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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 31/10/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. MA RI Presidente dott.ssa OS CC Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1255/2024 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Giuseppe Meazza n. 3, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._1
C.so G. Matteotti n. 63, presso lo studio dell' avv. Giacomo Prinzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
nei confronti di
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
Via G. Meazza n. 3, c.f. C.F._2
-resistente con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: Interdizione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.11.2024 ha esposto che il Parte_1 proprio figlio è affetto da infermità mentale talmente grave Controparte_1 da renderlo totalmente incapace di provvedere ai propri interessi e che, pertanto, è necessario pronunciare la sentenza di interdizione nei suoi confronti al fine di tutelare i suoi interessi. In particolare la ricorrente ha evidenziato che l'interdicendo ha la sindrome di Down e, conseguentemente, non è in grado di attendere alle più elementari
1 esigenze personali quotidiane, prima ancora che al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, come peraltro accertato dalla Commissione Medica Provinciale - INPS di Messina - che gli ha riconosciuto “una inabilità totale e permanente con necessità di assistenza continua…” (cfr. doc. in atti).
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_1 pedissequo decreto non si è costituito in giudizio e, quindi, deve essere dichiarato contumace. Nel corso del giudizio è stata disposta l'audizione dell'interdicendo e successivamente la causa – senza necessità di ulteriore istruttoria – è stata assunta in decisione. Dall'esame della documentazione medica prodotta in atti e dall'audizione dell'interdicendo si evince che lo stesso si trova in uno stato di incapacità e non può provvedere in modo autonomo ai propri interessi.
Nel corso dell'esame non è stato in grado di percepire in Controparte_1 maniera compiuta i fatti del mondo esterno, non si è orientato nel tempo e non ha conosciuto il significato del denaro. Appare evidente, quindi, che necessiti di una misura di Controparte_1 protezione in proprio favore, date le sue condizioni psico-fisiche. Al riguardo, occorre evidenziare che, nell'individuazione della misura di protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il Giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di estrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. In particolare, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. n. 4866/2010). Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un “criterio quantitativo legato alla gravità della patologia”, ma in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misura è destinata a soddisfare: il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del
2 soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione (cfr. sul tema, tra le altre, Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 22332/2011; Cass. n. 9628/2009). Ne consegue che alla misura dell'amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, come nel caso di specie, quando le circostanze del caso concreto - quali, ad esempio, la presenza di una adeguata rete familiare di protezione dell'incapace, una non elevata complessità della gestione patrimoniale, etc. - consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva misura della interdizione, che dovrà trovare applicazione, invece, solo ove risulti assolutamente necessario per la protezione della persona priva di autonomia. Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di interdizione avanzata dalla ricorrente non debba essere accolta alla luce della più recente giurisprudenza in materia, in quanto non è emerso nel corso del giudizio la necessità di applicare - al fine di garantire un'adeguata e idonea protezione alla persona interessata - una siffatta misura, particolarmente restrittiva.
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo necessaria una misura di protezione, appare evidente che sia già inserito in una rete familiare di Controparte_1 protezione, risultando assistito nella gestione dei suoi interessi dalla madre, odierna ricorrente. Va osservato poi che, sotto il profilo economico, il resistente è titolare di una pensione di invalidità, di una indennità di accompagnamento e non possiede alcun bene immobile.
Alla luce della descritta situazione, patrimoniale e personale, ritiene quindi il Collegio non giustificata la misura dell'interdizione - che costituisce l'estrema ratio per il legislatore - quanto più adeguata e idonea al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostengo consentirebbe di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse del beneficiario.
3 Va osservato, infatti, che varie sono le ragioni per ritenere preferibile l'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione, ove quest'ultima misura non risulti assolutamente necessaria per l'adeguata tutela del soggetto debole. In particolare, da un lato, l'amministrazione di sostegno comporta evidenti vantaggi processuali ed economici per il beneficiario: si pensi alla dispensa dall'inventario, impossibile nella tutela (art. 362 c.c.); alla possibilità, concessa al beneficiario ma non all'interdetto, di accettare le eredità puramente e semplicemente, e quindi anche tacitamente, salva autorizzazione (arg. a contrario ex art. 471 c.c.); alla maggiore rapidità, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, del sistema di autorizzazioni (cfr. artt. 375 e
411, comma 1, c.c.), ed al relativo risparmio fiscale (cfr. art. 30 D.P.R. n. 115 del 2002 e Min. Giust. 12.5.2014); alla maggiore duttilità, modifica, velocità di revoca, dell'amministrazione di sostegno (artt. 407, comma 4 e 413 c.c.); e a molte altre fattispecie ancora. Dall'altro lato, l'amministratore di sostegno è soggetto ai medesimi requisiti di meritevolezza per la nomina ed ai medesimi obblighi del tutore (cfr. art. 411, comma 1, c.c., ed i relativi richiami) e la protezione rispetto al compimento di eventuali atti pregiudizievoli non autorizzati è, in entrambe le misure, successiva, annullatoria, e soggetta al medesimo termine prescrizionale (artt.
412 e 427 c.c.; anzi, nel novero dei soggetti legittimati, in materia di amministrazione di sostegno, figura altresì il , diversamente Controparte_2 che nella tutela).
Ciò dimostra come - sicuramente nel caso oggetto del presente giudizio - a parità di vantaggi, l'apertura dell'amministrazione di sostengo soddisfi esigenze di economia, in termini di risparmio di oneri procedurali e minore sacrificio possibile della capacità di agire del soggetto, non etichettato come "interdetto" ma ugualmente protetto, in linea con il principio di extrema ratio nella scelta della misura sopra ricordato. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, quindi, il Collegio respinge la richiesta di interdizione, misura non necessaria nel caso in esame per l'adeguata protezione del soggetto debole, risultando l'obiettivo di tutela perseguibile in modo parimenti efficace mediante il più agile, flessibile e meno invasivo istituto dell'amministrazione di sostegno.
Spetterà al giudice tutelare ogni valutazione definitiva circa la scelta della persona da nominare e una più dettagliata specificazione dell'incarico affidato
4 all'amministratore di sostegno che in questa sede viene nominato, in via provvisoria e salvo conferma, nella persona della ricorrente, madre del beneficiario. In considerazione della contumacia dell'interdicendo e della natura del procedimento nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del PM, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- rigetta l'istanza di interdizione e nomina amministratore di sostegno provvisorio in beneficio di , nato a [...] il Controparte_1
21.09.2006, la ricorrente , nata a [...] il Parte_1
14.10.1965;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Giudice Tutelare per i provvedimenti di competenza;
- nulla sulle spese processuali. Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
OS CC MA RI
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