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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 20/01/2026, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 769/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente e Relatore
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4816/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 304803 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.02.2025 , la sig.ra Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento IMU n. 304803 ,anno 2019 , notificato il 05.12.2024 con il quale Roma
Capitale richiedeva il pagamento della maggiore imposta dovuta per l'immobile sito al Indirizzo_1 ,Indirizzo_1 di cui affermava non essere il soggetto passivo , atteso che su di esso insisteva il diritto di abitazione del proprio padre e per l'immobile sito in Indirizzo 4 che rilevava essere l'abitazione principale ove risiedeva fin dal 21.12.2016.
Eccepiva,pertanto,la illegittimità dell'avviso in relazione a tali immobili per l'insussistenza del presupposto impositivo.
Si costituiva Roma Capitale la quale,preliminarmente, dichiarava di prestare acquiescenza in riferimento all'immobile sito al Indirizzo_1 ,atteso che era risultato che trattavasi di abitazione principale del coniuge superstite, padre della ricorrente.
Relativamente all'immobile in Indirizzo_2 contestava la ricorrenza del duplice requisito della residenza anagrafica e dimora abituale ,essendo risultato che la ricorrente era coniugata con il sig.
Difensore_1 e ,pertanto, il nucleo familiare aveva dimora altrove, né, peraltro, era stata fornita prova contraria e neppure presentata dichiarazione per beneficiare dell'agevolazione.
Con memoria ritualmente depositata, la ricorrente produceva copia del decreto di separazione del
Tribunale di Roma del 03.05.1985 ribadendo l'assenza di coabitazione dei coniugi, peraltro dai certificati storici di residenza di ognuno emergeva che la residenza della ricorrente ,sin dal 21.12.2016, era stabilita in Indirizzo_3, mentre l'ex coniuge risiedeva altrove.
Alla pubblica udienza del 12.01.2026, sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di cui si controverte ha per oggetto la richiesta della maggiore imposta ,per l'annualità 2019, dovuta a titolo di Imu relativamente a due degli immobili accertati nell'avviso n. 304803 impugnato e, precisamente, quello sito al Indirizzo_1 e quello sito in Indirizzo_2
di cui la ricorrente lamenta la illegittimità per assenza dei presupposti impositivi.
I motivi sono fondati .
In via del tutto preliminare, va dato atto che il Comune di Roma ha riconosciuto fondate le ragioni addotte in riferimento all'immobile al Indirizzo_1 ( erroneamente indicato come Indirizzo_1) facendo espressa acquiescenza al motivo esposto che,pertanto, va accolto.
Con riferimento alla esenzione prevista per l'abitazione principale sita in Roma, Indirizzo_2 interno 10, l'eccezione è, del pari , fondata .
E' risultato provato che la ricorrente è legalmente separata dal coniuge , fin dal maggio 1985, giusta allegato decreto di separazione del Tribunale di Roma e risulta risiedere dal dicembre 2016( cfr certificato storico) in Indirizzo 4 .
Ne segue che non aveva alcun obbligo di presentare la dichiarazione IMU per beneficiare delle agevolazioni per l'abitazione principale , previsto ,invece, dal Regolamento IMU di Roma Capitale, nel caso in cui i coniugi , non legalmente separati, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale . In definitiva, il ricorso va accolto e limitatamente agli immobili innanzi descritti, l'accertamento va annullato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese , liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge,se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente e Relatore
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4816/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 304803 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.02.2025 , la sig.ra Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento IMU n. 304803 ,anno 2019 , notificato il 05.12.2024 con il quale Roma
Capitale richiedeva il pagamento della maggiore imposta dovuta per l'immobile sito al Indirizzo_1 ,Indirizzo_1 di cui affermava non essere il soggetto passivo , atteso che su di esso insisteva il diritto di abitazione del proprio padre e per l'immobile sito in Indirizzo 4 che rilevava essere l'abitazione principale ove risiedeva fin dal 21.12.2016.
Eccepiva,pertanto,la illegittimità dell'avviso in relazione a tali immobili per l'insussistenza del presupposto impositivo.
Si costituiva Roma Capitale la quale,preliminarmente, dichiarava di prestare acquiescenza in riferimento all'immobile sito al Indirizzo_1 ,atteso che era risultato che trattavasi di abitazione principale del coniuge superstite, padre della ricorrente.
Relativamente all'immobile in Indirizzo_2 contestava la ricorrenza del duplice requisito della residenza anagrafica e dimora abituale ,essendo risultato che la ricorrente era coniugata con il sig.
Difensore_1 e ,pertanto, il nucleo familiare aveva dimora altrove, né, peraltro, era stata fornita prova contraria e neppure presentata dichiarazione per beneficiare dell'agevolazione.
Con memoria ritualmente depositata, la ricorrente produceva copia del decreto di separazione del
Tribunale di Roma del 03.05.1985 ribadendo l'assenza di coabitazione dei coniugi, peraltro dai certificati storici di residenza di ognuno emergeva che la residenza della ricorrente ,sin dal 21.12.2016, era stabilita in Indirizzo_3, mentre l'ex coniuge risiedeva altrove.
Alla pubblica udienza del 12.01.2026, sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di cui si controverte ha per oggetto la richiesta della maggiore imposta ,per l'annualità 2019, dovuta a titolo di Imu relativamente a due degli immobili accertati nell'avviso n. 304803 impugnato e, precisamente, quello sito al Indirizzo_1 e quello sito in Indirizzo_2
di cui la ricorrente lamenta la illegittimità per assenza dei presupposti impositivi.
I motivi sono fondati .
In via del tutto preliminare, va dato atto che il Comune di Roma ha riconosciuto fondate le ragioni addotte in riferimento all'immobile al Indirizzo_1 ( erroneamente indicato come Indirizzo_1) facendo espressa acquiescenza al motivo esposto che,pertanto, va accolto.
Con riferimento alla esenzione prevista per l'abitazione principale sita in Roma, Indirizzo_2 interno 10, l'eccezione è, del pari , fondata .
E' risultato provato che la ricorrente è legalmente separata dal coniuge , fin dal maggio 1985, giusta allegato decreto di separazione del Tribunale di Roma e risulta risiedere dal dicembre 2016( cfr certificato storico) in Indirizzo 4 .
Ne segue che non aveva alcun obbligo di presentare la dichiarazione IMU per beneficiare delle agevolazioni per l'abitazione principale , previsto ,invece, dal Regolamento IMU di Roma Capitale, nel caso in cui i coniugi , non legalmente separati, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale . In definitiva, il ricorso va accolto e limitatamente agli immobili innanzi descritti, l'accertamento va annullato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese , liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge,se dovuti.