CASS
Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2024, n. 5512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5512 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO ST CE, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/05/2023 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paola DI BE, che ha chiesto l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente alle censure afferenti il mancato esame della documentazione difensiva, dichiarando assorbite le questioni collegate;
lette le conclusioni dei difensori Avv. Fabio Rodolfo FIRCI e Giulia DIENI, che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Sesta sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 826 del 29/11/2022, ha rigettato l'appello proposto da NO AN CO, nella sua veste di Penale Sent. Sez. 2 Num. 5512 Anno 2024 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 03/11/2023 terza interessata, con il quale era stata chiesta la revoca del sequestro preventivo della società SGS s.r.l. emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento del 19/10/2021 in relazione alli imputazione provvisoria - elevata nei confronti del fratello della ricorrente NO UN (ritenuto l'amministratore di fatto della società, pur se formalmente inquadrato come mero dipendente) per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione, turbativa d'asta ed altri reati contro la pubblica amministrazione, nonché altri reati fine, tutti aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa. 2. La Sesta sezione della Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 19 ottobre 2021 rilevando che, ai fini della valutazione richiesta, anche quanto alla configurabilità del periculum in mora, non poteva essere utilizzata una relazione illustrativa che il Giudice per le indagini preliminari aveva richiesto il 12 ottobre 2021 (successivamente alla presentazione della istanza di revoca del sequestro preventivo) agli amministratori giudiziari della società sottoposta a decreto di controllo giudiziario in data 25 marzo 2020 ai sensi - dell'art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2011. La relazione aveva ad oggetto il ruolo svolto dal UN NO e l'acquisizione di tali elementi informativi era avvenuta in violazione del principio della domanda cautelare ex artt. 291, comma 1, 292, comma 1, cod. proc. pen., non potendo il giudice procedere ex officio all'autonoma assunzione di atti di indagine. Anche il Tribunale aveva in parte fondato la sua decisione sulla base di atti che il giudice di prima istanza non era legittimato ad assumere di sua iniziativa. Tenuto conto della possibilità per il terzo interessato di dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e la necessità di motivare anche nella materia indagata quanto al periculum in mora (in considerazione delle ragioni che autorizzano l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio), veniva disposto l'annullamento sul punto per nuovo giudizio. 3. NO AN CO ha quindi proposto ricorso per cassazione con due distinti ricorsi presentati dai suoi difensori, datati 25/06/2023 e 26/06/2023, - con motivi in gran parte sovrapponibili, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Ricorso 25/06/2023. 4.1. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inesistenza della motivazione in ordine alla titolarità effettiva della SGS s.r.l. in capo alla NO AN CO;
il wth Tribunale non si è uniformato ai principi evidenziati dalla Corte di cassazione e non ha in alcun modo motivato in ordine alle deduzioni difensive, che evidenziavano l'effettiva titolarità in capo alla ricorrente del bene sequestrato. Il Tribunale, in violazione del dictum della sesta sezione, provvedeva a far rientrare in giudizio la documentazione che era stata precedentemente esclusa, attesa la produzione in sede di rinvio da parte del Pubblico ministero della nota 29/21 del 18/10/2021, oltre ad ulteriore nota 32/2021 del 25/10/2021 degli amministratori giudiziari. Tali note non potevano essere considerate atti d'indagine ed erano affette da inutilizzabilità patologica, in alcun modo sanabile. È stata omessa la considerazione del ruolo effettivo svolto dalla ricorrente e non si è in alcun modo considerata la circostanza che la società in questione risultava sottoposta alla misura del controllo giudiziario dal 25/03/2020 (misura poi prorogata di un anno in data 17/03/2021). La difesa ha, inoltre, rilevato come si debba considerare inutile la defatigante elencazione dei reati e condotte contestati al NO UN;
il Tribunale si è limitato, infatti, ad una mera operazione di copia incolla rispetto a diverse e distinte ordinanze cautelari. 4.2. Violazione di legge e violazione di norme processuali, nonché vizio della motivazione per inesistenza della stessa quanto alla insussistenza del fumus commissi delicti e insussistenza del periculum in mora, con riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen. e 322-ter e 240 cod. pen. L'onere di allegazione del terzo si deve intendere limitato agli elementi dai quali desumere la sua esclusiva titolarità del bene, sicché una volta che questo onere sia stato assolto il sequestro non può che essere revocato. La pubblica accusa avrebbe dovuto provare la ricorrenza di situazioni attestanti la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene al fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al soggetto indagato. Le relazioni prodotte dal Pubblico ministero non potevano essere acquisite, non integrando nuovi elementi probatori rilevanti per la decisione, così come l'interrogatorio del NO e la sua denuncia, questi ultimi documenti già, tra l'altro, acquisiti in sede di appello. Al contrario, la ricorrente aveva allegato ampia documentazione dalla quale desumere l'esclusiva ed effettiva titolarità della società in capo alla stessa (visura camerale del 11/10/2021, verbale di incontro con gli amministratori giudiziari del 11/10/2021, allegazione di tutte le relazioni, e non solo due come affermato dal Tribunale, contenute in un cd "non correttamente visionato probabilmente", del dottor Febert, amministratore giudiziario durante il periodo del controllo giudiziario nei diciotto mesi antecedenti il sequestro). 