Sentenza 10 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2020, n. 9545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9545 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2020 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI TO nato il [...] a [...] avverso lala sentenza del 12/09/2018 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 12/9/2018 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TT RI per tutti i reati per i quali era stato condannato in primo grado, in quanto estinti per prescrizione, fatta eccezione per il delitto di riciclaggio, per il quale confermava la condanna, rideterminando la pena in due anni e otto mesi di reclusione e 800 euro di multa, interamente condonata.
2. Ha proposto ricorso TT RI, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del fatto in furto aggravato: considerato il breve intervallo di tempo (nove giorni) intercorso fra il furto dell'autovettura e l'acquisto da parte del ricorrente di una vettura identica incidentata, pagata ad un prezzo irrisorio (£ 1.000.000), è evidente che egli acquistò il relitto, avendo già la disponibilità della vettura rubata, proprio al fine di utilizzarla come "scatola esterna di quella di provenienza illecita".
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. La Corte di appello si è attenuta al principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in relazione all'analoga questione inerente i rapporti tra ricettazione e furto, secondo il quale il possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto. Non opera, dunque, la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. (e dall'art. 648 bis cod. pen.) in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. L'evidenza della detenzione, per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, quando siano circostanziate e attendibili (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264; da ultimo, con specifico riferimento al reato di riciclaggio, v. Sez. 7, n. 47452 del 05/11/2019, Guerini, n.m.), circostanza da escludere nel caso di specie. Infatti, l'ipotesi del concorso del ricorrente nel furto dell'autovettura è stata formulata solo dalla difesa sulla scorta di un dato di per sé non dirimente e soprattutto contrastante con la versione dei fatti resa dall'imputato nel giudizio di primo grado, richiamata anche nella sentenza impugnata: RI non ha mai ammesso di avere commesso il furto e ha dichiarato di avere acquistato non un rottame per £ 1.000.000, bensì un'autovettura in normali condizioni al prezzo di £ 17.000.000.v 4. All'inammissibilità della i-mpugnazione proposta- segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 febbraio 2020. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore ro Messini D'