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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini all'udienza del 06 NOVEMBRE 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 5052 /2024 R.G.
TRA
, nato il [...] a [...], difeso dall'avv. Antonio Laudando Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 07.07.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di assistenza con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda. All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte.
Ed invero, le doglianze espresse dalla parte ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e percentualistico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica già versata agli atti. Invero le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. (Trib. Roma, sez. lav.,
2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004,
Cass. 7273/2011).
Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, dott.ssa in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente. Persona_1
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerlo, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetto, non invalido ex lege n.
118/1971. In particolare, il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto e ha evidenziato come lo stesso, con riferimento alla documentata patologia cardiaca: risulta essere“ in buon compenso, ha note di ateromasia,, ha pur non gravi fibrosi valvolari ed anomalie delle cavità cardiache pur in presenzadi una funzione globale cardiaca sostanzialmente conservata ma , e soprattutto, soffre di fibrillazione atriale con crisi parossistiche”, quadro morboso collocabile nella II classe NHYA e valutabile con cod. tabellare 6442 -percentuale 41%; l'insufficienza venosa si presenta in assenza di ulcere e complicanze o edemi significativi;
la patologia osteo articolare, valutata unitamente alla obesità, è considerata in “condizioni limite”. Il Ctu ha, altresì, evidenziato, anche in risposta alle osservazioni sollevate da parte ricorrente e contrariamente a quanto si legge in ricorso in opposizione, con riferimento agli esiti ictali - emiparesi, che “il ricorrente, sottoposto ad idonei e precoci interventi di tipo farmacologico, riabilitativo e chirurgico, è guarito senza esiti valutabili”.
Infine, la parte ricorrente non depositando documentazione medica successiva all'espletamento della
CTU, non ha comprovato un significativo peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente così da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che comporti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'assegno mensile di assistenza. CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 6 novembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini all'udienza del 06 NOVEMBRE 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 5052 /2024 R.G.
TRA
, nato il [...] a [...], difeso dall'avv. Antonio Laudando Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 07.07.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di assistenza con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda. All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte.
Ed invero, le doglianze espresse dalla parte ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e percentualistico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica già versata agli atti. Invero le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. (Trib. Roma, sez. lav.,
2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004,
Cass. 7273/2011).
Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, dott.ssa in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente. Persona_1
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerlo, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetto, non invalido ex lege n.
118/1971. In particolare, il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto e ha evidenziato come lo stesso, con riferimento alla documentata patologia cardiaca: risulta essere“ in buon compenso, ha note di ateromasia,, ha pur non gravi fibrosi valvolari ed anomalie delle cavità cardiache pur in presenzadi una funzione globale cardiaca sostanzialmente conservata ma , e soprattutto, soffre di fibrillazione atriale con crisi parossistiche”, quadro morboso collocabile nella II classe NHYA e valutabile con cod. tabellare 6442 -percentuale 41%; l'insufficienza venosa si presenta in assenza di ulcere e complicanze o edemi significativi;
la patologia osteo articolare, valutata unitamente alla obesità, è considerata in “condizioni limite”. Il Ctu ha, altresì, evidenziato, anche in risposta alle osservazioni sollevate da parte ricorrente e contrariamente a quanto si legge in ricorso in opposizione, con riferimento agli esiti ictali - emiparesi, che “il ricorrente, sottoposto ad idonei e precoci interventi di tipo farmacologico, riabilitativo e chirurgico, è guarito senza esiti valutabili”.
Infine, la parte ricorrente non depositando documentazione medica successiva all'espletamento della
CTU, non ha comprovato un significativo peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente così da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che comporti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'assegno mensile di assistenza. CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 6 novembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini