Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 5439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5439 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05439/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2025, proposto da SA ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EL AN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (MEF/DAG) prot. n. 125597 del 13 novembre 2024 di assegnazione dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale;
- della nota di convocazione MEF/DAG prot. n. 126151 del 14 novembre 2024, e di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi della ricorrente ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa ES AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, dipendente di ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha impugnato gli esiti dell’interpello avviato con decreto dell’8.07.2024 per la copertura di svariate posizioni dirigenziali di livello non generale disponibili sul territorio, riservato agli idonei di una graduatoria concorsuale già previamente approvata dallo stesso Ministero (che contestualmente è stata oggetto di scorrimento).
2. Nello specifico, da quanto esposto e versato in atti risulta che:
- nel 2021 il Ministero ha bandito un concorso per 38 posti da dirigente di seconda fascia per gli Uffici centrali di Roma (di cui 20 posti profilo A, con funzioni di consulenza studio e ricerca, e 18 posti profilo B, con funzioni istituzionali);
- la ricorrente è risultata idonea non vincitrice per il profilo B, posizionandosi al 26° posto della relativa graduatoria (quindi nell’ottava posizione utile per scorrimento);
- con decreto del 17.03.2023, il MEF ha proceduto ad uno scorrimento per tre posizioni del profilo B, assumendo altrettanti candidati (che, dopo la firma del contratto, hanno partecipato agli interpelli per l’assegnazione delle sedi) e la ricorrente ha dunque acquisito la quinta posizione tra gli idonei;
- con decreto dell’8.07.2024, il MEF ha poi proceduto ad un ulteriore scorrimento, di entrambe le graduatorie: in particolare, la graduatoria A è stata utilizzata per 26 unità e la graduatoria B per 20 unità (ricomprendendo dunque anche la ricorrente);
- nell’occasione, nello stesso decreto dell’8.07.2024 (comunque non impugnato), per l’assegnazione delle sedi il MEF ha previsto una procedura di interpello ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 165/2001, indicando che le assegnazioni sarebbero avvenute “ sulla base della coerenza fra i profili curriculari degli idonei e le competenze delle singole posizioni dirigenziali poste a interpello e dei relativi requisiti, nonché delle preferenze indicate dagli idonei in sede di interpello e del relativo posizionamento nella graduatoria concorsuale ”;
- l’interpello è stato poi avviato con decreto del 23.10.2024 e la ricorrente ha partecipato, indicando, secondo le previsioni del decreto, le proprie esperienze e preferenze (nello specifico, la ricorrente ha indicato le proprie preferenze per una posizione presso il Dipartimento del Tesoro o presso le altre strutture del dicastero operanti nel settore economico-finanziario, ovvero il Dipartimento Finanze, della Ragioneria Generale dello Stato, dell’Economia e del DAG);
- tuttavia, con provvedimento del 13.11.2024 (oggetto di impugnazione) la ricorrente è stata assegnata alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia (indicata quale preferenza n. 32);
- la stessa, ritenendo la decisione illegittima, ha dunque presentato all’Amministrazione istanza di accesso agli atti e di intervento in autotutela e, nelle more, ha deciso di non sottoscrivere il contratto di assunzione nella qualifica dirigenziale e si è rivolta al Tribunale.
3. Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha lamentato:
I –VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3 DELLA LEGGE N.241/1990 E DEI DECRETI MEF/DAGN.71947/2024, DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA, E N.115145/2024 DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI TRASPARENZA SUI CRITERI DI VALUTAZIONE.
II–VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3 DELLA LEGGE N.241/1990, DELL’ART.19 DEL D.LGS.N.165/2001, DEL DECRETO DEL MEF 05/08/2009 E DEL DECRETO MEF/DAGN.161710 DEL 2022 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
4. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in resistenza, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, essendo la ricorrente decaduta dal diritto all’assunzione, per non aver sottoscritto il contratto di lavoro nella data fissata dalla P.A..
5. Alla pubblica udienza dell’11.02.2026, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. in merito al possibile difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, la causa è stata introitata per la decisione.
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Invero, fermo restando che nella fattispecie non è in contestazione il diritto all’assunzione della ricorrente (per essersi la P.A. già determinata in tal senso, tramite lo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei, compresa la ricorrente), il Collegio deve, comunque, rilevare che la questione controversa riguarda il mero conferimento di uno specifico incarico dirigenziale piuttosto che di un altro (da realizzarsi, in concreto, tramite l’assegnazione dei vari neo-assunti presso le molteplici sedi disponibili)
All’uopo l’Amministrazione ha seguito la procedura descritta nell’art. 19, comma 1, D.Lgs. 165/2001, restando irrilevante che essa sia stata deliberata contestualmente alla determinazione di scorrimento delle graduatorie, in quanto in ogni caso non accede alla procedura concorsuale in sé considerata ai fini dell’assunzione, avendo piuttosto la finalità di disciplinare taluni profili organizzativi del rapporto di lavoro (nello specifico, come detto, l’incarico dirigenziale da conferire).
Ciò chiarito, al riguardo si ricorda che l’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, al primo comma, stabilisce che “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 [che riguarda le “ procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ”], incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti . (…)”.
In materia, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente chiarito che sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi compresa la sua cessazione, mentre al Giudice amministrativo sono devolute soltanto quelle attinenti alle procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dalla approvazione della graduatoria (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 8/9/2021, n.6236).
Nel caso di specie, l’oggetto della controversia si colloca nella fase successiva a quella della conclusione della procedura concorsuale, non messa in discussione da nessuna delle parti, trattandosi della fase della stipula del contratto di lavoro, a seguito del non contestato scorrimento della graduatoria a favore della ricorrente.
La questione centrale attiene, quindi, alle ragioni della mancata sottoscrizione del contratto da parte della medesima, legate alla individuazione della sede e ai tempi concessi dall’Amministrazione per la presa delle funzioni.
Non vi sono, dunque, motivi per discostarsi dai precedenti, peraltro recenti, di questo ufficio giudiziario che hanno già affermato che in tali casi non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto la vicenda non riguarda l’accesso alla selezione (che si è già conclusa con l’approvazione della graduatoria), ma si colloca nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro (o della sua mancata instaurazione), il che ricade nella competenza del giudice ordinario (v. da ultimo T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 3/3/2025, n. 4541).
Ed invero, laddove la controversia riguardi la modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria, senza contestare il potere discrezionale dell’Amministrazione di indire nuovi concorsi o di modificare la programmazione assunzionale, il contenzioso riguarda una posizione di diritto soggettivo all'assunzione, devoluta alla giurisdizione ordinaria (v. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 13/03/2025, n. 5289).
7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
8. Sussistono i presupposti, in relazione alla materia oggetto di controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto spettante alla cognizione del Giudice ordinario, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 del c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE TO, Presidente
ES AR, Primo Referendario, Estensore
IA IG, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AR | IE TO |
IL SEGRETARIO