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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 13/03/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00956/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01229/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2025, proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Ignazio Fulvio Mezzina e dall’Avvocato Luca Lubelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Autuori & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Massimo Velli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Partenoil s.r.l., non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza n. 177 del 7 febbraio 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. III, resa tra le parti
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’art. 98 c.p.a.;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Autuori & C. s.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avvocarto Ignazio Fulvio Mezzina e l’Avvocato Antonio Francesco Certomà (per delega dell’Avvocato Massimo Velli)
- ritenuto che l’istanza cautelare dell’Autorità è sorretta dal fumus boni iuris , dato che la sentenza qui impugnata non sembra avere tenuto debitamente conto di quanto questo Consiglio ha già rilevato, in sede di appello cautelare, con l’ordinanza n. 3726 del 10 ottobre 2024;
- considerato che, quanto al periculum in mora , nella comparazione tra gli opposti interessi appare prevalente l’interesse pubblico, che sarebbe irrimediabilmente pregiudicato nelle more del giudizio, ad assicurare la piena e regolare attività del punto di rifornimento di carburante, utilizzato dalla flotta peschereccia di Termoli, da parte della società controinteressata che ha presentato domanda di rilascio della concessione;
- ritenuto infine che, per la complessità della vicenda, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 1229/2025) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 27 maggio 2025.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO