elevato livello di protezione della salute umana, garantito dalla Costituzione e dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario in favore di un numero quanto più ampio possibile di fruitori, dovendo dunque essere accertato sulla base dei seguenti criteri: a) le prestazioni richieste devono presentare, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
b) l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
c) l'economicità nell'impiego delle risorse, che richiede di valutare la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate” (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 9272 del 03/04/2019).
Ciò posto, le suddette disposizioni a carattere generale dettate dalla normativa primaria così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, devono essere lette in combinato disposto con il DPCM del 12.01.2017 il quale, a sua volta, nel definire i nuovi L.E.A. – Livelli Essenziali di Assistenza – , all'art. 60, comma 1, dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, reca “il Servizio Sanitario
Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura del trattamento individualizzato, mediante
l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.
Al successivo art. 25, prevede che: “Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività: … … omissis … … j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e le linee guida, ivi incluse le linee guida dell'istituto superiore di sanità; … …”
Di guisa che, al fine di implementare in concreto il concetto di “evidenza scientifica” così come richiamato dalle normative suddette, non può che farsi riferimento alle
Linee Guida adottate dall con riguardo al trattamento Controparte_3
dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti, con particolare riferimento al metodo terapeutico di cui si chiede l'attuazione nel caso di specie, ovvero il c.d. metodo ABA (ovvero “applied behaviour analysis”, tradotto in italiano con “analisi comportamentale applicata”).
Ciò in quanto occorre ricordare che la legge del 18/08/2015, n. 134 (“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” ha previsto in primo luogo (si veda art. 2 “linee guida”) che l' aggiorni “le Linee guida sul trattamento dei Controparte_4
disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali” nonché aggiorni “i livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili”.
Ebbene, deve allora valorizzarsi come le “Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico”, come aggiornate dall' nel 2023 Controparte_4
(cfr all. nr 13 al ricorso), prevedano, in primo luogo, la costituzione di unità funzionali multidisciplinari, l'adeguata formazione degli operatori sanitari, la definizione di equipe territoriali dedicate per la definizione dei piani di assistenza individuale e il relativo monitoraggio, al fine di assicurare l'efficacia e la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona.
Ciò in quanto queste evidenziano che l'intervento ABA ha mostrato benefici tali che
“Il Panel della Linea Guida sulla diagnosi e trattamento del disturbo dello spettro autistico suggerisce di usare interventi comprensivi individuali basati sui principi dell'Applied Behavior Analysis (ABA) in bambini e adolescenti con ASD” (cfr. pag.
88 Linee Guida).
Si specifica inoltre che “Il Panel ha valutato la letteratura sull'efficacia di interventi comprensivi individuali basati sui principi dell'Applied Behavior Analysis (ABA) tenendo conto di recenti pubblicazioni et al., 2020) e della complessità Per_2
concettuale dell'argomento evidenziata per esempio da altre Linee Guida internazionali(NICEhttps://www.nice.org.uk/guidance/cg170/evidence/autismman agment- of-autism-in-childrenand-young-people-full-guideline-248641453) che si riferiscono all'ABA come ad una scienza applicata piuttosto che ad una specifica tipologia di intervento. Nel formulare il proprio giudizio, il ha tenuto conto Pt_4
che nonostante la limitata disponibilità di studi clinici randomizzati controllati vi fossero prove a supporto dell'efficacia dell'intervento provenienti da studi non randomizzati inclusi in due revisioni sistematiche sulla tematica”.
Dunque, dalle stesse Linee Guida (versate in atti integralmente dalla difesa del ricorrente) emerge che il metodo terapeutico ABA, pur non essendo l'unica metodologia a cui ispirare gli interventi, rientra tra i metodi scientificamente approvati per il trattamento dell'autismo.
Tanto che alla pagina 89 e ss contengono le seguenti considerazioni per l'implementazione: “Il Panel concorda che l'estrema eterogeneità dell'espressione clinica del disturbo dello spettro autistico impedisce di formulare una indicazione standardizzata del numero di ore di intervento ABA comprensivo necessario ma, sulla base della propria esperienza e professionalità, evidenzia una significativa correlazione tra l'intensità dell'intervento e i bisogni di supporto del bambino e adolescente con ASD. Il Panel indica che l'intervento comprensivo individuale basato sui principi dell'ABA dovrebbe essere implementato all'interno di un progetto condiviso tra operatori sanitari, scuola e famiglia. Inoltre, il Panel ritiene che l'intervento dovrebbe essere effettuato e coordinato da professionisti sanitari adeguatamente formati in analisi del comportamento e che gli obiettivi e le strategie terapeutiche e abilitative/riabilitative dovrebbero essere condivise con la famiglia e con il personale scolastico con l'obiettivo di dare continuità all'intervento. Il Panel sottolinea che la responsabilità della presa in carico terapeutica deve restare in ambito sanitario ed essere coordinata da personale adeguatamente formato e pertanto auspica un investimento di risorse per il personale, la formazione continua,
l'implementazione dell'intervento e per la promozione di collegamenti strutturali ed operativi tra i servizi sanitari e i contesti educativi e familiari, tenuto conto anche delle normative vigenti”.
Di guisa che non può revocarsi in dubbio che tali esplicite raccomandazioni, costituiscano quelle “evidenze scientifiche”, in termini di efficacia ed appropriatezza della cura, sulle quali deve basarsi il trattamento individualizzato prescritto dall'art. 60 DPCM 12.1.2017 afferente le persone con disturbi dello spettro autistico oggetto dei LEA.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, alla luce del ricostruito quadro normativo non vi è dubbio che l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi dello spettro autistico sia ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) e che, dunque, il servizio sanitario nazionale sia tenuto ad assicurare a tali soggetti il necessario trattamento assistenziale mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
Quanto poi alla normativa regionale, deve rilevarsi che i predetti livelli essenziali di assistenza, fissati in via generale dal DPCM 12.1.2017, sono stati recepiti dalla
Regione PUGLIA con D.G.R. 1086 del 31.07.2023 recante “Criteri e modalità di assegnazione del contributo alle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbo dello spettro autistico” il quale prevede che “La concorre a CP_5 garantire l'attuazione sul territorio delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie in favore di cittadini con Disturbo dello Spettro Autistico anche mediante l'erogazione di un contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute per terapie logopediche
o altri metodi sostenuti da evidenza scientifica, quale trattamento riabilitativo presso centri specializzati, erogate da operatori con comprovata e documentata formazione ed esperienza, insistenti nel territorio regionale, nelle more della completa attivazione della rete assistenziale territoriale dedicata. A seguito dell'emanazione della legge n.134/2015 e del D.P.C.M. 12.01.2017 di aggiornamento dei LEA le prestazioni sanitarie e sociosanitarie in favore di minori
e adulti con Disturbo dello Spettro Autistico devono essere erogate con oneri a carico del SSR da parte delle strutture e servizi pubblici e privati accreditati ai sensi della L.R. n. 9/2017. Il contributo in oggetto rimane una modalità provvisoria di erogazione di prestazioni sanitarie come previsto dall'art. 72 della L.R. n. 32/2022, subordinata e comunque incompatibile con l'erogazione delle prestazioni da parte della rete assistenziale territoriale dedicata disciplinata dal R.R. n. 9/2016 e s.m.i”.
In altri termini, emerge che la terapia cognitivo-comportamentale ABA (Analisi
Comportamentale Applicata) è inserita certamente tra i “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta” e, dunque, in quanto tale, è una terapia riabilitativa compresa nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e, conseguentemente, rientra nei trattamenti sanitari che il Servizio Sanitario Regionale è tenuto ad erogare.
Tuttavia, nonostante tale cornice normativa nazionale e regionale, gli atti evidenziano che lo svolgimento del trattamento terapeutico mediante il metodo ABA sia stato intrapreso dai genitori del minore, sulla base di prescrizioni di una struttura Contro terza e privata, poi confermate dallo stesso in assenza di una valutazione Contr organica e di una presa in carico della bambina da parte della
Emerge dunque una situazione di lacune organizzative e strutturali dei servizi territoriali preposti, che non hanno saputo offrire un piano di intervento in favore del minore, caratterizzato da continuità, precocità e globalità, di fatto inducendo i genitori a proseguire nel trattamento riabilitativo già iniziato privatamente, per compensare la sostanziale inerzia del Servizio Sanitario.
