TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg18408 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18408 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. FIORINO MARIA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. FIORINO MARIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/09/2025 Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio Controparte_1
in Napoli il 29/06/2013 e che dalla loro unione nasceva il minore il 27.10.2011, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_1
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso
1 non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, precisando che di fatto il Sig. ha già stabilito la propria Parte_1
residenza in Roma alla via Pallante n. 5, città ove svolge la propria attività lavorativa;
II. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento da parte dell'altro, non sussistendo i presupposti previsti dalla Legge per averne diritto, atteso che entrambi risultano essere economicamente indipendenti;
III. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2
residenza e dimora prevalente presso la madre , in Napoli alla Controparte_1
Via Privata delle Terme n. 14.
IV. L'altro genitore potrà incontrarlo e tenerlo con sé secondo gli accordi che saranno presi tra i coniugi stessi in virtù della residenza del Sig. Parte_2
presso il Comune di Roma e tenendo in debito conto la volontà del
[...]
minore di anni 14. Persona_2
V. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione Per_1
e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
VI. In difetto di accordo tra i coniugi, si seguiranno le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le
2 vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
VII. Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
la somma di Euro 375,00 (Euro trecentosettantacinque/00), Persona_2
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo versamento da effettuarsi su carta POSTEPAY
EVOLUTION intestata alla Sig.ra ed avente il seguente Controparte_1
IBAN 5333 1711 0723 9366.
VIII. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e, comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Tali spese dovranno essere sempre concordate preventivamente a pena di decadenza dal diritto a richiedere il rimborso
e il genitore che sosterrà la spesa dovrà documentarla all'altro mediante apposita ricevuta fiscale;
IX. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente progetti, vacanze pianificate con e per il figlio per dare all'altro il tempo necessario di provvedere ad una adeguata organizzazione;
X. Entrambi i genitori esprimono assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio del figlio minore;
Persona_2
XI. I coniugi dichiarano che con l'esatto adempimento delle condizioni sopra indicate, hanno sistemato ogni pendenza di carattere economico sussistente fra di loro e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di
3 tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.59, Parte_3
parte II, s. C, Sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18408 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. FIORINO MARIA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. FIORINO MARIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/09/2025 Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio Controparte_1
in Napoli il 29/06/2013 e che dalla loro unione nasceva il minore il 27.10.2011, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_1
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso
1 non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, precisando che di fatto il Sig. ha già stabilito la propria Parte_1
residenza in Roma alla via Pallante n. 5, città ove svolge la propria attività lavorativa;
II. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento da parte dell'altro, non sussistendo i presupposti previsti dalla Legge per averne diritto, atteso che entrambi risultano essere economicamente indipendenti;
III. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2
residenza e dimora prevalente presso la madre , in Napoli alla Controparte_1
Via Privata delle Terme n. 14.
IV. L'altro genitore potrà incontrarlo e tenerlo con sé secondo gli accordi che saranno presi tra i coniugi stessi in virtù della residenza del Sig. Parte_2
presso il Comune di Roma e tenendo in debito conto la volontà del
[...]
minore di anni 14. Persona_2
V. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione Per_1
e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
VI. In difetto di accordo tra i coniugi, si seguiranno le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le
2 vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
VII. Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
la somma di Euro 375,00 (Euro trecentosettantacinque/00), Persona_2
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo versamento da effettuarsi su carta POSTEPAY
EVOLUTION intestata alla Sig.ra ed avente il seguente Controparte_1
IBAN 5333 1711 0723 9366.
VIII. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e, comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Tali spese dovranno essere sempre concordate preventivamente a pena di decadenza dal diritto a richiedere il rimborso
e il genitore che sosterrà la spesa dovrà documentarla all'altro mediante apposita ricevuta fiscale;
IX. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente progetti, vacanze pianificate con e per il figlio per dare all'altro il tempo necessario di provvedere ad una adeguata organizzazione;
X. Entrambi i genitori esprimono assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio del figlio minore;
Persona_2
XI. I coniugi dichiarano che con l'esatto adempimento delle condizioni sopra indicate, hanno sistemato ogni pendenza di carattere economico sussistente fra di loro e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di
3 tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.59, Parte_3
parte II, s. C, Sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4 5