Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00473/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01730/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2024, proposto da
AN Logistics s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beniamino Carnevale, Alessandro Ezechieli, Alfredo De Filippis, Fabio Liuni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Piombino Industrie Marittime s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federico De Meo, con domicilio coma da PEC da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Firenze, via de' Pucci 4;
Per la dichiarazione,
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in relazione all’istanza di accesso agli atti presentata via PEC in data 2 ottobre 2024;
Previo accertamento,
dell’obbligo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di provvedere all’esibizione dei documenti richiesti;
e per la conseguente condanna
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ai sensi dell’art. 116, comma 4 c.p.a., all’ostensione della documentazione richiesta entro congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, nominando fin d’ora un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione qualora questa dovesse protrarre la propria inadempienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e di Piombino Industrie Marittime s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
Con ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato il 6 novembre 2024, la società AN Logistics s.r.l. - ricorrente in separati ricorsi (RG n. 881/2024 e n. 1596/2024) volti ad ottenere l’affidamento in concessione dei Lotti 1, 2 e 3 della c.d. “Marco Area n. 1” del Porto di Piombino per ivi insediarvi un terminal automotive , nonché a contestare la scelta dell’AdSP di affidare tali medesimi lotti in concessione alla Piombino Industrie Marittime s.r.l. (e ciò a compensazione delle aree che quest’ultima a sua volta aveva dovuto cedere per l’insediamento del rigassificatore della SNAM) - ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’accesso ai documenti richiesti con istanza di accesso del 2 ottobre 2024;
Pochi giorni dopo la notifica e il deposito del ricorso, con comunicazione dell’11 novembre 2024, l’AdSP evadeva parzialmente l’istanza di accesso del 2 ottobre 2024 trasmettendo alla AN Logistics parte della documentazione richiesta;
Con un ulteriore deposito nel giudizio RG 1596/2024 (relativo al verbale di consegna del 23 ottobre 2024 delle aree compensative a PIM) e con una successiva nota del 15 novembre 2024, l’AdSP evadeva ancora parzialmente l’istanza di accesso del 2 ottobre 2024;
Il 22 novembre 2024 la ricorrente sollecitava la trasmissione da parte dell’AdSP dei documenti rimanenti costituiti dalla “ istanza di integrazione dell’Atto sostitutivo di concessione demaniale marittima ex art. 36 Codice della Navigazione del 5.08.2023 presentata da PIM (corrispondente al prot. n. 50987 del 7.08.2023) e relativi allegati a colori ” e dal “ Piano Economico Finanziario (PEF) presentato da PIM il 14.11.2022 ”;
In seguito ad un ulteriore istanza di accesso agli atti del 18 dicembre 2024, l’AdSP, lo stesso giorno, trasmetteva la residua documentazione, e tuttavia quanto al PEF, esso “ in conseguenza del parziale accoglimento dell’opposizione avanzata dal controinteressato e all’esito della valutazione del rapporto di “indispensabilità” tra l’accesso ai documenti contenenti segreti tecnici e commerciali e le esigenze difensive dell’istante ” veniva trasmesso oscurando i riferimenti alle strategie imprenditoriali, alle fonti di finanziamento delle attività, agli investimenti in nuove infrastrutture e alle caratteristiche prestazionali delle dotazioni aziendali, e ciò al fine di non pregiudicare gli interessi commerciali del controinteressato;
Con memoria depositata il 30 dicembre 2024 (“ a valere, ove occorra, come motivi aggiunti ” contro la nota dell’AdSP del 18 dicembre 2024), la società AN ha dato atto della sopravvenuta parziale improcedibilità del ricorso, insistendo tuttavia per l’ostensione integrale del PEF, il quale risulterebbe “ praticamente tutto oscurato e dunque inutile per l’esercizio da parte di AN del proprio diritto di accesso ”;
La costituita AdSP ha osservato, nelle proprie memorie, di aver ottemperato tempestivamente all’istanza di accesso della società AN, compatibilmente con il complesso delle attività da svolgere conseguenti all’adozione a livello nazionale del Provvedimento del Commissario Straordinario relativo al rigassificatore, con la mole dei documenti richiesti e con la necessità di acquisire, con riferimento alle varie istanze di accesso, le osservazioni procedimentali della controinteressata PIM; infine ha evidenziato di aver dovuto limitare l’ostensione del PEF, in accoglimento dell’opposizione di PIM, effettuando una valutazione d’indispensabilità dell’accesso;
All’udienza in camera di consiglio del 16 gennaio 2025, la controinteressata PIM ha chiesto un differimento dell’udienza per potersi difendere rispetto ai motivi aggiunti, dei quali ne ha poi rilevato, con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza.
All’udienza in camera di consiglio del 13 marzo 2025, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato che:
Il ricorso è da dichiararsi in massima parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire, avendo l’AdSP via via completato l’ostensione di tutti i documenti richiesti con le istanze di accesso;
Il presente contenzioso resta dunque pacificamente limitato, pertanto, alla pretesa ostensione del PEF in versione integrale;
Ritenuto che:
Tale pretesa non può trovare accoglimento non avendo la ricorrente indicato, né in sede procedimentale e né in giudizio, quale interesse sostanziale possa giustificare la necessità di conoscere i dati del PEF oscurati, e dunque non avendo dimostrato il proprio interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale, collegato alla difesa in giudizio dei propri diritti ed interessi; e ciò al fine di consentire all’AdSP di effettuare il necessario vaglio circa il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridicamente rilevante che AN sia legittimata a tutelare. Essendo d’altro canto indubbio che il PEF in esame contenga informazioni che attengono alle strategie imprenditoriali elaborate dalla PIM, alla clientela ed al bacino di utenza a cui si rivolge l’offerta di servizi, alle fonti di finanziamento delle attività, agli investimenti in nuove infrastrutture ed all’indicazione delle caratteristiche prestazionali delle dotazioni aziendali: informazioni che, una volta note, potrebbero essere utilizzate dalla AN per elaborare progetti concorrenti alla scadenza delle concessioni al momento assegnate alla PIM. Peraltro, come correttamente osservato dalla controinteressata PIM, il PEF in questione è stato presentato da quest’ultima nel procedimento di estensione della propria concessione demaniale, ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, il cui avviso è stato pubblicato il 15 novembre 2023, senza che seguisse da parte di AN la presentazione di osservazioni o di istanze concorrenti: sicché, allo stato degli atti, non sembra che essa possa contestare la legittimità del procedimento ex art. 36 cod. nav. al quale non ha partecipato;
La residua pretesa ostensiva della ricorrente non appare dunque meritevole di tutela, con la conseguenza che in tale parte il ricorso deve essere respinto;
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle ragioni della decisione e della complessità dei procedimenti implicati dalle istanze di accesso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo rigetta nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO