Decreto presidenziale 11 settembre 2023
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/12/2025, n. 10049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10049 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10049/2025REG.PROV.COLL.
N. 01465/2025 REG.RIC.
N. 01480/2025 REG.RIC.
N. 01518/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2025, proposto dal Comune di RA TA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Patarnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Regione Puglia, Provincia di Brindisi, non costituiti in giudizio.
nei confronti
LO CO e IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Leuci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2025, proposto da
Comune di RA TA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Patarnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Interno, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CO Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brindisi, Azienda Sanitaria Locale Asl di Brindisi, Arpa Puglia, Acquedotto Pugliese Spa, non costituiti in giudizio.
nei confronti
LO CO e IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Leuci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2025, proposto da
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CO Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
LO CO e IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Leuci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Comune di RA TA, Provincia di Brindisi, non costituiti in giudizio.
per la riforma
quanto al ricorso n. 1465 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (sezione Prima) n. 00875/2024.
Quanto al ricorso n. 1480 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (sezione Prima) n. 00876/2024.
Quanto al ricorso n. 1518 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (sezione Prima) n. 00875/2024.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della LO CO e IO S.r.l., del Ministero dell'Interno, dell’Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, del Ministero della Cultura e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. IZ SE e uditi per le parti gli avvocati;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza prot. n. 15615 del 14/5/2015, formulata ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n.160/2010, la Società LO CO & IO S.r.l. ha presentato al Comune di RA TA la “ proposta di realizzazione di una struttura turistico ricettiva con annesso campo da golf” (Sezione urbanistica regionale prot. n.1867/2017) in variante alla destinazione agricola di zona, attraverso la ristrutturazione della AS Di Noi e la nuova realizzazione di una struttura alberghiera ”.
2. All’esito del procedimento, la Regione Puglia Sezione Autorizzazione Ambientali, con atto dirigenziale n. 90 del 23/4/2019, ha ritenuto “di non poter rilasciare provvedimento autorizzatorio unico favorevole”, in adesione alle posizioni negative espresse dalla Soprintendenza ai Beni Artistici Architettonici e Paesaggio e dalla Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
3. Con sentenza n. 489 del 16/4/2021 il T.a.r. ha accolto il ricorso n. 702/2019 proposto dalla Società ricorrente avverso il citato atto dirigenziale n. 90/2019.
4. A seguito del riavvio della conferenza di servizi da parte della Regione Puglia in esecuzione della sentenza suindicata, la Soprintendenza ha espresso parere prot. n. 6368 del 21/4/2022 con il quale, a seguito di approfondita istruttoria, ha espresso le proprie valutazioni favorevoli alla proposta progettuale di ristrutturazione della AS Di Noi e al campo da golf, ritenendo invece la struttura alberghiera “avulsa per dimensioni e soluzioni formali rispetto al contesto paesaggistico”, disponendo però nel contempo la propria adesione preventiva ad “ un progetto aggiornato che, tenendo conto dei motivi ostativi sopra espressi e a superamento degli stessi, individui soluzioni alternative maggiormente rispettose dei valori paesaggistici del contesto di riferimento. In particolare potrà essere presa in considerazione una soluzione progettuale che contempli l’inserimento di altri manufatti edilizi a scopo ricettivo di dimensioni molto inferiori, che siano armonicamente inseriti nel contesto e che siano paragonabili per dimensione, tipologia e sviluppo volumetrico ai manufatti della matrice territoriale ”.
La Sezione regionale Paesaggio ha invece riconfermato il parere negativo con note prot. n. 1501 del 16/2/2022 e n. 8713 del 19/10/2022.
5. La Società ricorrente in primo grado ha, quindi, proposto una soluzione progettuale tenendo conto delle indicazioni proveniente dalla conferenza di servizi.
6. Nella conferenza di servizi del 16/11/2022, la Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali ha espresso determinazione conclusiva favorevole “ solo per la parte del progetto relativa alla realizzazione del campo da golf e alla ristrutturazione della masseria esistente, rimanendo escluse le nuove volumetrie alberghiere proposte ”, in quanto “la Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha ritenuto che non fosse autorizzabile con la procedura dell’art. 8 del d.P.R. n.160/2010 la “nuova volumetria a fini alberghieri”, ritenendo invece assentibile il campo da golf e la ristrutturazione della masseria esistente per le motivazioni di cui al parere prot. n.1867 del 16/3/2017”.
7. La Soprintendenza, con parere favorevole espresso con nota prot.n. 12616 del 12/10/22, ha evidenziato che “la proposta progettuale aggiornata propone soluzioni che superano i motivi ostativi espressi nella sopracitata nota prot. 6368 del 21/04/2022, avendo recepito le modifiche progettuali ai fini della stessa nota, e che, allo stato attuale delle conoscenze, le opere previste risultano di massima compatibili con il valore paesaggistico delle aree rurali oggetto di intervento, in quanto: 1. la nuova struttura ricettiva, ritenuta inizialmente avulsa rispetto al contesto paesaggistico di riferimento, è stata sostituita con nuovi fabbricati mono piano riconducibili alle lamie, che per dimensioni, tipologia e scelte formali si inseriscono armonicamente nel contesto rurale di riferimento; 2. è stato verificato che l’ampliamento della AS risulta inferiore al 20% prescritto dalle NTA del PPTR; 3. si prevede l’utilizzo muretti in pietra a secco come elementi di recinzione che mantengono le visuali aperte verso la campagna”. Ha poi concluso la Soprintendenza precisando che al fine di garantire la tutela degli elementi tipici del paesaggio rurale locale e degli eventuali beni presenti nel sottosuolo, esprime parere favorevole alla realizzazione del previsto intervento” con le prescrizioni ivi indicate.
8. Con nota prot. n. 5666 del 19/4/2023 la Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha confermato il parere già espresso con nota prot n. 1867/2017 e ha rilevato altresì che “ l’Amministrazione Comunale di RA TA ha in corso di chiusura il procedimento di approvazione del PUG, nel quale, salvo diverse dimostrazioni, la proposta progettuale in questione non sembra essere stata inclusa (nonostante i due procedimenti siano avanzati parallelamente nel corso di questi ultimi anni), per gli aspetti di competenza ”.
Uniformandosi al parere urbanistico regionale, con atto dirigenziale n. 164 del 28/4/2023, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale P.A.U.R. per “il progetto di realizzazione di un Campo da Golf da 18 buche, Club house, struttura ricettiva e servizi annessi” … “come da Determinazione motivata della Conferenza di Servizi assunta in data 16.11.2022”.
9. La società ricorrente in primo grado ha, quindi, impugnato il provvedimento n. 164 del 8/4/2023 innanzi al T.a.r. per la Puglia che, con sentenza n. 875 del 2024, lo ha accolto.
Anche il Comune di RA, con ricorso n. 741 del 2023, ha impugnato il provvedimento n. 164 del 28/4/2023 innanzi al T.a.r. per la Puglia che, con sentenza n. 876 del 2024, lo ha respinto.
10. La sentenza n. 875 del 2024 è stata impugnata sia dal Comune di RA, con atto di appello n. 1465 del 2025, che dalla Regione Puglia, con atto di appello n. 1518 del 2025.
11. In particolare, con atto di appello n. 1465 del 2025 il Comune di RA ha dedotto i seguenti motivi di appello:
ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITA’ PER SCORRETTO APPREZZAMENTO DEGLI ELEMENTI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA FATTISPECIE. VIOLAZIONE PER ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 14-TER L.N.241/90 E 27-BIS 27 bis D.LGS. N. 152/2006. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE .
Deduce il Comune la carenza di legittimazione della Società LO CO e IO Srl alla proposizione del ricorso in primo grado non avendo la stessa fornito prova documentale del possesso/titolarità delle aree su cui dovrebbe realizzarsi l’intervento autorizzato dal PAUR.
Inoltre, il primo Giudice si sarebbe sostituito, nella valutazione della complessiva situazione, all’Amministrazione procedente, in una vicenda che vede intrecciarsi profili di carattere paesaggistico e profili di pianificazione urbanistica, in funzione della realizzazione di un progetto in variante puntuale - e per vero in contrasto frontale - rispetto alle previsioni urbanistiche di zona.
Inoltre, il complessivo e articolato procedimento della Conferenza di Servizi ha evidenziato aspetti di marcata criticità sul piano paesaggistico di un intervento che stravolge le componenti ambientali e agricole di una ampia zona con vincoli specifici del PPTR, che lo stesso PUG adottato riserva ad attività necessariamente legate alla vocazione agricola.
12. La Regione Puglia, con atto di appello n. 1518 del 2025, ha dedotto i seguenti motivi di appello:
I- ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 41 C.P.A. IN RELAZIONE ALL’ART. 27-BIS, COMMA SETTIMO DEL D.LGS. N.152/2006. VIOLAZIONE DELL’ART. 100 C.P.C.
La Regione ripropone l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo di primo grado per non aver tempestivamente la società ricorrente in primo grado impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 16.11.2022, eccezione già sollevata con la prima memoria depositata nel giudizio di primo grado il 10 maggio 2024.
II-ERROR IN PROCEDENDO- VIOLAZIONE DELL’ART. 11 D.P.R. N.380/2001 .
Deduce la Regione la carenza di legittimazione della Società LO CO e IO Srl alla proposizione del ricorso non avendo la stessa fornito prova documentale del possesso/titolarità delle aree su cui dovrebbe realizzarsi l’intervento autorizzato dal PAUR.
III-ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DELL.ART. 112. C.P.C..OMESSA PRONUNCIA.
Deduce, sotto diversi profili, la carenza di legittimazione della Società LO CO e IO Srl alla proposizione del ricorso non avendo fornito prova documentale del possesso/titolarità delle aree su cui dovrebbe realizzarsi l’intervento autorizzato dal PAUR.
IV-ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DELL.ART. 112. C.P.C..OMESSA PRONUNCIA.
Deduce la Regione che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile poiché nel corso del giudizio di primo grado la titolarità dei 100 ettari di proprietà della sig.ra AR era passata in data 29 febbraio 2024 ad altra compagine sociale (Società agricola AS AR Srl), la quale in precedenza (13 febbraio 2024) era inoltre già subentrata al nuovo preliminare di compravendita stipulato dall’amministratrice di sostegno della proprietaria con l’odierna appellata.
Il TAR ha omesso qualsivoglia pronuncia sul punto.
V- ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA.TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 D.P.R. N.160/2010 .
La decisione del TAR Lecce gravata merita integrale riforma per non aver, inoltre, accertato i motivi ostativi all’applicazione della variante semplificata ex art. 8 del d.P.R. n.160/2010 espressi nelle note impugnate.
13. La sentenza n. 876 del 2024 è stata, invece, impugnata dal Comune di RA con atto di appello n. 1480 del 2025, con cui sono stati dedotti i seguenti motivi di appello:
ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITA’ PER SCORRETTO APPREZZAMENTO DEGLI ELEMENTI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA FATTISPECIE. VIOLAZIONE PER ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 14- TER L.N.241/90 E 27-BIS 27 bis D.LGS. N. 152/2006. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO MOTIVAZIONALE E CONSEGUENTE VIOLAZIONE ART. 3 L.N. 241/90. SVIAMENTO. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NTA DEL PPTR, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE. PERPLESSITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA .
La sentenza del T.a.r. è illegittima perché - contrariamente rispetto a quanto affermato dal TAR - il parere negativo della Sezione paesaggio Regione Puglia è congruamente motivato, coerente con quanto risulta dalle prescrizioni delle NTA del PPTR ed in linea con quanto sempre sostenuto dalla medesima Regione.
Al contrario, il parere “favorevole” della Soprintendenza appare intimamente contraddittorio, prevedendo una limitazione della realizzazione del progetto, che appare completamente eccentrica e finalizzata solo a “conformarsi” al “giudicato” del TAR sul precedente diniego (che, tuttavia, non aveva affatto l’effetto “conformativo” ritenuto dal PAUR).
Si sono costituiti nei rispettivi giudizi il Comune di RA, la Regione Puglia e la Società LO CO e IO Srl.
Alla udienza pubblica del 18 settembre 2025 le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., vanno riuniti gli appelli in epigrafe indicati in quanto tutti strettamente connessi tra di loro.
2. Tanto premesso, il Comune di RA ha impugnato sia la sentenza n. 875 del 2024 che la sentenza n. 876 del 2024 del T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce.
La Regione Puglia ha, invece, impugnato esclusivamente la sentenza n. 875 del 2024.
3. In via preliminare possono essere esaminate congiuntamente le molteplici questioni preliminari sollevate da entrambe le amministrazioni nei tre appelli sopra menzionati, stante la stretta connessione esistente tra i diversi appelli.
Sia il Comune che la Regione hanno contestato la carenza di legittimazione della Società LO CO e IO Srl alla proposizione del ricorso in primo grado (la Regione ha articolato sul punto i motivi di appello numero 2, 3 e 4) non avendo la stessa fornito prova documentale del possesso/titolarità delle aree su cui dovrebbe realizzarsi l’intervento autorizzato dal PAUR.
La società ricorrente in primo grado, che ha ottenuto il PAUR oggetto di impugnazione, non avrebbe più, secondo la prospettazione delle amministrazioni resistenti, la disponibilità del bene oggetto di intervento, e quindi non sarebbe titolata a chiedere un “futuro permesso di costruire”.
4. Rileva il Collegio che le eccezioni sollevate dalle amministrazioni resistenti sono infondate, in quanto la società appellata, titolare del progetto e delle conseguenti autorizzazioni, ha certamente interesse sia alla realizzazione del campo da golf, sia alla ristrutturazione della AS, che alla realizzazione delle volumetrie ricettive diffuse nell’area, anche perché la stessa ha, peraltro, assunto impegni contrattuali con la società agricola AS AR srl, appartenente al medesimo gruppo societario della famiglia LO, nonché con i sigg.ri CO e MI (cfr., allegati nn. 3 e 4 del 8/7/2025) e potrebbe avere interesse anche ad articolare un’azione risarcitoria, peraltro, espressamente annunciata nel giudizio di primo grado (pag. 4 punto 5 della replica del giudizio n. 743/2023 di I grado).
Non può, peraltro, essere sottaciuto che la Regione, all’esito dei pareri favorevoli della conferenza di servizi (tra questi anche quelli del Comune), ha approvato con il PAUR n. 164/2023 l’intervento in variante urbanistica per la realizzazione di campo di golf e ristrutturazione della AS Di Noi in club house e struttura ricettiva, in favore proprio della società ricorrente, ritenendo, già in sede procedimentale, sussistente la legittimazione e interesse della società LO CO e IO srl all’ottenimento del titolo e, implicitamente, riconoscendo la legittimità dell’intervento.
5. Infondato è, altresì, il primo motivo di appello con cui la Regione ha contestato la tardività del ricorso introduttivo per non aver la società ricorrente in primo grado tempestivamente impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 16.11.2022, in quanto il ricorso è stato notificato nel luglio 2023.
Questa Sezione è ben consapevole del proprio orientamento, richiamato da parte appellante, secondo cui ” gli atti amministrativi denominati “verbali” non rivestono di regola la natura giuridica di provvedimenti impugnabili, natura invece propria dell’atto finale che li recepisce, tant’è vero che, ove valga la regola contraria, il legislatore la enuncia in modo espresso, come ad esempio nel nuovo testo dell’art. 27 bis comma 7 del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152, dettato proprio in tema di VIA, in cui si dice che “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi” contenuta appunto in un verbale “costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto .” (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV. n. 172/2025).
Tuttavia, il citato motivo di appello è infondato, perché dal complessivo sviluppo procedimentale è emerso che successivamente alla chiusura della conferenza di servizi con nota prot. n. 5352 del 29/3/2023 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione chiedeva alla Sezione Urbanistica della Regione “ di conoscere se le argomentazioni addotte dal Proponente possano indurre la Sezione Urbanistica a rivalutare/modificare la posizione espressa in seno alla CdS… ”.
In riscontro a quest’ultima richiesta, con nota prot. n. 5666 del 19.04.2023, la Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha confermato il parere negativo già espresso, richiamando le risultanze della Conferenza ed evidenziando “ la circostanza in base alla quale l’Amministrazione Comunale di RA TA ha in corso di chiusura il procedimento di approvazione del PUG, nel quale, salvo diverse dimostrazioni, la proposta progettuale in questione non sembra essere stata inclusa (nonostante i due procedimenti siano avanzati parallelamente nel corso di questi ultimi anni), per gli aspetti di competenza ”.
Pertanto, soltanto con la comunicazione del P.A.U.R., avvenuta con la nota del 10/5/2023, le determinazioni regionali sono divenute definitivamente lesive per la società ricorrente e, quindi, l’interesse all’impugnazione da parte della società ha iniziato a decorrere.
Inoltre, è vero che, ai sensi dell’art. 27- bis , comma 7, quarto periodo del d.lgs. n.152/2006, “ La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto .”, ma, nel caso di specie, la Regione, con provvedimento del 28/4/2023, ha ritenuto di rilasciare espressamente il PAUR.
Pertanto, con la comunicazione del PAUR, intervenuta con nota regionale del 10/5/2023, avente ad oggetto “Notifica provvedimento D.D. n.164 del 28.04.2023”, con cui appunto “si comunica la Determinazione Dirigenziale n.164 del 28.04.2023 con cui è stato concluso il procedimento in oggetto”, è sorto l’interesse concreto al ricorso da parte della società ricorrente in primo grado.
Ne deriva che anche tale motivo di appello è, pertanto, infondato.
6. Superate le questioni preliminari possono essere esaminati gli appelli nella parte in cui contestano la sentenza del T.a.r., che ha evidenziato che gli atti impugnati sono (ancora una volta) illegittimi per difetto di motivazione e di istruttoria nella parte in cui hanno ritenuto che non fosse autorizzabile con la procedura dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 la “nuova volumetria a fini alberghieri”, ritenendo invece assentibile il campo da golf e la ristrutturazione della AS esistente per le motivazioni di cui al parere prot.n.1867 del 16/3/2017.
6.1. Il T.a.r. ha evidenziato che la società ricorrente ha proposto un intervento composito ma di carattere unitario, prevedendo la realizzazione dell’albergo (con singole unità distribuite sull’aera e distinte quali pertinenze a servizio della masseria e del campo da golf e stralciato dal P.AU.R.), costituente parte integrante del recupero e cambio di destinazione d’uso della struttura esistente, masseria Carlo Di Noi e realizzazione campo da golf”.
6.2. Tuttavia, la Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali ha espresso la determinazione conclusiva favorevole “solo per la parte del progetto relativa alla realizzazione del campo da golf e alla ristrutturazione della masseria esistente, rimanendo escluse le nuove volumetrie alberghiere proposte”, in quanto “la Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha ritenuto che non fosse autorizzabile con la procedura dell’art. 8 del DPR 160/2010 la “nuova volumetria a fini alberghieri”, esprimendosi invece favorevolmente in ordine all’assentibilità “del campo da golf e la ristrutturazione della masseria esistente per le motivazioni di cui al parere prot. n.1867 del 16/3/2017”.
6.3. Con il citato parere prot.1867/2017, la Sezione Urbanistica Regionale rilevava che “ non si ritiene di poter ricavare dai su detti dati, una concreta attuale e riscontrabile esigenza di ulteriore edilizia turistico ricettiva nel nostro comune tale da determinare una convergenza tra l'interesse dell'impresa e l'interesse pubblico allo stato dell'attuale attratività turistica del territorio ". Tali determinazioni sono state riconfermate nella Relazione di precisazione del Servizio Comunale AA. PP. alla Conferenza di Servizi del 03.03.2017 come di seguito: " non può che confermare l'attuale assenza di una concreta e riscontrabile esigenza di ulteriore edilizia turistico ricettiva nel nostro comune tale da determinare una convergenza tra l'interesse dell'impresa e l'interesse pubblico allo stato dell'attuale attrattività turistico del territorio .".
6.4. Il T.a.r. ha ritenuto le suddette valutazioni, richiamate e riconfermate negli atti regionali impugnati, affette dal contestato deficit istruttorio e motivazionale.
In particolare, il T.a.r. ha valorizzato la circostanza che lo stesso Comune di RA TA, con parere urbanistico comunale prot. n.12519 del 26/11/2018, aveva ritenuto che “ La proposta non è in contrasto con quanto dispone l’art. 8 del DPR 160/2010 in quanto si riferisce ad una variante puntuale e legata strettamente alla realizzazione dell’intervento proposto …ossia è vincolata in modo inscindibile al progetto che evidentemente non è un piano ma un progetto unitario” … con delibera del Commissario Prefettizio n.22 del 09.03.2018 con i poteri del Consiglio e con Determina n.895 del 24.04.2018 del SUAP sono state attivate le procedure di Variante Urbanistica finalizzata proprio alla realizzazione del progetto di che trattasi nella sua interezza. …permane la condizione già verificata per la vigente strumentazione urbanistica e confermata per l’adottato PUG per cui non sono presenti aree che possano soddisfare i requisiti richiesti per la realizzazione del progetto del campo da golf e relativa struttura ricettiva nella loro interezza ”.
6.5. Il T.a.r. ha poi precisato, con riferimento alla ritenuta assenza “di una concreta e riscontrabile esigenza di ulteriore edilizia turistico ricettiva tale da determinare una convergenza tra l'interesse dell'impresa e l'interesse pubblico allo stato dell'attuale attrattività turistico del territorio”, che la motivazione non tiene conto del manifestato interesse – da parte di quasi tutti gli Enti intervenuti nel procedimento – alla realizzazione del campo da golf che nella proposta progettuale dell’istante attiene a un impianto produttivo unitario ossia a una “proposta di realizzazione di una struttura turistico ricettiva con annesso campo da golf”, con la conseguenza che l’attività turistico-ricettiva trova nel campo da golf il suo elemento caratterizzante e distintivo, oltre che accessorio.
6.6. Quanto ai presupposti per l’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n.160/2010, ha precisato il T.a.r. che, con il parere prot. n.35883 del 10/10/2018, l’Ufficio Urbanistico Comunale aveva rilevato che “non esiste una masseria che ha la disponibilità della superficie e volumetria per la realizzazione della struttura ricettiva con annessi servizi pari a quella prevista in progetto. ... tutte le masserie sono di piccola entità … alla luce di quanto esposto non è possibile rispondere allo stato attuale al fabbisogno di posti generato dalla presenza del campo da golf in base alle previsioni attuali del PUG, rendendosi necessaria una variante allo strumento urbanistico, tenuto conto peraltro che il campo da golf, la club house e la struttura ricettiva sono da considerarsi non una serie di molteplici attività produttive, ma un’unica attività produttiva composta da più funzioni complementari tra esse e inscindibili a diretto
servizio dell’area da golf”.
6.7. Ha, dunque, concluso il T.a.r. che il “ contestato convincimento della Sezione Urbanistica della Regione Puglia, compendiato nelle impugnate determinazioni dirigenziali regionali, risulta non solo contraddittorio rispetto agli accertamenti istruttori comunali che attestano, per la proposta progettuale nella sua interezza e unitariamente considerata, la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art.8 D.P.R. 160/2010, ma anche privo di adeguato supporto motivazionale nell’escludere le volumetrie alberghiere ”, oltre che distonico rispetto al parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota prot.12616 del 12/10/22 .
7. Ritiene il Collegio che la sentenza del T.a.r. vada confermata, con conseguente reiezione degli appelli.
Condivide il Collegio la valutazione sulla irragionevolezza e contraddittorietà delle valutazioni effettuate dalla Regione.
7.1. Sul punto va evidenziato che la conferenza di servizi è un modulo organizzativo pensato per semplificare, coordinando le varie pubbliche amministrazioni interessate, la complessa attività amministrativa che sfocia nell’adozione di una determinazione rispettosa delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza (art. 14 ter , comma 7, l. n. 241 del 1990).
Dalla conferenza di servizi emerge una complessità patologica, derivante dall’alto tasso di dispersione delle funzioni amministrative insiste nel territorio nazionale, e una complessità fisiologica, derivante dalla necessità di riconoscere una pluralità di interessi meritevoli di tutela non necessariamente graduati dalla legge in ordine gerarchico o di prevalenza, ma spesso collocati in posizione di equiordinazione.
7.2. Il modulo procedimentale della conferenza di servizi si fonda sul meccanismo delle posizioni prevalenti: l’art. 14 ter , comma 7, l. n. 241 del 1990 dispone che l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti .
Emerge, dunque, una rilevanza qualitativa e non quantitativa delle posizioni espresse in seno alla conferenza di servizi. L’autorità procedente deve, quindi, emanare la determinazione conclusiva indipendentemente dalle proprie convinzioni, ma coerentemente con quanto è emerso durante lo sviluppo del procedimento, non potendo emanare una determinazione distonica da quanto è emerso in quella sede.
La conferenza di servizi decisoria è, infatti, uno strumento di semplificazione procedimentale che è finalizzato a consentire di assumere una decisione finale pluristrutturata in presenza di amministrazioni aventi competenze concorrenti nell'ambito di una specifica vicenda amministrativa.
Il legislatore ha introdotto una regola diversa dall'unanimità che si fonda non su un criterio maggioritario rigido, che assegna eguale valenza a tutte le volontà espresse dalle amministrazioni coinvolte, ma su un modulo flessibile che tiene conto delle posizioni concrete assunte dalle singole amministrazioni nell'ambito della conferenza. L'amministrazione procedente deve indicare, nella motivazione, le ragioni che l'hanno indotta ad assumere la determinazione finale (Cons. Stato sez. IV, 22/01/2024, n. 667, Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2023, n. 6447).
7.3. Nel caso di specie, come ben rilevato dal T.a.r., quasi tutti gli enti coinvolti hanno manifestato parere favorevole a realizzare il campo di golf, che richiede un’attività recettiva, allo stato non presente sul territorio, e che solo la AS interessata potrebbe realizzare.
Le ragioni ostative rappresentate dalla Regione in realtà hanno trovato una netta opposizione nel parere della Soprintendenza nonché nel parere dello stesso Comune prot. n.35883 del 10/10/2018, emesso in contraddizione con altro precedente parere comunale (relazione del 16/1/2017, richiamata nel parere regionale prot. n.1867 del 16.3 2017.
Quest’ultimo parere regionale che esclude l’ampliamento volumetrico della masseria si fonda, dunque, esclusivamente sulle valutazioni del Comune sul predetto parere del Comune poi ribadito nella relazione di precisazione del 3/3/2017.
8. Come però già evidenziato, lo stesso ente comunale, successivamente, ma prima della conclusione della conferenza di servizi, ha cambiato parere, precisando, con parere del 26/11/2018, che “ la proposta non è in contrasto con quanto dispone l’art. 8 del Dpr 160/2010, in quanto si riferisce ad una variante puntuale e legata strettamente alla realizzazione dell’intervento proposto dalla società LO s.r.l., ossia è vincolata in modo inscindibile al progetto che evidentemente non è un piano, ma un progetto unitario ” e che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla Regione, non esistono aree alternative sulle quali realizzare il progetto.
9. A tale parere si affianca poi quello della Soprintendenza che, con parere favorevole espresso con nota prot.12616 del 12/10/22, ha evidenziato che “ la proposta progettuale aggiornata propone soluzioni che superano i motivi ostativi espressi nella sopracitata nota prot. 6368 del 21/04/2022, avendo recepito le modifiche progettuali ai fini della stessa nota, e che, allo stato attuale delle conoscenze, le opere previste risultano di massima compatibili con il valore paesaggistico delle aree rurali oggetto di intervento, in quanto: 1. la nuova struttura ricettiva, ritenuta inizialmente avulsa rispetto al contesto paesaggistico di riferimento, è stata sostituita con nuovi fabbricati mono piano riconducibili alle lamie, che per dimensioni, tipologia e scelte formali si inseriscono armonicamente nel contesto rurale di riferimento; 2. è stato verificato che l’ampliamento della AS risulta inferiore al 20% prescritto dalle NTA del PPTR; 3. si prevede l’utilizzo muretti in pietra a secco come elementi di recinzione che mantengono le visuali aperte verso la campagna” . Ha poi concluso la Soprintendenza precisando che al fine di garantire la tutela degli elementi tipici del paesaggio rurale locale e degli eventuali beni presenti nel sottosuolo, esprime parere favorevole alla realizzazione del previsto intervento” con le prescrizioni ivi indicate ”.
Ne deriva, pertanto, che la Regione, nell’adottare la determinazione conclusiva, non ha tenuto conto adeguatamente delle posizioni prevalenti espresse dalle autorità intervenute nella Conferenza di Servizi, né ha espressamente e adeguatamente motivato in proposito.
10. Parimenti infondato è il quinto motivo di appello con cui la Regione contesta la violazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 160 del 2010, perché nel procedimento di variante ex art. 8 D.P.R. n.160/2010,
l’assenso della Regione rappresenta una condizione imprescindibile.
Come già evidenziato nei punti precedenti, il dissenso espresso dalla Regione è, però, irragionevole, oltre che affetto da difetto di istruttoria e non adeguatamente motivato.
11. Ne consegue che gli appelli n. 1465 del 2025, proposto dal Comune di RA, e l’appello n. 1518 del 2025 proposto dalla Regione Puglia vanno respinti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado (la n. 875 del 2024).
12. La conferma della sentenza del T.a.r. n. 875 del 2024 con conseguente conferma dell’annullamento del provvedimento della Regione per motivi sostanzialmente già contenuti nell’atto di appello del Comune n. 1465 del 2025, conduce alla reiezione anche dell’appello n. 1480 del 2025 con cui il Comune di RA ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Puglia, sez. Lecce, n. 876 del 2024.
13. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI PI, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
IZ SE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ SE | VI PI |
IL SEGRETARIO