5. Ricorso 26/06/2023. 5.1. Con motivo sostanzialmente sovrapponibile a quello enunciato al §4.1. è stata dedotta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione íw all'utilizzabilità della relazione degli amministratori giudiziari ai fini della valutazione della posizione del NO UN in seno alla SGS s.r.l. 5.2. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già richiamate al § 4.1. è stata dedotta l'inesistenza della motivazione in ordine all'inammissibilità ed inutilizzabilità delle note degli amministratori giudiziari n. 29 e 32 del 2021. Tali note si basavano su dichiarazioni verbali che i dipendenti della società avevano reso e che erano state oggetto di interpretazione da parte degli amministratori, con violazione del diritto di difesa, essendo state acquisite dichiarazioni de relato poste in essere da soggetti non titolari di poteri di indagine. 5.3. Inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inesistenza della motivazione in ordine alla titolarità effettiva della SGS s.r.l. in capo alla ricorrente, con argomentazioni sovrapponibili a quelle già enunciate al §4.1., anche quanto alla articolazione dell'onere della prova ed alla produzione di documentazione da parte della NO, in relazione alla quale risultava omessa la considerazione di ben quattro relazioni bimestrali del Dott. Febert e la relazione di scadenza annuale di cui al doc. 18, allegato all'istanza di revoca. La difesa ha inoltre osservato che anche le considerazioni rese quanto agli incontri con gli amministratori giudiziari si devono considerare apodittiche e insignificanti a fronte del richiamo alle emergenze passate in rassegna;
la lettura effettuata dal Tribunale si deve ritenere "sommaria e superficiale", con particolare riferimento alla relazione dell'amministratore giudiziario nominato nel procedimento ex art. 34-bis del d.lgs. n. 150 del 2011. La difesa ha richiamato, in termini sovrapponibili al ricorso di cui al §4, il decreto del 22/03/2021 del Tribunale di Reggio Calabria. Allo stesso modo si doveva ritenere perplessa e obiettivamente incomprensibile la motivazione dove si dava atto della denuncia del NO per delitti di lesioni e violenza privata in danno di un dipendente della SGS s.r.I., fatto in occasione del quale il NO si qualificava quale legale rappresentante della società, pur in assenza di cariche formali. 5.4. Violazione di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, con violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 322-ter e 240 cod. pen. Il Tribunale ha motivato in modo apodittico. 6. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente alle censure afferenti il mancato esame della documentazione difensiva, dichiarando assorbite le questioni collegate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e in parte non consentiti, oltre che generici. 2. Il Tribunale di Reggio Calabria, con motivazione ampia, logicamente articolata e priva di aporie, ha affrontato il nuovo giudizio nel pieno rispetto del perimetro delibativo indicato dalla Sesta sezione di questa Corte in sede di annullamento con rinvio. 3. Preliminarmente si deve ribadire che il terzo interessato può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv.276700-01). Dunque, non può essere contestata l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente essere dedotta la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 16974 del 13/08/2008, Pulignano;
Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016, Paolini;
Sez. 6, n. 21966 del 12/05/2016, Gaetani;
Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01; Sez. 3, n.15139 del 20/02/2019, Organo). La Sesta sezione aveva evidenziato (§2) elementi di criticità nel provvedimento, impugnato ed annullato, che sono stati puntualmente affrontati e considerati dal giudice in sede di rinvio. Con una motivazione approfondita, basata sulla considerazione di una complessità di elementi dati e riscontrati specificamente, è stato affrontato il tema relativo all'effettiva riferibilità o meno della società SGS s.r.l. alla ricorrente e non al fratello UN (indagato per una serie di reati come sopra evidenziato), oltre alla ricorrenza di un evidente periculum correlato alla disponibilità di tale bene in sequestro, quale strumento evidentemente utile e collegato alla commissione di reati. 3.1. I motivi di cui al § 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 5.3. dei due ricorsi presentati in data 25 e 26 giugno 2023 possono essere trattati congiuntamente in quanto del tutto sovrapponibili. La ricorrente ha contestato la considerazione da parte del Tribunale delle relazioni n. 29 e 32 del 2021, sostenendo che tale documentazione è inutilizzabile. La censura è manifestamente infondata. Tale documentazione è stata, difatti, regolarmente acquisita in sede di rinvio ad esito della legittima produzione da parte del Pubblico ministero procedente, in applicazione del principio di diritto, correttamente evocato anche dal Procuratore generale, secondo il quale nel giudizio cautelare di rinvio possono essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli quanto sfavorevoli all'imputato, sempre che sia stato rispettato il contraddittorio tra le parti ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento. I documenti in questione erano, dunque, stati acquisiti in violazione del principio it, del contradditorio, perché sopravvenuti ed acquisiti dal G.i.p. al di fuori dei poteri allo stesso riferibili, come esplicato dalla decisione di annullamento. In sede di rinvio sono stati invece prodotti nell'ambito delle proprie prerogative dal Pubblico ministero ed ampiamente considerati e contestati dalla ricorrente nell'esercizio di un completo