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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 380/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRIMAUDO DANIELA, E PEC: . .tp. Emai_1 Email_2 Pt_1 Email_3
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CIANCIMINO RINO
PEC: Email_5
appellata
Conclusioni per l'appellante: accogliere il presente appello, annullando in toto la sentenza n° 1115/2018 e rigettando così la domanda risarcitoria;
in subordine, accogliere l'appello riformando la sentenza di primo grado riconoscendo l'incidenza della responsabilità dell'attrice in misura superiore al 50% e in quella che la Corte vorrà stabilire in base al suo prudente apprezzamento. vinte le spese
o, in subordine, compensate le stesse.
1 Conclusioni per l'appellata:
Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal ai Parte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; Ritenere e dichiarare infondato in fatto e diritto l'appello proposto dal e di conseguenza rigettare tutte le domande Parte_1 proposte dall'appellante; Condannare parte appellante alle spese di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 1115/2018 del 20 novembre 2018, il Tribunale di Marsala, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. spiegata da
, ha condannato il al Controparte_1 Parte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.042,835, oltre interessi legali dalla data dalla pronuncia al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patito a seguito del sinistro occorsole il 1° novembre 2014, quando, percorrendo la via Santa Caterina a , Parte_1 cadeva a terra riportando gravi lesioni, a causa della presenza non segnalata di un tombino sulla sede stradale.
Il Tribunale, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi e delle foto ritraenti il luogo del sinistro, ha invero ritenuto che il non avesse Parte_1
fornito la prova liberatoria relativa alla sussistenza del caso fortuito, così risultando responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Quanto alla liquidazione del danno, il Tribunale, aderendo alle conclusioni dei consulenti tecnici, ha stimato il danno biologico permanente nel 9% e tenuto conto anche dei giorni di inabilità e parziale al 50%, alla luce del D.M. 17 luglio 2017, ha quindi liquidato l'importo complessivo di € 18.085,67, che ha però abbattuto del 50%, ritenendo sussistente il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c..
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con atto notificato il 20 luglio 2023, lamentandone l'erroneità per avere il Tribunale erroneamente valutato il compendio probatorio e ritenuto insussistente il caso fortuito, invece integrato nel caso di specie dal comportamento del terzo.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il giorno 10 maggio
2019, si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
2 4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 6 novembre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello.
Infatti, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass.
S.U. n. 27199/2017; Cass. S.U. n. 35481/2022), “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
E poiché, nella specie, l'appello riporta in modo chiaro e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, il gravame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
6. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
7. L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo il Tribunale condannato al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. e per non avere ritenuto sussistente il caso fortuito integrato dal fatto del terzo.
Ha infatti dedotto l'appellante che, anche dalle dichiarazioni della stessa appellata, era emerso che la causa del sinistro doveva rinvenirsi esclusivamente nel sopraggiungere di un'autovettura che aveva costretto l'appellata a spostarsi sul ciglio laterale della strada per evitare di essere investita.
Ha ulteriormente argomentato l'appellante che il tombino sul quale l'appellata era caduta, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva qualificarsi come insidia in ragione della sua collocazione a un livello inferiore rispetto a quello del manto stradale,
3 poiché una tale collocazione era necessaria al fine di garantire che il deflusso delle acque meteoriche.
8. Appare opportuno premettere che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento (v. Cass. Civ. ord. n.
2149/2025). La suddetta forma di responsabilità trova applicazione anche con riferimento all'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, che si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (v. Cass. Civ. ord. n. 12988/2024).
9. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può ritenersi che il sopraggiungere di un'automobile marciante lungo la via Santa Caterina a
- nello stesso senso nel quale l'appellata percorreva a piedi la strada - integri Parte_1
il caso fortuito.
Il comportamento del terzo è infatti idoneo ad escludere la responsabilità del custode soltanto se ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (v. Cass. Civ. ord. n.
7789/2024) o se integra il caso fortuito in quanto comportamento autonomo, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, dovendo comunque anche in questo caso avere efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (v. Cass. Civ. n. 23727/2016).
Nel caso di specie, la condotta del terzo (conducente dell'autovettura sopraggiunta) difetta dei suddetti requisiti, poiché dalle dichiarazioni rese dall'appellata e dalla teste
[...]
all'udienza del 21 novembre 2017 non è emerso - né è stato provato Testimone_1
dall'Ente appellante sul quale grava il relativo onere probatorio - che il soggetto alla guida dell'automobile abbia tenuto un comportamento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile: il fatto che, marciando lungo la via Santa Caterina a velocità che, in assenza di specifici elementi di segno contrario, può presumersi normale e adeguata, abbia suonato il clacson per avvertire
4 i pedoni della sua presenza, integra un comportamento non già abnorme bensì rispondente alle prescrizioni dettate dal Codice della strada in tema di circolazione dei veicoli.
Né può ritenersi che, come dedotto dall'appellante, il tombino sul quale l'appellata è caduta non rappresenti un pericolo perché la sua collocazione a un livello inferiore rispetto a quello del manto stradale è necessaria all'assolvimento della funzione di raccolta delle acque meteoriche. Emerge infatti chiaramente dalle fotografie in atti che il tombino è collocato su un livello notevolmente inferiore rispetto a quello del manto stradale e tanto non è funzionale alla raccolta delle acque bensì è l'effetto di interventi di rifacimento del manto stradale che sono stati effettuati successivamente alla installazione del tombino, come reso palese dalla documentazione fotografica in atti, aggiungendo, tutto intorno al tombino, ulteriori strati di cemento, che hanno causato l'effetto finale di innalzamento del livello del manto stradale rispetto a quello originario, ove era stato collocato il tombino. Tali interventi hanno causato la creazione di una fossa che costituisce un pericolo per i pedoni, i quali sono peraltro costretti a camminare sulla carreggiata - così come prescritto dall'art. 190 C.d.s. - in quanto la via
Santa Caterina è in quel tratto sprovvista di marciapiede su entrambi i lati, e tale pericolo sussiste a maggior ragione se, come pacificamente accaduto nel caso di specie, la presenza del tombino, non segnalata in alcun modo, è del tutto nascosta dalla presenza di automobili posteggiate sul ciglio della strada (cfr. teste : “abbiamo dovuto superare l'auto che TE era prima di noi e subito prima della buca;
la buca era ostruita dall'auto e diciamo che non era visibile”).
10. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto il Parte_1
responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del danno biologico riportato dalla appellata
[...]
a seguito del sinistro che occupa e lo ha condannato al risarcimento del danno.
11. Le spese del grado, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e si liquidano come indicato in parte dispositiva, ove si dà altresì atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1115/2018
[...] Controparte_1 emessa dal Tribunale di Marsala il 20 novembre 2018.
5 Condanna il alla rifusione delle spese di lite, che si Parte_1
liquidano in € 1.984,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv.
Ciancimino dichiaratosi procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 23 aprile 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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