Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/12/2025, n. 22572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22572 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa ;
sul ricorso numero di registro generale 11858 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato UC EL , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. V-9000 dell’8/9/2025 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dacca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RO AR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell' art. 60 cpa ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame depositato il 4/10/2025, il ricorrente ha impugnato – previa tutela cautelare - il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. V-9000 dell’8/9/2025 dell'Ambasciata d'Italia a Dacca per carenza del cd. requisito economico e conseguente rischio migratorio.
In particolare, la competente ED prospetta l’inattendibilità dei mezzi di sussistenza indicati sia dall’ istante che dal padre - quale garante - in relazione a un Corso di Laurea da frequentare presso l’ Università di Siena .
Il MAECI si è costituito in resistenza il 20/11/2025.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato le rispettive memorie, anche in forma di replica.
Nell’ udienza camerale del 2/12/2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ciò premesso, il gravame è incentrato – in sintesi – sull’eccesso di potere e sul difetto di motivazione congrua.
All’udienza camerale del 2/12/2025 – previo avviso ex art 60 cpa – la causa è stata trattenuta in decisione.
In particolare, il ricorrente evidenzia, nella memoria di replica , che l’amministrazione resistente
- nella propria memoria - ”sostiene che da un saldo iniziale di soli 400 euro a giugno 2024, il conto sia poi arrivato sino a 7500 euro in prossimità della domanda di visto (luglio 2025). Tuttavia, l'Amministrazione omette di indicare (pur avendo evidenziato le operazioni) che il saldo del suddetto conto è arrivato anche a superare i 2.4 milioni di taka bangladesi (circa 17.000Euro) nel mese di maggio 2025 (le cifre sono espresse in lakh, 1 lakh =100.000, quindi 24 lakh sono 2.400.000).Tale circostanza già escluderebbe di per sé la strumentalità dei depositi sul conto corrente in questione, in quanto sarebbe davvero illogico ed in-verosimile che il padre del ricorrente riceva depositi, a maggio 2025, che portano il saldo fino a 2.4 milioni di taka (quasi il triplo del saldo mostrato in ambasciata ad agosto) per poi presentare un saldo finale in Amba-sciata di soli 1.040.000 taka. Inoltre, osservando in calce all'estratto conto prodotto da controparte, può osservarsi che il totale delle operazioni in entrata è di circa 7.250.000 taka, pari a circa 51.000 Euro. Tale movimentazione in entrata è di circa 7 volte maggiore rispetto alla somma dimostrata all'epoca della domanda di visto. Ciò esclude chiaramente che il suddetto conto corrente sia stato alimentato, con prestiti da parte di terzi, al fine della domanda di visto del figlio. (…) Inoltre, l'Amministrazione non tiene conto che il padre del ricorrente svolge attività di vendita al dettaglio in Bangladesh, laddove la maggior parte dei pagamenti avviene in contanti (anche per quanto riguarda l'attività di noleggio, di cui si dirà a breve). In ogni caso, si allega alla presente memoria, anche altro estratto conto intestato al padre del ricorrente con AS (sistema bancario per micro-pagamenti) laddove è possibile notare moltissime operazioni in entrata,anche di piccolo taglio (All. 01). Per quanto riguarda le attività lavorative del padre del ricorrente, al ricorso è stato allegato anche il bilancio della sua società, laddove sono ripor-tate entrate per 2.434.118 taka, pari a circa 17300 Euro (v. pag. 11, allega-to 016 del ricorso). Sul punto occorre precisare che la domanda di visto èstata effettuata presso l'agenzia esterna, secondo la quale l'affidavit sulle entrate economiche era sufficiente e non era necessario presentare anche il bilancio della ditta del padre.(…) In conclusione, le entrate economiche annuali del genitore sono circa17.300 Euro dall'attività commerciale di vendita al dettaglio, 5700 Euro dal noleggio e 1750 Euro circa dalla pensione, per un totale di oltre 24.000 Euro. Tali entrate sono certamente sufficienti per mantenere la propria famiglia in Bangladesh (considerato anche il costo della vita nel Paese) e supportare il figlio durante gli studi in Italia. Tra l'altro, occorre osservare che il ricorrente già dispone sul proprio conto corrente di circa 5700 Euro, pertanto il padre deve contribuire solo per una minima parte al suo sostentamento in Italia. Del resto, l'Amministrazione non ha contestato né il precedente lavoro del ricorrente nel settore farmaceutico né il suo estratto conto”.
A fronte di tali documentate argomentazioni, consegue la neutralizzazione del rischio migratorio prospettato dalla Rappresentanza Diplomatica a Dacca .
Tanto più che, inizialmente, è sufficiente che il ricorrente dimostri di potersi mantenere – come ha fatto - con i mezzi di cui attualmente dispone, nel primo anno del corso di studi, essendogli, comunque, consentita la possibilità di prestare un rapporto di lavoro a tempo parziale, regolarmente retribuito.
In tal modo, incrementando le proprie fonti di reddito durante il soggiorno in Italia per motivi di studio presso l’ Università di Siena .
D’altronde, compete esclusivamente alla Questura – in fase di periodico rinnovo del permesso di soggiorno agli studenti extra UE - l’accertamento dell’idoneità dei mezzi di sostentamento, in relazione ai successivi anni di soggiorno per motivi di studio nel territorio nazionale.
In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato . Né , in sede di riesercizio del relativo potere, l’ Ufficio procedente potrà adottare – in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite - una ulteriore decisione negativa.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. V-9000, dell’8/9/2025 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dacca.
Liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato - in € 1.000 (mille), a carico del MAECI e a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RZ, Presidente
RO AR NO, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AR NO | AN RZ |
IL SEGRETARIO