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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/11/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5282/2020 del R.G.A.C., avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1385/2020, depositata in data 13.03.2020, pendente TRA
, nato a [...] il Parte_1
21-11-1966, C.F.: , elettivamente domiciliato in C.F._1
CO NS (NA) alla Piazza Umberto I, n.18, presso lo studio dell'avv.to Visco Giovanni che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTI- CONTRO P. IVA: Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano al Corso P.IVA_1
Sempione n. 39, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Serafino Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv.to Edoardo Strazzullo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata telematicamente all'atto di costituzione in appello;
-APPELLATA- NONCHÉ
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Elena Controparte_2
Cava;
-APPELLATA CONTUMACE-
, domiciliato ex lege presso l' Controparte_3 [...]
, avente sede legale in Milano al Corso Sempione n. 39; Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE-
domiciliato ex lege presso l' CP_4 Controparte_1
, avente sede legale in Milano al Corso Sempione n. 39;
[...]
-APPELLATA CONTUMACE-
, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Cisinello CP_5
Balsamo alla Via F.lli Gracchi 27
-APPELLATA CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
avanzava domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni
[...] derivanti dal sinistro stradale verificatosi in Castellammare di Stabia (NA) alla via Salita Quisisana, in data 26.11.2016, alle ore 17:00 circa, allorquando l'autovettura Renault Scenic tg EC419FR ferma in sosta sul lato destra della carreggiata, veniva impattato dalla Fiat 500 tg. B5194BK – di proprietà della società In particolare, CP_4
l'attore deduceva che il sinistro era da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat, il quale perdeva il controllo dell'autovettura a causa del fondo viscido e della velocità tenuta, andando così ad impattare, oltre all'auto attorea, anche un motociclo (tg. EF83247) che si trovava fermo a causa del traffico veicolare.
A causa dell'impatto, l'autovettura attorea riportava danni alla parte laterale sinistra, per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di euro 2.000,00, così come da preventivo prodotto agli atti. Trattandosi di veicolo straniero, la richiesta di risarcimento veniva inoltrata all' ma restava privo di alcun esito. Controparte_1
Dunque, citava le convenute in giudizio con Parte_1 invito a comparire innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo Fiat 500 tg. B5194BK, nella causazione del sinistro e condannare la società proprietario dell'autoveicolo CP_4
Fiat, e l' in persona del l.r.p.t., nonché le società CP_6 CP_3
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni
[...] Controparte_7 patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro, con vittoria di spese e competenze di lite. Instaurato il giudizio, si costituiva la in personale del CP_6
l.r.p.t., la quale eccepiva, in via preliminare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda e nel merito ne contestava la fondatezza, negando la veridicità storica dell'evento dedotto in lite, così come la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e i danni occorsi all'auto attorea. La la società e la CP_4 Controparte_3 [...]
in persona dei legali rappresentati p.t., pur se regolarmente CP_7 evocati in giudizio, rimanevano contumaci.
pag. 2/7 Ravvisate ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il procedimento veniva riunito al giudizio iscritto con r.g. n. 6390/2018, promosso da , in qualità di proprietaria Controparte_2 del motoveicolo tg. EF83247, rimasto anch'esso coinvolto del sinistro. Sentite le parti ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace rigettava la domanda risarcitoria ritenendola non sufficientemente provata, tenuto conto della lacunosità e genericità delle dichiarazioni testimoniali;
rilevava altresì che non era stata fornita alcuna prova tale da essere considerata grave, precisa e concordante così da dimostrare che i danni fossero effettivamente riconducibili al sinistro dedotto in lite. Al rigetto della domanda attorea, conseguiva la condanna di al pagamento delle spese di lite quantificate Parte_1 in euro 400,00, oltre accessori di legge. Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la summenzionata sentenza censurando l'errata
[...] valutazione del materiale probatorio ed in via subordinata, contestando la mancata applicazione dell'art. 2054 c.c. al caso di specie. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. L'appellata impresa assicuratrice si costituiva in giudizio impugnando l'atto di appello ed eccependone l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto, vista l'insussistenza di prova adeguata circa il nesso eziologico tra la dinamica narrata in citazione ed i danni lamentati. Pertanto, instava per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di lite del grado di appello. Viceversa, , la la società Controparte_2 CP_4 [...]
e la non si costituivano in giudizio Controparte_3 Controparte_7 nonostante la ritualità della notifica, e pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia. In data 08.03.2023 veniva acquisito il fascicolo relativo al procedimento di primo grado iscritto con r.g. n. 14651-2017, mentre il fascicolo del procedimento connesso (r.g. n. 6390/2018) non veniva rinvenuto presso la cancelleria del Giudice di Pace di Torre Annunziata per totale mancanza di personale addetto.
pag. 3/7 Pertanto, si dà atto che il presente giudizio viene deciso nell'assenza del suddetto fascicolo di primo grado. Precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza all'udienza del 19.09.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti della metà. In via preliminare, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi e la decisione di cui si richiede l'adozione. Pertanto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Ancora in via preliminare, in merito alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021). Venendo al merito del gravame, sostanzialmente parte appellante censura l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure del materiale probatorio in atti, e segnatamente, delle dichiarazioni testimoniali, nonché dei rilievi fotografici prodotti. Tale motivo è infondato, per le ragioni che seguono. Preliminarmente, si osserva che dichiarava di Persona_1 essere nipote acquisito dell'attrice – proprietaria del Controparte_2 motociclo SH;
sul punto, si rammenta che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, è venuto meno il divieto di cui all'articolo 247 c.p.c., in base al quale i soggetti legati alle parti da vincoli di parentela e affinità non potevano deporre in giudizio e secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (…), l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”
pag. 4/7 (cfr. Cass. ord. n. 2295/2021; Cass. nr. 25358 del 2015; Cass. nr. 12365/2006). Di conseguenza, i soggetti avvinti alle parti processuali da un vincolo di parentela e affinità possono testimoniare in giudizio, pur restando impregiudicata la valutazione in concreto della loro attendibilità da parte del giudice;
difatti, si impone, in qualsiasi caso, un attento e rigoroso esame della veridicità delle dichiarazioni fornite dal teste, alla luce del materiale probatorio nel suo complesso. Sul punto giova rammentare che “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.” (Cassazione Civile, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, in senso conforme Cassazione Civile n. 13054 del 2014). Ciò premesso in diritto, si rileva che le dichiarazioni testimoniali rese da escusso all'udienza del 03.12.2018, appaiono Persona_1 contraddittorie ed imprecise rispetto al fatto storico descritto nell'atto introduttivo del giudizio. Così come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il teste non era in grado di indicare il colore né dell'auto di proprietà attorea, né della Fiat 500 danneggiante, né ricordava con precisione con quale parte l'autovettura convenuta aveva urtato la Renault Scenic, in sosta sul margine destro, né tantomeno riusciva ad indicare i danni subiti da quest'ultima a causa dell'impatto. Oltre tali gravi lacune, si osserva che la ricostruzione dei fatti fornita dal teste appare del tutto scarna di particolari atti ad avvalorarne la veridicità, atteso che il testimone neppure puntualizzava la propria posizione rispetto al sinistro, limitandosi a riferire che si trovava “a piedi sulla via Quisisana al lato destro della strada”, senza indicare alcun ulteriore riferimento spaziale atto a collocarlo con maggiore precisione sulla strada teatro del sinistro. Ancora, nulla riferiva circa il contegno tenuto dai soggetti coinvolti nel sinistro nelle immediatezze dell'evento dannoso. A ciò si aggiunga che la prova testimoniale espletata in primo grado - già di per sé carente e lacunosa per le ragioni sovraesposte - non trova riscontro alcuno in altre prove acquisite nel corso del giudizio. Difatti, il modello CAI prodotto agli atti, non può avere alcuna efficacia confessoria, atteso che il documento reca la sola sottoscrizione del pag. 5/7 conducente dell'auto danneggiante, il quale non è che un mero litisconsorte facoltativo e per tale ragione, non è parte del giudizio. Ancora, i rilievi fotografici raffiguranti l'auto danneggiata – privi di qualsiasi datazione- sono documenti formati dalla parte in assenza di contraddittorio ed in quanto tali, non ad essi può attribuirsi alcun valore probatorio. Dunque, non può che rilevarsi che all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, risulta del tutto incerta ed indimostrata non solo la riconducibilità dei danni lamentati dall'odierno appellante al sinistro dedotto in lite ma anche la stessa verificazione del fatto storico nelle modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio. La lacunosità dell'impianto probatorio impedisce altresì l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., invocata da parte appellante;
difatti, la norma richiamata presuppone perlomeno l'accertamento del nesso eziologico tra la circolazione di un veicolo e i danni occorsi, mentre nel caso di specie tale prova manca del tutto. Alla luce di tutto quanto esposto, l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese di lite si liquidano in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in assenza di nota spese di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., come da dispositivo con applicazione delle tariffe minime relative allo scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni trattate. Nulla si dispone per le spese in favore di , per la Controparte_2
, la e la soc. attesa la Controparte_3 CP_4 CP_7 loro contumacia. Infine, sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante a versare un ulteriore importo pari al valore del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1385/2020, depositata il 13.03.2020, proposto da
[...]
nei confronti di in persona del l.r.p.t., nonché Parte_1 CP_6
pag. 6/7 , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, in persona dei legali r.p.t., così provvede: CP_8
1. Dichiara la contumacia di , Controparte_2 CP_4 società e in persona dei Controparte_3 Controparte_7 ripsettivi l.r.p.t.;
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1385/2020, depositata in data 13.03.2020; 3. condanna al pagamento in favore di Parte_1
in persona del l.r.p.t., delle spese del presente Controparte_9 grado di lite, che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come da legge se dovuti;
Co
4. nulla per le spese in favore di , per la Controparte_2
, la , e la soc. ; Controparte_3 CP_4 CP_7
5. condanna al pagamento di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012. Così deciso in Torre Annunziata, il 14-11-2025.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 7/7
, nato a [...] il Parte_1
21-11-1966, C.F.: , elettivamente domiciliato in C.F._1
CO NS (NA) alla Piazza Umberto I, n.18, presso lo studio dell'avv.to Visco Giovanni che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTI- CONTRO P. IVA: Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano al Corso P.IVA_1
Sempione n. 39, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Serafino Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv.to Edoardo Strazzullo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata telematicamente all'atto di costituzione in appello;
-APPELLATA- NONCHÉ
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Elena Controparte_2
Cava;
-APPELLATA CONTUMACE-
, domiciliato ex lege presso l' Controparte_3 [...]
, avente sede legale in Milano al Corso Sempione n. 39; Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE-
domiciliato ex lege presso l' CP_4 Controparte_1
, avente sede legale in Milano al Corso Sempione n. 39;
[...]
-APPELLATA CONTUMACE-
, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Cisinello CP_5
Balsamo alla Via F.lli Gracchi 27
-APPELLATA CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
avanzava domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni
[...] derivanti dal sinistro stradale verificatosi in Castellammare di Stabia (NA) alla via Salita Quisisana, in data 26.11.2016, alle ore 17:00 circa, allorquando l'autovettura Renault Scenic tg EC419FR ferma in sosta sul lato destra della carreggiata, veniva impattato dalla Fiat 500 tg. B5194BK – di proprietà della società In particolare, CP_4
l'attore deduceva che il sinistro era da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat, il quale perdeva il controllo dell'autovettura a causa del fondo viscido e della velocità tenuta, andando così ad impattare, oltre all'auto attorea, anche un motociclo (tg. EF83247) che si trovava fermo a causa del traffico veicolare.
A causa dell'impatto, l'autovettura attorea riportava danni alla parte laterale sinistra, per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di euro 2.000,00, così come da preventivo prodotto agli atti. Trattandosi di veicolo straniero, la richiesta di risarcimento veniva inoltrata all' ma restava privo di alcun esito. Controparte_1
Dunque, citava le convenute in giudizio con Parte_1 invito a comparire innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo Fiat 500 tg. B5194BK, nella causazione del sinistro e condannare la società proprietario dell'autoveicolo CP_4
Fiat, e l' in persona del l.r.p.t., nonché le società CP_6 CP_3
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni
[...] Controparte_7 patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro, con vittoria di spese e competenze di lite. Instaurato il giudizio, si costituiva la in personale del CP_6
l.r.p.t., la quale eccepiva, in via preliminare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda e nel merito ne contestava la fondatezza, negando la veridicità storica dell'evento dedotto in lite, così come la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e i danni occorsi all'auto attorea. La la società e la CP_4 Controparte_3 [...]
in persona dei legali rappresentati p.t., pur se regolarmente CP_7 evocati in giudizio, rimanevano contumaci.
pag. 2/7 Ravvisate ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il procedimento veniva riunito al giudizio iscritto con r.g. n. 6390/2018, promosso da , in qualità di proprietaria Controparte_2 del motoveicolo tg. EF83247, rimasto anch'esso coinvolto del sinistro. Sentite le parti ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace rigettava la domanda risarcitoria ritenendola non sufficientemente provata, tenuto conto della lacunosità e genericità delle dichiarazioni testimoniali;
rilevava altresì che non era stata fornita alcuna prova tale da essere considerata grave, precisa e concordante così da dimostrare che i danni fossero effettivamente riconducibili al sinistro dedotto in lite. Al rigetto della domanda attorea, conseguiva la condanna di al pagamento delle spese di lite quantificate Parte_1 in euro 400,00, oltre accessori di legge. Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la summenzionata sentenza censurando l'errata
[...] valutazione del materiale probatorio ed in via subordinata, contestando la mancata applicazione dell'art. 2054 c.c. al caso di specie. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. L'appellata impresa assicuratrice si costituiva in giudizio impugnando l'atto di appello ed eccependone l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto, vista l'insussistenza di prova adeguata circa il nesso eziologico tra la dinamica narrata in citazione ed i danni lamentati. Pertanto, instava per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di lite del grado di appello. Viceversa, , la la società Controparte_2 CP_4 [...]
e la non si costituivano in giudizio Controparte_3 Controparte_7 nonostante la ritualità della notifica, e pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia. In data 08.03.2023 veniva acquisito il fascicolo relativo al procedimento di primo grado iscritto con r.g. n. 14651-2017, mentre il fascicolo del procedimento connesso (r.g. n. 6390/2018) non veniva rinvenuto presso la cancelleria del Giudice di Pace di Torre Annunziata per totale mancanza di personale addetto.
pag. 3/7 Pertanto, si dà atto che il presente giudizio viene deciso nell'assenza del suddetto fascicolo di primo grado. Precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza all'udienza del 19.09.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti della metà. In via preliminare, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi e la decisione di cui si richiede l'adozione. Pertanto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Ancora in via preliminare, in merito alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021). Venendo al merito del gravame, sostanzialmente parte appellante censura l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure del materiale probatorio in atti, e segnatamente, delle dichiarazioni testimoniali, nonché dei rilievi fotografici prodotti. Tale motivo è infondato, per le ragioni che seguono. Preliminarmente, si osserva che dichiarava di Persona_1 essere nipote acquisito dell'attrice – proprietaria del Controparte_2 motociclo SH;
sul punto, si rammenta che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, è venuto meno il divieto di cui all'articolo 247 c.p.c., in base al quale i soggetti legati alle parti da vincoli di parentela e affinità non potevano deporre in giudizio e secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (…), l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”
pag. 4/7 (cfr. Cass. ord. n. 2295/2021; Cass. nr. 25358 del 2015; Cass. nr. 12365/2006). Di conseguenza, i soggetti avvinti alle parti processuali da un vincolo di parentela e affinità possono testimoniare in giudizio, pur restando impregiudicata la valutazione in concreto della loro attendibilità da parte del giudice;
difatti, si impone, in qualsiasi caso, un attento e rigoroso esame della veridicità delle dichiarazioni fornite dal teste, alla luce del materiale probatorio nel suo complesso. Sul punto giova rammentare che “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.” (Cassazione Civile, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, in senso conforme Cassazione Civile n. 13054 del 2014). Ciò premesso in diritto, si rileva che le dichiarazioni testimoniali rese da escusso all'udienza del 03.12.2018, appaiono Persona_1 contraddittorie ed imprecise rispetto al fatto storico descritto nell'atto introduttivo del giudizio. Così come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il teste non era in grado di indicare il colore né dell'auto di proprietà attorea, né della Fiat 500 danneggiante, né ricordava con precisione con quale parte l'autovettura convenuta aveva urtato la Renault Scenic, in sosta sul margine destro, né tantomeno riusciva ad indicare i danni subiti da quest'ultima a causa dell'impatto. Oltre tali gravi lacune, si osserva che la ricostruzione dei fatti fornita dal teste appare del tutto scarna di particolari atti ad avvalorarne la veridicità, atteso che il testimone neppure puntualizzava la propria posizione rispetto al sinistro, limitandosi a riferire che si trovava “a piedi sulla via Quisisana al lato destro della strada”, senza indicare alcun ulteriore riferimento spaziale atto a collocarlo con maggiore precisione sulla strada teatro del sinistro. Ancora, nulla riferiva circa il contegno tenuto dai soggetti coinvolti nel sinistro nelle immediatezze dell'evento dannoso. A ciò si aggiunga che la prova testimoniale espletata in primo grado - già di per sé carente e lacunosa per le ragioni sovraesposte - non trova riscontro alcuno in altre prove acquisite nel corso del giudizio. Difatti, il modello CAI prodotto agli atti, non può avere alcuna efficacia confessoria, atteso che il documento reca la sola sottoscrizione del pag. 5/7 conducente dell'auto danneggiante, il quale non è che un mero litisconsorte facoltativo e per tale ragione, non è parte del giudizio. Ancora, i rilievi fotografici raffiguranti l'auto danneggiata – privi di qualsiasi datazione- sono documenti formati dalla parte in assenza di contraddittorio ed in quanto tali, non ad essi può attribuirsi alcun valore probatorio. Dunque, non può che rilevarsi che all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, risulta del tutto incerta ed indimostrata non solo la riconducibilità dei danni lamentati dall'odierno appellante al sinistro dedotto in lite ma anche la stessa verificazione del fatto storico nelle modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio. La lacunosità dell'impianto probatorio impedisce altresì l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., invocata da parte appellante;
difatti, la norma richiamata presuppone perlomeno l'accertamento del nesso eziologico tra la circolazione di un veicolo e i danni occorsi, mentre nel caso di specie tale prova manca del tutto. Alla luce di tutto quanto esposto, l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese di lite si liquidano in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in assenza di nota spese di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., come da dispositivo con applicazione delle tariffe minime relative allo scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni trattate. Nulla si dispone per le spese in favore di , per la Controparte_2
, la e la soc. attesa la Controparte_3 CP_4 CP_7 loro contumacia. Infine, sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante a versare un ulteriore importo pari al valore del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1385/2020, depositata il 13.03.2020, proposto da
[...]
nei confronti di in persona del l.r.p.t., nonché Parte_1 CP_6
pag. 6/7 , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, in persona dei legali r.p.t., così provvede: CP_8
1. Dichiara la contumacia di , Controparte_2 CP_4 società e in persona dei Controparte_3 Controparte_7 ripsettivi l.r.p.t.;
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1385/2020, depositata in data 13.03.2020; 3. condanna al pagamento in favore di Parte_1
in persona del l.r.p.t., delle spese del presente Controparte_9 grado di lite, che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come da legge se dovuti;
Co
4. nulla per le spese in favore di , per la Controparte_2
, la , e la soc. ; Controparte_3 CP_4 CP_7
5. condanna al pagamento di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012. Così deciso in Torre Annunziata, il 14-11-2025.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
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