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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1864/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1864/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BOVI VIVIANA e RI Controparte_1
MARIANGELA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in VIA
LUDOVICO ARIOSTO N. 6, RE IA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MORA MONIA, elettivamente domiciliata Controparte_2 presso lo studio del difensore in VIA INDIPENDENZA N. 3, SAN SECONDO PARMENSE
(PR);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO RE IA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(depositate in data 07/10/2025)
4. Disporre che contribuisca al mantenimento di Controparte_1 Controparte_2 versandole mensilmente la somma di euro 850,00, a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 10. Statuire la compensazione integrale delle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente e la resistente hanno contratto matrimonio a Controparte_1 Controparte_2
Reggio Emilia in data 22 aprile 1990.
Dalla loro unione sono nati i due figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
17/11/1997), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 28/11/2017.
Ciò premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata omologata la separazione personale consensuale fra i coniugi in data 28/11/2017, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, decorrente dall'udienza tenutasi in sede separativa in data 14/11/2017, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio ritiene di potere accogliere le conclusioni congiunte formulate da ricorrente e resistente, così come in epigrafe trascritte, atteso che gli accordi conclusi, di natura economica, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, ed entrambi i figli maggiorenni hanno raggiunto l'autosufficienza economica.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti stesse. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
in data 22 aprile 1990 a Reggio Emilia, trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_2
Matrimonio del Comune di Reggio Emilia, Atto n. 50, Parte 2, Serie A dell'anno 1990;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) regola le condizioni di divorzio in conformità alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte;
4) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 28 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1864/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BOVI VIVIANA e RI Controparte_1
MARIANGELA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in VIA
LUDOVICO ARIOSTO N. 6, RE IA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MORA MONIA, elettivamente domiciliata Controparte_2 presso lo studio del difensore in VIA INDIPENDENZA N. 3, SAN SECONDO PARMENSE
(PR);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO RE IA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(depositate in data 07/10/2025)
4. Disporre che contribuisca al mantenimento di Controparte_1 Controparte_2 versandole mensilmente la somma di euro 850,00, a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 10. Statuire la compensazione integrale delle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente e la resistente hanno contratto matrimonio a Controparte_1 Controparte_2
Reggio Emilia in data 22 aprile 1990.
Dalla loro unione sono nati i due figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
17/11/1997), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 28/11/2017.
Ciò premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata omologata la separazione personale consensuale fra i coniugi in data 28/11/2017, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, decorrente dall'udienza tenutasi in sede separativa in data 14/11/2017, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio ritiene di potere accogliere le conclusioni congiunte formulate da ricorrente e resistente, così come in epigrafe trascritte, atteso che gli accordi conclusi, di natura economica, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, ed entrambi i figli maggiorenni hanno raggiunto l'autosufficienza economica.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti stesse. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
in data 22 aprile 1990 a Reggio Emilia, trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_2
Matrimonio del Comune di Reggio Emilia, Atto n. 50, Parte 2, Serie A dell'anno 1990;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) regola le condizioni di divorzio in conformità alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte;
4) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 28 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6