TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2238/2024 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANMARCO Parte_1 C.F._1
SCIOSCIA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Portici (NA), via A. Diaz n. 115
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOEMY RIGHINI Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. ANNA ABDONI ed elettivamente domiciliato nel loro studio a Forlì, corso Giuseppe Mazzini n. 8
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 26.03.2025 e del 28.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 23.10.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: pagina 1 di 3 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ercolano (NA) il 29.11.1999 tra la sig.ra e il sig. , trascritto negli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1 di Ercolano P. 1 S. N. 99 per l'anno 1999 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile – a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria – di procedere alle dovute incombenze ed annotazioni/trascrizioni dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. Con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) nulla prevedersi per la casa coniugale, essendo stata rilasciata;
3) darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, per l'effetto, nulla stabilirsi per l'assegno divorzile in favore dell'una o dell'altra parte;
4) condannare il sig. in caso di opposizione al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del giudizio”. Con decreto emesso in data 05.11.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 13.03.2025. In data 19.11.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Si costituiva in giudizio in data 03.03.2025 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ravenna adito:
1. In via pregiudiziale di rito, convertire il rito da scioglimento giudiziale del matrimonio civile a scioglimento consensuale del matrimonio civile per totale accordo del convenuto Controparte_1 con le conclusioni richieste dalla ricorrente Parte_1
2. In via principale di merito:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ercolano (NA) il 29/11/1999 tra la sig.ra ed il sig. , trascritto negli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1 di Ercolano P. 1 S. N. 99 per l'anno 1999 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile - a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria di procedere alle dovute incombenze ed annotazioni/trascrizioni dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. Con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- nulla prevedersi per la casa coniugale, essendo stata rilasciata;
- darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, per l'effetto, nulla stabilirsi per l'assegno divorzile in favore dell'una o dell'altra parte;
3. In via ulteriormente di rito, sostituire l'udienza precedentemente fissata con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c., al fine di semplificare e snellire al meglio il presente procedimento, tenuto conto inoltre dell'attuale residenza di parte ricorrente per la quale sarebbe dispendioso recarsi presso l'intestato Tribunale;
4. In via ulteriormente di rito subordinata, qualora non sia possibile la sostituzione citata al punto precedente, disporre ex art. 127 bis c.p.c. lo svolgimento dell'udienza da remoto mediante collegamento audiovisivo”. In data 04.03.2025, parte attrice depositava telematicamente foglio contenente le medesime conclusioni sopra riportate. Con ordinanza emessa in data 07.03.2025, il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto e della precisazione di conclusioni congiunte sottoscritte personalmente dalle parti, differiva l'udienza alla data dello 02.04.2025 e ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
pagina 2 di 3 Nelle note scritte depositate rispettivamente nelle date del 26.03.2025 e del 28.03.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente. Con ordinanza emessa in data 26.07.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e meritevole di accoglimento. Il Tribunale di Ravenna ha infatti pronunciato la separazione giudiziale tra le parti con sentenza n. 1067/2003 emessa in data 04.08.2003 e passata in giudicato, come risulta dal certificato di passaggio in giudicato prodotto agli atti. Le parti hanno inoltre confermato negli atti che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi nella procedura di separazione giudiziale. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, le allegazioni contenute negli atti introduttivi e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali delle parti, reputa il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle stesse. Come da espressa richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dalla sig.ra nei confronti del sig. , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...] Controparte_1
(NA) il 23.01.1974, e da nata a Portici (NA) il [...], a [...] in Parte_1 data 29.11.1999 e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 99, parte I, dell'anno 1999, alle condizioni concordate tra le parti riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 01.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2238/2024 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANMARCO Parte_1 C.F._1
SCIOSCIA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Portici (NA), via A. Diaz n. 115
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOEMY RIGHINI Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. ANNA ABDONI ed elettivamente domiciliato nel loro studio a Forlì, corso Giuseppe Mazzini n. 8
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 26.03.2025 e del 28.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 23.10.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: pagina 1 di 3 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ercolano (NA) il 29.11.1999 tra la sig.ra e il sig. , trascritto negli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1 di Ercolano P. 1 S. N. 99 per l'anno 1999 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile – a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria – di procedere alle dovute incombenze ed annotazioni/trascrizioni dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. Con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) nulla prevedersi per la casa coniugale, essendo stata rilasciata;
3) darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, per l'effetto, nulla stabilirsi per l'assegno divorzile in favore dell'una o dell'altra parte;
4) condannare il sig. in caso di opposizione al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del giudizio”. Con decreto emesso in data 05.11.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 13.03.2025. In data 19.11.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Si costituiva in giudizio in data 03.03.2025 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ravenna adito:
1. In via pregiudiziale di rito, convertire il rito da scioglimento giudiziale del matrimonio civile a scioglimento consensuale del matrimonio civile per totale accordo del convenuto Controparte_1 con le conclusioni richieste dalla ricorrente Parte_1
2. In via principale di merito:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ercolano (NA) il 29/11/1999 tra la sig.ra ed il sig. , trascritto negli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1 di Ercolano P. 1 S. N. 99 per l'anno 1999 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile - a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria di procedere alle dovute incombenze ed annotazioni/trascrizioni dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. Con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- nulla prevedersi per la casa coniugale, essendo stata rilasciata;
- darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, per l'effetto, nulla stabilirsi per l'assegno divorzile in favore dell'una o dell'altra parte;
3. In via ulteriormente di rito, sostituire l'udienza precedentemente fissata con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c., al fine di semplificare e snellire al meglio il presente procedimento, tenuto conto inoltre dell'attuale residenza di parte ricorrente per la quale sarebbe dispendioso recarsi presso l'intestato Tribunale;
4. In via ulteriormente di rito subordinata, qualora non sia possibile la sostituzione citata al punto precedente, disporre ex art. 127 bis c.p.c. lo svolgimento dell'udienza da remoto mediante collegamento audiovisivo”. In data 04.03.2025, parte attrice depositava telematicamente foglio contenente le medesime conclusioni sopra riportate. Con ordinanza emessa in data 07.03.2025, il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto e della precisazione di conclusioni congiunte sottoscritte personalmente dalle parti, differiva l'udienza alla data dello 02.04.2025 e ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
pagina 2 di 3 Nelle note scritte depositate rispettivamente nelle date del 26.03.2025 e del 28.03.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente. Con ordinanza emessa in data 26.07.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e meritevole di accoglimento. Il Tribunale di Ravenna ha infatti pronunciato la separazione giudiziale tra le parti con sentenza n. 1067/2003 emessa in data 04.08.2003 e passata in giudicato, come risulta dal certificato di passaggio in giudicato prodotto agli atti. Le parti hanno inoltre confermato negli atti che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi nella procedura di separazione giudiziale. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, le allegazioni contenute negli atti introduttivi e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali delle parti, reputa il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle stesse. Come da espressa richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dalla sig.ra nei confronti del sig. , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...] Controparte_1
(NA) il 23.01.1974, e da nata a Portici (NA) il [...], a [...] in Parte_1 data 29.11.1999 e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 99, parte I, dell'anno 1999, alle condizioni concordate tra le parti riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 01.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 3 di 3