Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 152
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica avviso di accertamento

    Il ricorso è stato notificato alla ON NI all'indirizzo di posta elettronica non corretto, anziché all'indirizzo PEC indicato nella cartella per le comunicazioni con l'ente impositore. Tale difetto di notifica determina l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 14 e 21 D.lvo 546/92, che prevedono la notifica obbligatoria anche all'ente impositore a pena di inammissibilità.

  • Inammissibile
    Prescrizione del tributo

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per vizio di notifica, senza entrare nel merito della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 152
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 152
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo