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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2066/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16121/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259042334081000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2134/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato:
- l'intimazione di pagamento n° 07120259042334081000 di € 163,18 per omesso pagamento del diritto annuale CCIAA 2011 come contestatagli con la cartella n. 07120150026231024000 presuntivamente notificata in data 26.5.2015. Il ricorrente afferma di averne ricevuto notifica a mezzo pec in data 24.9.2025
- Il sollecito di pagamento n. 07120259032535727000 (all.2) emesso dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione in data 29.08.2025 e notificato a mezzo posta in data 16.09.2025 alla cui base v'è sempre, tra i vari titoli richiamati, la cartella prodromica n.07120150026231024000, asseritamente notificata
26/05/2015, relativa a diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio per l'anno 2011
Il ricorrente:
- afferma che ai sensi della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 è stato previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, rientrandovi quindi la cartella prodromica n.07120150026231024000, avente ad oggetto tributi inferiori ad euro mille e compressi tra le annualità dal 2000 al 2015;
- contesta in ogni caso la maturata prescrizione del termine di 24 mesi;
- l'omessa notifica della cartella prodromica 07120150026231024000.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, rilevando la sussistenza della regolare notifica della cartella presupposta e la carenza di legittimazione passiva per la contestata prescrizione, da calcolarsi in ogni caso nel termine di dieci anni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto agli atti non vi è la prova della notifica dell'cartella presupposta ed essendo in ogni caso maturata la prescrizione quinquennale (Cass. 21.7.2022, ord. n. 22897).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate in € 90,00 per la fase di studio, € 53,00 per la fase introduttiva, € 45,00 per la fase istruttoria, € 90,00 per la fase decisionale, per un totale di € 278,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ulteriori accessori con attribuzione in favore all'avv. anticipatario Difensore_1.
Nulla è dovuto a titolo di contributo unificato per assenza della prova del suo avvenuto pagamento
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 278,00 oltre accessori, con attribuzione in favore dell'avv. anticipatario
Difensore_1.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16121/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259042334081000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2134/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato:
- l'intimazione di pagamento n° 07120259042334081000 di € 163,18 per omesso pagamento del diritto annuale CCIAA 2011 come contestatagli con la cartella n. 07120150026231024000 presuntivamente notificata in data 26.5.2015. Il ricorrente afferma di averne ricevuto notifica a mezzo pec in data 24.9.2025
- Il sollecito di pagamento n. 07120259032535727000 (all.2) emesso dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione in data 29.08.2025 e notificato a mezzo posta in data 16.09.2025 alla cui base v'è sempre, tra i vari titoli richiamati, la cartella prodromica n.07120150026231024000, asseritamente notificata
26/05/2015, relativa a diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio per l'anno 2011
Il ricorrente:
- afferma che ai sensi della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 è stato previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, rientrandovi quindi la cartella prodromica n.07120150026231024000, avente ad oggetto tributi inferiori ad euro mille e compressi tra le annualità dal 2000 al 2015;
- contesta in ogni caso la maturata prescrizione del termine di 24 mesi;
- l'omessa notifica della cartella prodromica 07120150026231024000.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, rilevando la sussistenza della regolare notifica della cartella presupposta e la carenza di legittimazione passiva per la contestata prescrizione, da calcolarsi in ogni caso nel termine di dieci anni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto agli atti non vi è la prova della notifica dell'cartella presupposta ed essendo in ogni caso maturata la prescrizione quinquennale (Cass. 21.7.2022, ord. n. 22897).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate in € 90,00 per la fase di studio, € 53,00 per la fase introduttiva, € 45,00 per la fase istruttoria, € 90,00 per la fase decisionale, per un totale di € 278,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ulteriori accessori con attribuzione in favore all'avv. anticipatario Difensore_1.
Nulla è dovuto a titolo di contributo unificato per assenza della prova del suo avvenuto pagamento
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 278,00 oltre accessori, con attribuzione in favore dell'avv. anticipatario
Difensore_1.