diritto di difesa (Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, Lacatus, Rv.285159-01, Sez. 2, n. 15757 del 01/04/2011, Crea, Rv. 249939-01). Questa -- Corte ha sul punto chiarito, con principio applicabile anche al caso in esame, che l'art.627 cod. proc. pen. stabilisce la regola di carattere generale, secondo cui il giudice esercita gli stessi poteri conferiti all'organo giurisdizionale, il cui provvedimento è stato annullato in sede di legittimità, sicché, essendo questa disciplina applicabile anche nel procedimento incidentale, il pubblico ministero e l'indagato (così come il terzo interessato nell'ambito delle sue prerogative), possono depositare atti non trasmessi nel precedente giudizio (Sez. 3, n. 3353 del 03/10/1996, Maggio, Rv.276708-01). Il Tribunale ha, dunque, affrontato l'esame del punto della prima decisione attinto da annullamento, prendendo in considerazione in modo completo le allegazioni delle parti. Né tali documenti, oggetto della principale contestazione della ricorrente, si possono ritenere inutilizzabili, come sostenuto dalla difesa. Questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, applicabile anche al caso concreto - in valutazione, che in tema di sequestro preventivo ai fini della valutazione in ordine al fumus del reato ipotizzato è utilizzabile la relazione dell'amministratore giudiziario e le informazioni ivi contenute, non essendo dalla legge previsto alcun divieto in ordine al loro utilizzo in sede cautelare (Sez. 2, n. 48627 del 15/10/2019, Vasta, Rv. 277782-01). In tal senso, si è chiarito che, in sede di riesame di provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice può attribuire rilievo, nella considerazione del fumus, a qualsiasi elemento legittimamente acquisito al fascicolo processuale, tra cui, a seguito della produzione del pubblico ministero, la relazione dell'amministratore giudiziario. In tal senso si deve affermare che, per il principio del libero convincimento del giudice, a cui è ispirato il processo penale, deve ritenersi utilizzabile per la ricerca della verità qualsiasi elemento di prova non espressamente vietato dalla legge e che, ritualmente acquisito al processo e portato a conoscenza dell'imputato, abbia in sé l'attitudine secondo le comuni regole di logica e di esperienza, a dimostrare l'esistenza del fatto e la responsabilità del suo autore. _ A maggior ragione tale documentazione, proprio per la sua natura, per la qualificata provenienza, per la riferibilità alla procedura di controllo giudiziario (tra l'altro più volte evocata, nel caso concreto, a proprio favore dalla NO) potrà avere rilievo nel considerare la relazione di eventuale vicinanza e di esclusività o meno, affermata dal terzo estraneo rispetto al provvedimento di sequestro. Il VI ) Tribunale ha sul punto adeguatamente motivato, in modo argomentato, e la motivazione non può dirsi né apparente, né mancante, non ricorrendo, conseguentemente, l'evocata violazione di legge. La ricostruzione fornita, con il richiamo ad una serie di elementi estremamente significativi quanto alla diretta riferibilità del bene sequestrato al fratello della ricorrente, nonostante la formale carica dalla stessa rivestita, si basa tra l'altro su una pluralità di elementi, tra i quali anche tali relazioni, con contenuto evidentemente chiarificatore rispetto all'insieme di dati di contesto evidenziati, ma di portata non esclusiva o risolutiva, per cui le stesse, pur essendo rilevanti, non rappresentano l'unico e determinante elemento preso in considerazione dal giudice del rinvio nell'ambito dei propri poteri valutativi nell'ambito del perimetro delibativo indicato dalla decisione di annullamento. In altri termini, occorre rilevare come il terzo estraneo non si sia confrontato effettivamente con la motivazione del Tribunale, non potendosi prescindere, nell'ambito di tale articolata motivazione, dai dati di contesto nell'ambito dei quali maturava l'imputazione provvisoria, risolvendosi la critica al provvedimento in una lettura parcellizzata ed alternativa dell'insieme degli elementi evidenziati e, conseguentemente, in una critica generica, in mancanza di reale confronto con gli argomenti utilizzati, limitandosi la doglianza ad una considerazione di superficialità e non condivisibilità delle conclusioni raggiunte. Occorre sul punto osservare che il Tribunale, ad esito delle allegazioni della pubblica accusa, ha ampiamente ricostruito la storia sociale della SGS s.r.I., evidenziandone il carattere estremamente significativo, le modifiche della forma societaria e dei soggetti formalmente impegnati nella stessa a seguito della effettiva emersione di un rischio di sequestro e di applicazione di misure di prevenzione, con coinvolgimento di persone fidate, con diretto legame parentale con il NO UN, ovvero la madre e la sorella, in assenza di competenze specifiche delle stesse nella gestione aziendale di riferimento o di pregresse esperienze alle stesse riferibili nel campo imprenditoriale caratterizzante l'attività della società in questione. In particolare, è stato richiamato: - il contesto nell'ambito del quale maturavano le imputazioni nei confronti del NO UN (pag.2 e seg.), da riferire ad una attività imprenditoriale particolarmente qualificata ed articolata (gestione mediante appalti e gare pubbliche di servizi di supporto e logistica per la sanità pubblica ed Asl varie della Regione Calabria, mediante accordi di cartello tra diversi soggetti interessati, con realizzazione di cospicue attività corruttive e di turbativa ex art. 553 cod. pen.); - il periodo temporale, particolarmente ampio, durante il quale si ponevano in essere tali complesse attività illecite, gestite costantemente dal NO UN in assenza di qualsiasi coinvolgimento della sorella, seppure in un contesto plurisoggettivo organizzato;
- il ruolo di amministratore unico del NO sino al 2012, il subentro della madre e della sorella in epoca 2013, la cui ragione veniva esplicata in considerazione di diverse captazioni e sulla base delle dichiarazioni dello stesso NO in sede di interrogatorio;
- l'assenza di competenza e di cognizioni tecniche della madre e della sorella del NO UN, compensata dalla presenza costante dello stesso, che era solito partecipare in modo costante alla vita della società, formalmente quale dipendente sino al 2019, ma di fatto con funzioni di vertice e direttive, con una serie di ulteriori significative attività a carattere organizzativo e risolutivo nell'interesse della azienda di sua creazione (tra le quali anche la denuncia evocata dalla difesa) sino all'epoca del sequestro della SGS s.r.I.; - la portata estremamente significativa, ampiamente considerata con motivazione che non si presta a censure in questa sede, del verbale di interrogatorio del 20 settembre 2021. Dalla motivazione emerge, oltre alla ricostruzione sopra evidenziata, la particolare pregnanza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio (pag. 19 e seg.), le caratteristiche evidenziate dallo stesso NO quanto alla dismissione delle sue quote in quanto destinatario di interdittive antimafia, il suo costante ruolo propulsivo, anche quanto alla gara vinta dalla associazione temporanea di imprese Helios;
la modalità di porsi dello stesso sia nei confronti dei dipendenti, che all'esterno nel denunciare e criticare la gestione della SGS s.r.I., con presenza stabile all'interno della azienda e presentazione di denuncia, in data 10 gennaio 2022, che si caratterizzava per avere aspramente censurato le scelte gestionali degli amministratori. In tale contesto ricostruttivo è stata anche presa in considerazione la produzione difensiva e ne è stata valutata portata e rilevanza, senza ritenerla risolutiva, con motivazione chiara e logicamente articolata (pag. 20 e seg.). Con tale motivazione la ricorrente non si confronta. Né sono effettivamente stati allegati dalla NO concreti ed oggettivi elementi fattuali in senso contrario, essendosi la stessa limitata a contestare _____ l'insieme di dati concreti ed obiettivamente riscontrabili presi in considerazione dal Tribunale, ed avendo sostenuto l'effettiva ricorrenza di una propria competenza tecnica o proprio positivo coinvolgimento solo sulla base del confronto con la procedura di controllo. Questi elementi sono stati ritenuti oggettivamente neutri dal Tribunale, in modo argomentato che non si presta a censure in questa sede. Nella decisione si è in concreto sottolineata, in modo logico, la non significatività di tali dati quanto alla asserita piena riferibilità del bene, in modo esclusivo, alla ricorrente. Anche le altre censure articolate, quanto alla mancata considerazione da parte del Tribunale di tutta la documentazione prodotta ed allegata, asseritamente, dalla difesa, sono manifestamente infondate. A In tal senso, occorre osservare che degli elementi di decisa genericità sul punto emergevano già dalla articolazione del motivo di ricorso del 25/06/2023, nell'ambito del quale è stata richiamata la documentazione e l'inadempimento ai propri doveri di verifica da parte del Tribunale, che avrebbe affrontato l'allegazione difensiva sulla base di "cd non correttamente visionato probabilmente". Tuttavia, occorre considerare che, già al momento dell'introduzione della doglianza in questione dinnanzi al Tribunale, il motivo si caratterizzava per una sua generica formulazione, atteso che nell'indice del ricorso relativo alla richiesta di revoca, quanto al n.18 mancava qualsiasi specifica indicazione della documentazione allegata. Non viene, dunque, realizzata un'allegazione specifica dei documenti citati ed effettivamente è emerso che - sulla base della consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio denunciato - il cd, che avrebbe dovuto contenere un non meglio precisato numero di relazioni non prese in considerazione dal Tribunale, è risultato del tutto illeggibile. Ne consegue che il motivo sul punto si presenta del tutto generico nella sua articolazione, oltre che manifestamente infondato, avendo il Tribunale richiamato la documentazione effettivamente presente agli atti, con specifica indicazione e considerazione della stessa. All'evidenza non poteva essere citata documentazione che non solo non è stata effettivamente prodotta in formato leggibile e acquisito senza incertezze, ma neanche indicata specificamente nell'allegato richiamato dalla istanza di revoca. 3.2 Anche l'ultimo motivo proposto al §4.4. è manifestamente infondato, oltre che non consentito, attesa la presenza esplicita di motivazione in ordine al tema devoluto del periculum, affrontato dal Tribunale in modo analitico, evidenziando la ricorrenza di strumentalità della società in sequestro rispetto alla commissione dei reati oggetto di imputazione provvisoria, da riferire all'attualità, attese le condotte tenute dal NO, i dati allegati in tal senso, e la mancanza di elementi in senso contrario e risolutivi da parte della odierna ricorrente (pag. 21 e seg.), sicché l'argomentazione difensiva si connota per essere generica e non correlata al contenuto esplicito dell'ordinanza sul punto e certamente non può dirsi che la motivazione sia del tutto apparente, come lamentato in ricorso. È stata, difatti, ampiamente richiamata l'attività caratterizzante la società in questione, l'infiltrazione nel comparto di riferimento nell'ambito del quale venivano elevate le imputazioni provvisorie, la possibile protrazione della strumentale utilizzazione dei beni riferibili a tale società per agevolare la commissione di reati di analoga natura, in presenza di cointeressenze esplicitate dalle significative cessioni reciproche di quote sociali tra la ricorrente e il fratello in presenza di una costante e significativa gestione di fatto del NO UN quanto agli interessi della società, in assenza di significativi elementi concreti e fattuali che, sulla base di massime di esperienza, possano portare e riscontrare un ruolo autonomo, risolutivo ed esclusivo della terza interessata. 4. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paola DI BE, che ha chiesto l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente alle censure afferenti il mancato esame della documentazione difensiva, dichiarando assorbite le questioni collegate;
lette le conclusioni dei difensori Avv. Fabio Rodolfo FIRCI e Giulia DIENI, che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Sesta sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 826 del 29/11/2022, ha rigettato l'appello proposto da NO AN CO, nella sua veste di Penale Sent. Sez. 2 Num. 5512 Anno 2024 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 03/11/2023 terza interessata, con il quale era stata chiesta la revoca del sequestro preventivo della società SGS s.r.l. emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento del 19/10/2021 in relazione alli imputazione provvisoria - elevata nei confronti del fratello della ricorrente NO UN (ritenuto l'amministratore di fatto della società, pur se formalmente inquadrato come mero dipendente) per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione, turbativa d'asta ed altri reati contro la pubblica amministrazione, nonché altri reati fine, tutti aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa. 2. La Sesta sezione della Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 19 ottobre 2021 rilevando che, ai fini della valutazione richiesta, anche quanto alla configurabilità del periculum in mora, non poteva essere utilizzata una relazione illustrativa che il Giudice per le indagini preliminari aveva richiesto il 12 ottobre 2021 (successivamente alla presentazione della istanza di revoca del sequestro preventivo) agli amministratori giudiziari della società sottoposta a decreto di controllo giudiziario in data 25 marzo 2020 ai sensi - dell'art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2011. La relazione aveva ad oggetto il ruolo svolto dal UN NO e l'acquisizione di tali elementi informativi era avvenuta in violazione del principio della domanda cautelare ex artt. 291, comma 1, 292, comma 1, cod. proc. pen., non potendo il giudice procedere ex officio all'autonoma assunzione di atti di indagine. Anche il Tribunale aveva in parte fondato la sua decisione sulla base di atti che il giudice di prima istanza non era legittimato ad assumere di sua iniziativa. Tenuto conto della possibilità per il terzo interessato di dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e la necessità di motivare anche nella materia indagata quanto al periculum in mora (in considerazione delle ragioni che autorizzano l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio), veniva disposto l'annullamento sul punto per nuovo giudizio. 3. NO AN CO ha quindi proposto ricorso per cassazione con due distinti ricorsi presentati dai suoi difensori, datati 25/06/2023 e 26/06/2023, - con motivi in gran parte sovrapponibili, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Ricorso 25/06/2023. 4.1. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inesistenza della motivazione in ordine alla titolarità effettiva della SGS s.r.l. in capo alla NO AN CO;
il wth Tribunale non si è uniformato ai principi evidenziati dalla Corte di cassazione e non ha in alcun modo motivato in ordine alle deduzioni difensive, che evidenziavano l'effettiva titolarità in capo alla ricorrente del bene sequestrato. Il Tribunale, in violazione del dictum della sesta sezione, provvedeva a far rientrare in giudizio la documentazione che era stata precedentemente esclusa, attesa la produzione in sede di rinvio da parte del Pubblico ministero della nota 29/21 del 18/10/2021, oltre ad ulteriore nota 32/2021 del 25/10/2021 degli amministratori giudiziari. Tali note non potevano essere considerate atti d'indagine ed erano affette da inutilizzabilità patologica, in alcun modo sanabile. È stata omessa la considerazione del ruolo effettivo svolto dalla ricorrente e non si è in alcun modo considerata la circostanza che la società in questione risultava sottoposta alla misura del controllo giudiziario dal 25/03/2020 (misura poi prorogata di un anno in data 17/03/2021). La difesa ha, inoltre, rilevato come si debba considerare inutile la defatigante elencazione dei reati e condotte contestati al NO UN;
il Tribunale si è limitato, infatti, ad una mera operazione di copia incolla rispetto a diverse e distinte ordinanze cautelari. 4.2. Violazione di legge e violazione di norme processuali, nonché vizio della motivazione per inesistenza della stessa quanto alla insussistenza del fumus commissi delicti e insussistenza del periculum in mora, con riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen. e 322-ter e 240 cod. pen. L'onere di allegazione del terzo si deve intendere limitato agli elementi dai quali desumere la sua esclusiva titolarità del bene, sicché una volta che questo onere sia stato assolto il sequestro non può che essere revocato. La pubblica accusa avrebbe dovuto provare la ricorrenza di situazioni attestanti la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene al fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al soggetto indagato. Le relazioni prodotte dal Pubblico ministero non potevano essere acquisite, non integrando nuovi elementi probatori rilevanti per la decisione, così come l'interrogatorio del NO e la sua denuncia, questi ultimi documenti già, tra l'altro, acquisiti in sede di appello. Al contrario, la ricorrente aveva allegato ampia documentazione dalla quale desumere l'esclusiva ed effettiva titolarità della società in capo alla stessa (visura camerale del 11/10/2021, verbale di incontro con gli amministratori giudiziari del 11/10/2021, allegazione di tutte le relazioni, e non solo due come affermato dal Tribunale, contenute in un cd "non correttamente visionato probabilmente", del dottor Febert, amministratore giudiziario durante il periodo del controllo giudiziario nei diciotto mesi antecedenti il sequestro). 5. Ricorso 26/06/2023. 5.1. Con motivo sostanzialmente sovrapponibile a quello enunciato al §4.1. è stata dedotta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione íw all'utilizzabilità della relazione degli amministratori giudiziari ai fini della valutazione della posizione del NO UN in seno alla SGS s.r.l. 5.2. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già richiamate al § 4.1. è stata dedotta l'inesistenza della motivazione in ordine all'inammissibilità ed inutilizzabilità delle note degli amministratori giudiziari n. 29 e 32 del 2021. Tali note si basavano su dichiarazioni verbali che i dipendenti della società avevano reso e che erano state oggetto di interpretazione da parte degli amministratori, con violazione del diritto di difesa, essendo state acquisite dichiarazioni de relato poste in essere da soggetti non titolari di poteri di indagine. 5.3. Inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inesistenza della motivazione in ordine alla titolarità effettiva della SGS s.r.l. in capo alla ricorrente, con argomentazioni sovrapponibili a quelle già enunciate al §4.1., anche quanto alla articolazione dell'onere della prova ed alla produzione di documentazione da parte della NO, in relazione alla quale risultava omessa la considerazione di ben quattro relazioni bimestrali del Dott. Febert e la relazione di scadenza annuale di cui al doc. 18, allegato all'istanza di revoca. La difesa ha inoltre osservato che anche le considerazioni rese quanto agli incontri con gli amministratori giudiziari si devono considerare apodittiche e insignificanti a fronte del richiamo alle emergenze passate in rassegna;
la lettura effettuata dal Tribunale si deve ritenere "sommaria e superficiale", con particolare riferimento alla relazione dell'amministratore giudiziario nominato nel procedimento ex art. 34-bis del d.lgs. n. 150 del 2011. La difesa ha richiamato, in termini sovrapponibili al ricorso di cui al §4, il decreto del 22/03/2021 del Tribunale di Reggio Calabria. Allo stesso modo si doveva ritenere perplessa e obiettivamente incomprensibile la motivazione dove si dava atto della denuncia del NO per delitti di lesioni e violenza privata in danno di un dipendente della SGS s.r.I., fatto in occasione del quale il NO si qualificava quale legale rappresentante della società, pur in assenza di cariche formali. 5.4. Violazione di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, con violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 322-ter e 240 cod. pen. Il Tribunale ha motivato in modo apodittico. 6. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente alle censure afferenti il mancato esame della documentazione difensiva, dichiarando assorbite le questioni collegate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e in parte non consentiti, oltre che generici. 2. Il Tribunale di Reggio Calabria, con motivazione ampia, logicamente articolata e priva di aporie, ha affrontato il nuovo giudizio nel pieno rispetto del perimetro delibativo indicato dalla Sesta sezione di questa Corte in sede di annullamento con rinvio. 3. Preliminarmente si deve ribadire che il terzo interessato può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv.276700-01). Dunque, non può essere contestata l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente essere dedotta la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 16974 del 13/08/2008, Pulignano;
Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016, Paolini;
Sez. 6, n. 21966 del 12/05/2016, Gaetani;
Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01; Sez. 3, n.15139 del 20/02/2019, Organo). La Sesta sezione aveva evidenziato (§2) elementi di criticità nel provvedimento, impugnato ed annullato, che sono stati puntualmente affrontati e considerati dal giudice in sede di rinvio. Con una motivazione approfondita, basata sulla considerazione di una complessità di elementi dati e riscontrati specificamente, è stato affrontato il tema relativo all'effettiva riferibilità o meno della società SGS s.r.l. alla ricorrente e non al fratello UN (indagato per una serie di reati come sopra evidenziato), oltre alla ricorrenza di un evidente periculum correlato alla disponibilità di tale bene in sequestro, quale strumento evidentemente utile e collegato alla commissione di reati. 3.1. I motivi di cui al § 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 5.3. dei due ricorsi presentati in data 25 e 26 giugno 2023 possono essere trattati congiuntamente in quanto del tutto sovrapponibili. La ricorrente ha contestato la considerazione da parte del Tribunale delle relazioni n. 29 e 32 del 2021, sostenendo che tale documentazione è inutilizzabile. La censura è manifestamente infondata. Tale documentazione è stata, difatti, regolarmente acquisita in sede di rinvio ad esito della legittima produzione da parte del Pubblico ministero procedente, in applicazione del principio di diritto, correttamente evocato anche dal Procuratore generale, secondo il quale nel giudizio cautelare di rinvio possono essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli quanto sfavorevoli all'imputato, sempre che sia stato rispettato il contraddittorio tra le parti ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento. I documenti in questione erano, dunque, stati acquisiti in violazione del principio it, del contradditorio, perché sopravvenuti ed acquisiti dal G.i.p. al di fuori dei poteri allo stesso riferibili, come esplicato dalla decisione di annullamento. In sede di rinvio sono stati invece prodotti nell'ambito delle proprie prerogative dal Pubblico ministero ed ampiamente considerati e contestati dalla ricorrente nell'esercizio di un completo diritto di difesa (Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, Lacatus, Rv.285159-01, Sez. 2, n. 15757 del 01/04/2011, Crea, Rv. 249939-01). Questa -- Corte ha sul punto chiarito, con principio applicabile anche al caso in esame, che l'art.627 cod. proc. pen. stabilisce la regola di carattere generale, secondo cui il giudice esercita gli stessi poteri conferiti all'organo giurisdizionale, il cui provvedimento è stato annullato in sede di legittimità, sicché, essendo questa disciplina applicabile anche nel procedimento incidentale, il pubblico ministero e l'indagato (così come il terzo interessato nell'ambito delle sue prerogative), possono depositare atti non trasmessi nel precedente giudizio (Sez. 3, n. 3353 del 03/10/1996, Maggio, Rv.276708-01). Il Tribunale ha, dunque, affrontato l'esame del punto della prima decisione attinto da annullamento, prendendo in considerazione in modo completo le allegazioni delle parti. Né tali documenti, oggetto della principale contestazione della ricorrente, si possono ritenere inutilizzabili, come sostenuto dalla difesa. Questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, applicabile anche al caso concreto - in valutazione, che in tema di sequestro preventivo ai fini della valutazione in ordine al fumus del reato ipotizzato è utilizzabile la relazione dell'amministratore giudiziario e le informazioni ivi contenute, non essendo dalla legge previsto alcun divieto in ordine al loro utilizzo in sede cautelare (Sez. 2, n. 48627 del 15/10/2019, Vasta, Rv. 277782-01). In tal senso, si è chiarito che, in sede di riesame di provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice può attribuire rilievo, nella considerazione del fumus, a qualsiasi elemento legittimamente acquisito al fascicolo processuale, tra cui, a seguito della produzione del pubblico ministero, la relazione dell'amministratore giudiziario. In tal senso si deve affermare che, per il principio del libero convincimento del giudice, a cui è ispirato il processo penale, deve ritenersi utilizzabile per la ricerca della verità qualsiasi elemento di prova non espressamente vietato dalla legge e che, ritualmente acquisito al processo e portato a conoscenza dell'imputato, abbia in sé l'attitudine secondo le comuni regole di logica e di esperienza, a dimostrare l'esistenza del fatto e la responsabilità del suo autore. _ A maggior ragione tale documentazione, proprio per la sua natura, per la qualificata provenienza, per la riferibilità alla procedura di controllo giudiziario (tra l'altro più volte evocata, nel caso concreto, a proprio favore dalla NO) potrà avere rilievo nel considerare la relazione di eventuale vicinanza e di esclusività o meno, affermata dal terzo estraneo rispetto al provvedimento di sequestro. Il VI ) Tribunale ha sul punto adeguatamente motivato, in modo argomentato, e la motivazione non può dirsi né apparente, né mancante, non ricorrendo, conseguentemente, l'evocata violazione di legge. La ricostruzione fornita, con il richiamo ad una serie di elementi estremamente significativi quanto alla diretta riferibilità del bene sequestrato al fratello della ricorrente, nonostante la formale carica dalla stessa rivestita, si basa tra l'altro su una pluralità di elementi, tra i quali anche tali relazioni, con contenuto evidentemente chiarificatore rispetto all'insieme di dati di contesto evidenziati, ma di portata non esclusiva o risolutiva, per cui le stesse, pur essendo rilevanti, non rappresentano l'unico e determinante elemento preso in considerazione dal giudice del rinvio nell'ambito dei propri poteri valutativi nell'ambito del perimetro delibativo indicato dalla decisione di annullamento. In altri termini, occorre rilevare come il terzo estraneo non si sia confrontato effettivamente con la motivazione del Tribunale, non potendosi prescindere, nell'ambito di tale articolata motivazione, dai dati di contesto nell'ambito dei quali maturava l'imputazione provvisoria, risolvendosi la critica al provvedimento in una lettura parcellizzata ed alternativa dell'insieme degli elementi evidenziati e, conseguentemente, in una critica generica, in mancanza di reale confronto con gli argomenti utilizzati, limitandosi la doglianza ad una considerazione di superficialità e non condivisibilità delle conclusioni raggiunte. Occorre sul punto osservare che il Tribunale, ad esito delle allegazioni della pubblica accusa, ha ampiamente ricostruito la storia sociale della SGS s.r.I., evidenziandone il carattere estremamente significativo, le modifiche della forma societaria e dei soggetti formalmente impegnati nella stessa a seguito della effettiva emersione di un rischio di sequestro e di applicazione di misure di prevenzione, con coinvolgimento di persone fidate, con diretto legame parentale con il NO UN, ovvero la madre e la sorella, in assenza di competenze specifiche delle stesse nella gestione aziendale di riferimento o di pregresse esperienze alle stesse riferibili nel campo imprenditoriale caratterizzante l'attività della società in questione. In particolare, è stato richiamato: - il contesto nell'ambito del quale maturavano le imputazioni nei confronti del NO UN (pag.2 e seg.), da riferire ad una attività imprenditoriale particolarmente qualificata ed articolata (gestione mediante appalti e gare pubbliche di servizi di supporto e logistica per la sanità pubblica ed Asl varie della Regione Calabria, mediante accordi di cartello tra diversi soggetti interessati, con realizzazione di cospicue attività corruttive e di turbativa ex art. 553 cod. pen.); - il periodo temporale, particolarmente ampio, durante il quale si ponevano in essere tali complesse attività illecite, gestite costantemente dal NO UN in assenza di qualsiasi coinvolgimento della sorella, seppure in un contesto plurisoggettivo organizzato;
- il ruolo di amministratore unico del NO sino al 2012, il subentro della madre e della sorella in epoca 2013, la cui ragione veniva esplicata in considerazione di diverse captazioni e sulla base delle dichiarazioni dello stesso NO in sede di interrogatorio;
- l'assenza di competenza e di cognizioni tecniche della madre e della sorella del NO UN, compensata dalla presenza costante dello stesso, che era solito partecipare in modo costante alla vita della società, formalmente quale dipendente sino al 2019, ma di fatto con funzioni di vertice e direttive, con una serie di ulteriori significative attività a carattere organizzativo e risolutivo nell'interesse della azienda di sua creazione (tra le quali anche la denuncia evocata dalla difesa) sino all'epoca del sequestro della SGS s.r.I.; - la portata estremamente significativa, ampiamente considerata con motivazione che non si presta a censure in questa sede, del verbale di interrogatorio del 20 settembre 2021. Dalla motivazione emerge, oltre alla ricostruzione sopra evidenziata, la particolare pregnanza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio (pag. 19 e seg.), le caratteristiche evidenziate dallo stesso NO quanto alla dismissione delle sue quote in quanto destinatario di interdittive antimafia, il suo costante ruolo propulsivo, anche quanto alla gara vinta dalla associazione temporanea di imprese Helios;
la modalità di porsi dello stesso sia nei confronti dei dipendenti, che all'esterno nel denunciare e criticare la gestione della SGS s.r.I., con presenza stabile all'interno della azienda e presentazione di denuncia, in data 10 gennaio 2022, che si caratterizzava per avere aspramente censurato le scelte gestionali degli amministratori. In tale contesto ricostruttivo è stata anche presa in considerazione la produzione difensiva e ne è stata valutata portata e rilevanza, senza ritenerla risolutiva, con motivazione chiara e logicamente articolata (pag. 20 e seg.). Con tale motivazione la ricorrente non si confronta. Né sono effettivamente stati allegati dalla NO concreti ed oggettivi elementi fattuali in senso contrario, essendosi la stessa limitata a contestare _____ l'insieme di dati concreti ed obiettivamente riscontrabili presi in considerazione dal Tribunale, ed avendo sostenuto l'effettiva ricorrenza di una propria competenza tecnica o proprio positivo coinvolgimento solo sulla base del confronto con la procedura di controllo. Questi elementi sono stati ritenuti oggettivamente neutri dal Tribunale, in modo argomentato che non si presta a censure in questa sede. Nella decisione si è in concreto sottolineata, in modo logico, la non significatività di tali dati quanto alla asserita piena riferibilità del bene, in modo esclusivo, alla ricorrente. Anche le altre censure articolate, quanto alla mancata considerazione da parte del Tribunale di tutta la documentazione prodotta ed allegata, asseritamente, dalla difesa, sono manifestamente infondate. A In tal senso, occorre osservare che degli elementi di decisa genericità sul punto emergevano già dalla articolazione del motivo di ricorso del 25/06/2023, nell'ambito del quale è stata richiamata la documentazione e l'inadempimento ai propri doveri di verifica da parte del Tribunale, che avrebbe affrontato l'allegazione difensiva sulla base di "cd non correttamente visionato probabilmente". Tuttavia, occorre considerare che, già al momento dell'introduzione della doglianza in questione dinnanzi al Tribunale, il motivo si caratterizzava per una sua generica formulazione, atteso che nell'indice del ricorso relativo alla richiesta di revoca, quanto al n.18 mancava qualsiasi specifica indicazione della documentazione allegata. Non viene, dunque, realizzata un'allegazione specifica dei documenti citati ed effettivamente è emerso che - sulla base della consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio denunciato - il cd, che avrebbe dovuto contenere un non meglio precisato numero di relazioni non prese in considerazione dal Tribunale, è risultato del tutto illeggibile. Ne consegue che il motivo sul punto si presenta del tutto generico nella sua articolazione, oltre che manifestamente infondato, avendo il Tribunale richiamato la documentazione effettivamente presente agli atti, con specifica indicazione e considerazione della stessa. All'evidenza non poteva essere citata documentazione che non solo non è stata effettivamente prodotta in formato leggibile e acquisito senza incertezze, ma neanche indicata specificamente nell'allegato richiamato dalla istanza di revoca. 3.2 Anche l'ultimo motivo proposto al §4.4. è manifestamente infondato, oltre che non consentito, attesa la presenza esplicita di motivazione in ordine al tema devoluto del periculum, affrontato dal Tribunale in modo analitico, evidenziando la ricorrenza di strumentalità della società in sequestro rispetto alla commissione dei reati oggetto di imputazione provvisoria, da riferire all'attualità, attese le condotte tenute dal NO, i dati allegati in tal senso, e la mancanza di elementi in senso contrario e risolutivi da parte della odierna ricorrente (pag. 21 e seg.), sicché l'argomentazione difensiva si connota per essere generica e non correlata al contenuto esplicito dell'ordinanza sul punto e certamente non può dirsi che la motivazione sia del tutto apparente, come lamentato in ricorso. È stata, difatti, ampiamente richiamata l'attività caratterizzante la società in questione, l'infiltrazione nel comparto di riferimento nell'ambito del quale venivano elevate le imputazioni provvisorie, la possibile protrazione della strumentale utilizzazione dei beni riferibili a tale società per agevolare la commissione di reati di analoga natura, in presenza di cointeressenze esplicitate dalle significative cessioni reciproche di quote sociali tra la ricorrente e il fratello in presenza di una costante e significativa gestione di fatto del NO UN quanto agli interessi della società, in assenza di significativi elementi concreti e fattuali che, sulla base di massime di esperienza, possano portare e riscontrare un ruolo autonomo, risolutivo ed esclusivo della terza interessata. 4. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2023.