La documentazione prodotta agli atti di causa ha evidenziato che al minore era stato diagnosticato il disturbo dell'autismo dal dott. direttore del U.O.C. Persona_3
di Neuropsichiatria Infantile della Asl Lecce già nel gennaio 2020 (cfr all. 1 al ricorso) e poi confermato e ritenuto “aggravato” dallo stesso nell'agosto 2020 (cfr. all. 2 al ricorso).
Il 15 settembre 2020 il nella persona del dott. , CP_7 Persona_4
confermava la diagnosi di disturbo dello spettro autistico, consigliando la prosecuzione del trattamento cognitivo comportamentale secondo la metodologia
ABA (cfr. all. n. 3 al ricorso). Contr Dunque, stante la pacifica diagnosi di autismo da parte della (come emergente in tutti i documenti in atti), questa non solo non ha mai contestato il piano terapeutico concretamente seguito, ma a fronte dell'unico trattamento che il minore ha seguito nel tempo, non ha prospettato la possibilità concreta di alcuna ulteriore alternativa di assistenza, in grado di assicurare un impiego delle risorse economiche più contenute, ma di efficacia comparabile per soddisfare le medesime esigenze.
Al contrario, dalle relazioni del CAT di del 10.5.2022 (cfr. all. nr 6 al CP_7
ricorso), del 8.6.2023 (cfr. all. nr 7 al ricorso), dell'8.7.2023 (cfr. all. nr. 8) e del
2.5.2024 (cfr. all. nr. 9) emerge come sia stato accertato il miglioramento delle condizioni del minore e che, quindi, questi dovesse proseguire la terapia (ABA) in corso per 6 ore settimanali più una di logopedia “nelle more della completa attuazione di quanto previsto da DGR 1086 del 31/07/2023, stante la attuale indisponibilità di presa in carico per erogazione delle prestazioni da parte della struttura pubblica o privata accreditata in ragione della lista d'attesa”.
Dunque è la stessa struttura pubblica ad ammettere l'impossibilità che la prosecuzione della terapia, pur consigliata, avvenga in struttura pubblica o privata accreditata, tanto che nessun metodo alternativo, con le caratteristiche idonee ed Contr eventualmente più economico, è mai stato prospettato dalla neanche in sede giudiziale, limitandosi questa a richiamare la sussistenza di un contributo regionale quale strumento di sostegno fornito alle famiglie per accedere alle cure di cui risulta bisognevole il minore. Contr L invero, non contestando né la necessità delle cure né le spese sostenute dai ricorrenti, ha sostanzialmente opposto, in modo generico, l'esistenza del contributo quale unica forma di assistenza fornita per la cura dell'autismo, e comunque l'agire legittimo dell'ente.
Pertanto, nel caso di specie, considerata l'inclusione del metodo ABA tra i trattamenti indicati dalle Linee Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”, ed incontestata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico, deve Contr rilevarsi che la terapia secondo quanto riscontrato dallo stesso specialista Contr dell anche alla luce della valutazione del percorso terapeutico già intrapreso dal minore con la metodologia in questione, ha prodotto benefici.
Invero è proprio il centro privato Cabau, presso il quale il minore segue la prevista terapia, ad attestare l'efficacia del metodo sul minore, come poi asseverato anche Contr dall tessa. Contr Pertanto, deve ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti ad ottenere dall l'erogazione diretta o indiretta del trattamento sanitario riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA per il figlio minore . Per_1
Dalle suddette considerazioni discende altresì che spettano ai ricorrenti anche le differenze tra quanto sinora effettivamente versato al centro CABAU dagli stessi per Contr Contr la terapia del figlio e quanto erogato dalla a titolo di rimborso. Contr In definitiva il ricorso merita accoglimento e la va condannata ad erogare il trattamento con metodo ABA di 6 ore settimanali, più 1 di logopedia, in via diretta o in mancanza in via indiretta attraverso il rimborso totale delle spese sostenute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede: • condanna la resistente a erogare in favore del minore
[...]
il trattamento con metodo ABA nella misura di 6 ore Persona_1
settimanali, più 1 di logopedia, da erogarsi in via diretta o in via indiretta mediante rimborso totale dei costi effettivamente sostenuti per tale terapia, nei limiti di validità temporale della prescrizione di prosecuzione di detto trattamento;
• condanna altresì la al pagamento delle differenze tra quanto sinora versato dai ricorrenti per sostenere il costo della terapia ABA presso il centro Cabau e il Contr contributo erogato dalla
• condanna infine la al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 19 settembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
16/09/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
e nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà genitoriale sul minore Persona_1
rappresentati e difesi dall' Avv.to Giorgia RULLI
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Annachiara PUTORTI'
- Convenuto –
OGGETTO: “METODO ABA”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto, contestualmente alla richiesta di emissione di un provvedimento d'urgenza ex art 669 quater e 700 c.p.c., di voler dichiarare il diritto del proprio figlio minore a ricevere a carico del Persona_1
l'erogazione del trattamento riabilitativo in misura pari Controparte_2 a sei ore settimanali, più una di logopedia secondo i principi dell'ABA, con condanna della ad erogare detta prestazione in via diretta o indiretta, Parte_3
ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi privati. Contr Chiedeva altresì condannarsi la onvenuta al rimborso di tutte le spese dagli stessi sostenute per lo svolgimento delle terapie private in favore del minore sin dal
2020, e pari ad euro 34.859,78,.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
In difetto di specifica eccezione di parte, in quanto trattasi di questione rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo ex art. 37 co. 1 c.p.c., ritiene il giudicante sussistere la giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita.
Sul punto si richiamano i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, da ultimo con l'ordinanza n. 1781 del 20/01/2022, ove è stato ribadito l'orientamento ormai pacifico della Suprema Corte in relazione al criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione Contr amministrativa in materia di condanna dell al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico.
In particolare, la Corte ha chiarito che ove la controversia verta sul riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, la giurisdizione è del giudice amministrativo. In tale evenienza, infatti, la controversia non attiene all'esecuzione del provvedimento già emesso dall'amministrazione, con il quale si è accertata l'esigenza o il permanere dell'esigenza della persona disabile al trattamento ed alla redazione del suddetto programma terapeutico individuale, ma alla stessa predisposizione di tale atto, indipendentemente dal fatto che si tratti della sua prima predisposizione ovvero del suo rinnovo o doveroso aggiornamento, d'ufficio o ad istanza dell'interessato.
Ove, invece, si lamenti la mancata (o incompleta) attuazione o esecuzione del programma, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 204 del 2004), la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo (ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo).
Ora, è evidente che una volta che il progetto individuale abbia individuato, anche tenendo conto delle risorse disponibili in base ai piani di settore, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale e i servizi alla persona, la
P.A. ha il dovere di erogare quelle prestazioni e quei servizi.
Poiché, dunque, deve riconoscersi alla persona con disabilità nei cui confronti sia stato predisposto un progetto individuale una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi indicati nel progetto - un diritto già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità della persona - e poiché l'attività materiale di erogazione delle prestazioni e dei servizi già deliberati nel progetto non afferisce all'esercizio di potestà autoritative, le relative controversie, estranee al perimetro della giurisdizione esclusiva, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
D'altra parte, la circostanza che il programma individuale stabilisca un assetto temporaneo, non stabile, suscettibile di modifiche in dipendenza del possibile mutamento delle esigenze della persona disabile alla quale si riferisce, non fa venir meno la differenza esistente tra una controversia avente ad oggetto l'attuazione del progetto e quella volta ad ottenerne l'adozione o il suo rinnovo.
Nella presente controversia il petitum sostanziale, e quindi il bene della vita che i ricorrenti intendono ottenere, afferisce proprio alla richiesta dell'attuazione del piano assistenziale (cd piano educativo individualizzato) predisposto dal centro privato CABAU e riconosciuto e condiviso dall in favore del Parte_3
piccolo sin dall'anno 2020 (cfr. all. nr 3 al fascicolo di parte ricorrente) Per_1
che ne evidenziava gli sviluppi e autorizzava la prosecuzione dello stesso presso un centro privato. Contr Rappresentano, infatti, i ricorrenti la necessità che l' convenuta prenda in carico il minore attuando in via diretta o indiretta il piano, atteso il permanere dell'esigenza di far effettuare alla stessa le terapie che tanti miglioramenti stanno comportando.
Orbene è evidente, in relazione ai principi di diritto ormai pacificamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che l'attuazione di tale piano in favore del minore che, allo stato, è rimasto inattuato, rientra nella giurisdizione di Questo Tribunale.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del minore in ordine alla domanda di rimborso delle spese già sostenute, la stessa risulta infondata atteso che solo il minore è il titolare del trattamento riabilitativo in tutte le sue possibili attuazioni concrete, e dunque anche in forma di rimborso di somme già spese.
Quanto al merito, deve premettersi che la sussistenza o meno del diritto all'erogazione di una prestazione sanitaria richiesta al Servizio Sanitario Nazionale deve essere accertata in relazione ai presupposti stabiliti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (“Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza”).
L'art. 1 del d.lgs. 502/1992 espressamente prescrive:
“
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto. 2. Il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla l. 23 dicembre 1978 n. 883 artt.
1 e 2., i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario
Nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché all'economicità nell'impiego delle risorse”.
Lo stesso articolo, al comma 7 recita: “Sono poste a carico del Servizio Sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”.
Prosegue il settimo comma specificando che “Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale unicamente le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità”. Occorre premettere, in via generale, che la giurisprudenza (si veda Cassazione, con la sentenza n. 7279 del 10 aprile 2015) ha anche chiarito le coordinate del principio di efficacia ed appropriatezza della terapia di cui al suddetto comma 7 dell'art. 1 della legge n. 502/1992, affermando che tale principio non può essere eluso dalla mera carenza di “evidenze scientifiche disponibili”, posto che le evidenze scientifiche possono venire in rilievo allorquando sia stata scientificamente provata l'inefficacia della cura in questione e non già quando essa sia solo dubbia.
E' d'uopo ripercorrere il percorso argomentativo della S.C. che così si esprime: “In base al principio di efficacia enunciato da tale normativa, i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a confronto con l'incidenza della pratica terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi considerare in particolare - in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità funzionali
- la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e gravosità dell'impegno terapeutico. Alla luce dei rilievi fin qui esposti deve concludersi, tenendo conto del diritto primario e costituzionalmente tutelato alla salute, che il principio di efficacia ed appropriatezza della terapia (previsto dal
D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 7, comma 1, lett. b), indubbiamente accertato nella specie, non può essere eluso dalla mera carenza di "evidenze scientifiche disponibili" e ciò sia per l'equivalenza, nella stessa lettera della legge dei due precetti, disgiunti infatti dalla locuzione "ovvero", sia in quanto le evidenze scientifiche possono venire in rilievo allorquando sia stato scientificamente provata
l'inefficacia della cura in questione, e non già quando, come nella specie, essa sia solo dubbia”.
Ed ancora, il successivo e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ordine al diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, ha affermato che “deve essere riconosciuto contemperando l'elevato livello di protezione della salute umana, garantito dalla Costituzione e dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario in favore di un numero quanto più ampio possibile di fruitori, dovendo dunque essere accertato sulla base dei seguenti criteri: a) le prestazioni richieste devono presentare, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
b) l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
c) l'economicità nell'impiego delle risorse, che richiede di valutare la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate” (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 9272 del 03/04/2019).
Ciò posto, le suddette disposizioni a carattere generale dettate dalla normativa primaria così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, devono essere lette in combinato disposto con il DPCM del 12.01.2017 il quale, a sua volta, nel definire i nuovi L.E.A. – Livelli Essenziali di Assistenza – , all'art. 60, comma 1, dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, reca “il Servizio Sanitario
Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura del trattamento individualizzato, mediante
l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.
Al successivo art. 25, prevede che: “Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività: … … omissis … … j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e le linee guida, ivi incluse le linee guida dell'istituto superiore di sanità; … …”
Di guisa che, al fine di implementare in concreto il concetto di “evidenza scientifica” così come richiamato dalle normative suddette, non può che farsi riferimento alle
Linee Guida adottate dall con riguardo al trattamento Controparte_3
dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti, con particolare riferimento al metodo terapeutico di cui si chiede l'attuazione nel caso di specie, ovvero il c.d. metodo ABA (ovvero “applied behaviour analysis”, tradotto in italiano con “analisi comportamentale applicata”).
Ciò in quanto occorre ricordare che la legge del 18/08/2015, n. 134 (“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” ha previsto in primo luogo (si veda art. 2 “linee guida”) che l' aggiorni “le Linee guida sul trattamento dei Controparte_4
disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali” nonché aggiorni “i livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili”.
Ebbene, deve allora valorizzarsi come le “Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico”, come aggiornate dall' nel 2023 Controparte_4
(cfr all. nr 13 al ricorso), prevedano, in primo luogo, la costituzione di unità funzionali multidisciplinari, l'adeguata formazione degli operatori sanitari, la definizione di equipe territoriali dedicate per la definizione dei piani di assistenza individuale e il relativo monitoraggio, al fine di assicurare l'efficacia e la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona.
Ciò in quanto queste evidenziano che l'intervento ABA ha mostrato benefici tali che
“Il Panel della Linea Guida sulla diagnosi e trattamento del disturbo dello spettro autistico suggerisce di usare interventi comprensivi individuali basati sui principi dell'Applied Behavior Analysis (ABA) in bambini e adolescenti con ASD” (cfr. pag.
88 Linee Guida).
Si specifica inoltre che “Il Panel ha valutato la letteratura sull'efficacia di interventi comprensivi individuali basati sui principi dell'Applied Behavior Analysis (ABA) tenendo conto di recenti pubblicazioni et al., 2020) e della complessità Per_2
concettuale dell'argomento evidenziata per esempio da altre Linee Guida internazionali(NICEhttps://www.nice.org.uk/guidance/cg170/evidence/autismman agment- of-autism-in-childrenand-young-people-full-guideline-248641453) che si riferiscono all'ABA come ad una scienza applicata piuttosto che ad una specifica tipologia di intervento. Nel formulare il proprio giudizio, il ha tenuto conto Pt_4
che nonostante la limitata disponibilità di studi clinici randomizzati controllati vi fossero prove a supporto dell'efficacia dell'intervento provenienti da studi non randomizzati inclusi in due revisioni sistematiche sulla tematica”.
Dunque, dalle stesse Linee Guida (versate in atti integralmente dalla difesa del ricorrente) emerge che il metodo terapeutico ABA, pur non essendo l'unica metodologia a cui ispirare gli interventi, rientra tra i metodi scientificamente approvati per il trattamento dell'autismo.
Tanto che alla pagina 89 e ss contengono le seguenti considerazioni per l'implementazione: “Il Panel concorda che l'estrema eterogeneità dell'espressione clinica del disturbo dello spettro autistico impedisce di formulare una indicazione standardizzata del numero di ore di intervento ABA comprensivo necessario ma, sulla base della propria esperienza e professionalità, evidenzia una significativa correlazione tra l'intensità dell'intervento e i bisogni di supporto del bambino e adolescente con ASD. Il Panel indica che l'intervento comprensivo individuale basato sui principi dell'ABA dovrebbe essere implementato all'interno di un progetto condiviso tra operatori sanitari, scuola e famiglia. Inoltre, il Panel ritiene che l'intervento dovrebbe essere effettuato e coordinato da professionisti sanitari adeguatamente formati in analisi del comportamento e che gli obiettivi e le strategie terapeutiche e abilitative/riabilitative dovrebbero essere condivise con la famiglia e con il personale scolastico con l'obiettivo di dare continuità all'intervento. Il Panel sottolinea che la responsabilità della presa in carico terapeutica deve restare in ambito sanitario ed essere coordinata da personale adeguatamente formato e pertanto auspica un investimento di risorse per il personale, la formazione continua,
l'implementazione dell'intervento e per la promozione di collegamenti strutturali ed operativi tra i servizi sanitari e i contesti educativi e familiari, tenuto conto anche delle normative vigenti”.
Di guisa che non può revocarsi in dubbio che tali esplicite raccomandazioni, costituiscano quelle “evidenze scientifiche”, in termini di efficacia ed appropriatezza della cura, sulle quali deve basarsi il trattamento individualizzato prescritto dall'art. 60 DPCM 12.1.2017 afferente le persone con disturbi dello spettro autistico oggetto dei LEA.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, alla luce del ricostruito quadro normativo non vi è dubbio che l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi dello spettro autistico sia ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) e che, dunque, il servizio sanitario nazionale sia tenuto ad assicurare a tali soggetti il necessario trattamento assistenziale mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
Quanto poi alla normativa regionale, deve rilevarsi che i predetti livelli essenziali di assistenza, fissati in via generale dal DPCM 12.1.2017, sono stati recepiti dalla
Regione PUGLIA con D.G.R. 1086 del 31.07.2023 recante “Criteri e modalità di assegnazione del contributo alle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbo dello spettro autistico” il quale prevede che “La concorre a CP_5 garantire l'attuazione sul territorio delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie in favore di cittadini con Disturbo dello Spettro Autistico anche mediante l'erogazione di un contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute per terapie logopediche
o altri metodi sostenuti da evidenza scientifica, quale trattamento riabilitativo presso centri specializzati, erogate da operatori con comprovata e documentata formazione ed esperienza, insistenti nel territorio regionale, nelle more della completa attivazione della rete assistenziale territoriale dedicata. A seguito dell'emanazione della legge n.134/2015 e del D.P.C.M. 12.01.2017 di aggiornamento dei LEA le prestazioni sanitarie e sociosanitarie in favore di minori
e adulti con Disturbo dello Spettro Autistico devono essere erogate con oneri a carico del SSR da parte delle strutture e servizi pubblici e privati accreditati ai sensi della L.R. n. 9/2017. Il contributo in oggetto rimane una modalità provvisoria di erogazione di prestazioni sanitarie come previsto dall'art. 72 della L.R. n. 32/2022, subordinata e comunque incompatibile con l'erogazione delle prestazioni da parte della rete assistenziale territoriale dedicata disciplinata dal R.R. n. 9/2016 e s.m.i”.
In altri termini, emerge che la terapia cognitivo-comportamentale ABA (Analisi
Comportamentale Applicata) è inserita certamente tra i “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta” e, dunque, in quanto tale, è una terapia riabilitativa compresa nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e, conseguentemente, rientra nei trattamenti sanitari che il Servizio Sanitario Regionale è tenuto ad erogare.
Tuttavia, nonostante tale cornice normativa nazionale e regionale, gli atti evidenziano che lo svolgimento del trattamento terapeutico mediante il metodo ABA sia stato intrapreso dai genitori del minore, sulla base di prescrizioni di una struttura Contro terza e privata, poi confermate dallo stesso in assenza di una valutazione Contr organica e di una presa in carico della bambina da parte della
Emerge dunque una situazione di lacune organizzative e strutturali dei servizi territoriali preposti, che non hanno saputo offrire un piano di intervento in favore del minore, caratterizzato da continuità, precocità e globalità, di fatto inducendo i genitori a proseguire nel trattamento riabilitativo già iniziato privatamente, per compensare la sostanziale inerzia del Servizio Sanitario.
La documentazione prodotta agli atti di causa ha evidenziato che al minore era stato diagnosticato il disturbo dell'autismo dal dott. direttore del U.O.C. Persona_3
di Neuropsichiatria Infantile della Asl Lecce già nel gennaio 2020 (cfr all. 1 al ricorso) e poi confermato e ritenuto “aggravato” dallo stesso nell'agosto 2020 (cfr. all. 2 al ricorso).
Il 15 settembre 2020 il nella persona del dott. , CP_7 Persona_4
confermava la diagnosi di disturbo dello spettro autistico, consigliando la prosecuzione del trattamento cognitivo comportamentale secondo la metodologia
ABA (cfr. all. n. 3 al ricorso). Contr Dunque, stante la pacifica diagnosi di autismo da parte della (come emergente in tutti i documenti in atti), questa non solo non ha mai contestato il piano terapeutico concretamente seguito, ma a fronte dell'unico trattamento che il minore ha seguito nel tempo, non ha prospettato la possibilità concreta di alcuna ulteriore alternativa di assistenza, in grado di assicurare un impiego delle risorse economiche più contenute, ma di efficacia comparabile per soddisfare le medesime esigenze.
Al contrario, dalle relazioni del CAT di del 10.5.2022 (cfr. all. nr 6 al CP_7
ricorso), del 8.6.2023 (cfr. all. nr 7 al ricorso), dell'8.7.2023 (cfr. all. nr. 8) e del
2.5.2024 (cfr. all. nr. 9) emerge come sia stato accertato il miglioramento delle condizioni del minore e che, quindi, questi dovesse proseguire la terapia (ABA) in corso per 6 ore settimanali più una di logopedia “nelle more della completa attuazione di quanto previsto da DGR 1086 del 31/07/2023, stante la attuale indisponibilità di presa in carico per erogazione delle prestazioni da parte della struttura pubblica o privata accreditata in ragione della lista d'attesa”.
Dunque è la stessa struttura pubblica ad ammettere l'impossibilità che la prosecuzione della terapia, pur consigliata, avvenga in struttura pubblica o privata accreditata, tanto che nessun metodo alternativo, con le caratteristiche idonee ed Contr eventualmente più economico, è mai stato prospettato dalla neanche in sede giudiziale, limitandosi questa a richiamare la sussistenza di un contributo regionale quale strumento di sostegno fornito alle famiglie per accedere alle cure di cui risulta bisognevole il minore. Contr L invero, non contestando né la necessità delle cure né le spese sostenute dai ricorrenti, ha sostanzialmente opposto, in modo generico, l'esistenza del contributo quale unica forma di assistenza fornita per la cura dell'autismo, e comunque l'agire legittimo dell'ente.
Pertanto, nel caso di specie, considerata l'inclusione del metodo ABA tra i trattamenti indicati dalle Linee Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”, ed incontestata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico, deve Contr rilevarsi che la terapia secondo quanto riscontrato dallo stesso specialista Contr dell anche alla luce della valutazione del percorso terapeutico già intrapreso dal minore con la metodologia in questione, ha prodotto benefici.
Invero è proprio il centro privato Cabau, presso il quale il minore segue la prevista terapia, ad attestare l'efficacia del metodo sul minore, come poi asseverato anche Contr dall tessa. Contr Pertanto, deve ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti ad ottenere dall l'erogazione diretta o indiretta del trattamento sanitario riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA per il figlio minore . Per_1
Dalle suddette considerazioni discende altresì che spettano ai ricorrenti anche le differenze tra quanto sinora effettivamente versato al centro CABAU dagli stessi per Contr Contr la terapia del figlio e quanto erogato dalla a titolo di rimborso. Contr In definitiva il ricorso merita accoglimento e la va condannata ad erogare il trattamento con metodo ABA di 6 ore settimanali, più 1 di logopedia, in via diretta o in mancanza in via indiretta attraverso il rimborso totale delle spese sostenute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede: • condanna la resistente a erogare in favore del minore
[...]
il trattamento con metodo ABA nella misura di 6 ore Persona_1
settimanali, più 1 di logopedia, da erogarsi in via diretta o in via indiretta mediante rimborso totale dei costi effettivamente sostenuti per tale terapia, nei limiti di validità temporale della prescrizione di prosecuzione di detto trattamento;
• condanna altresì la al pagamento delle differenze tra quanto sinora versato dai ricorrenti per sostenere il costo della terapia ABA presso il centro Cabau e il Contr contributo erogato dalla
• condanna infine la al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 19 settembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)