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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 113/2025 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1
(cf ), Parte_2 C.F._2 con l'avv. ZINI GILBERTO (cf ) C.F._3
RICORRENTI
(cf ), Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv. FANTONI CLAUDIO (cf C.F._4
e BERTONCINI PAOLA (cf ) C.F._5
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. e ricorrono ex artt. 152 d.lgs. n. Parte_1 Parte_2
196/2003 e 10 d.lgs. n. 150/2011 nei confronti di Controparte_1
e, ai fini di mera denuntiatio litis, del Garante per la protezione dei dati
[...] personali chiedendo al Tribunale adito di
“ordinare all' , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, di rettificare la pag. 4 del Verbale di Pronto Soccorso del Signor R_ del giorno 8.12.2022, nella parte in cui si legge che “Da circa dieci giorni
[...] riferisce dispnea … trattata a domicilio dal curante con antibiotici e ccs”, e il referto della valutazione cardiologica del Signor del 13.12.2022, nella parte in PE cui si trova scritto che sussisterebbe “da circa dieci giorni prima del ricovero riferit[a] dispnea … trattat[a] a domicilio dal curante con antibiotici e ccs”, eliminando in entrambi
i casi la parte relativa a “riferisce”, “riferite” e “con antibiotici e CCS”, precisando, se del caso, che la dispnea era insorta da cinque giorni prima del ricovero e non da dieci e che la stessa era stata curata con mero cortisone e non con antibiotici e ccs;
- condannare altresì la resistente a corrispondere ex art. 614 bis c.p.c. alla parte ricorrente la somma di € 50,00, o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
in ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari e con l'applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali nell'atto idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti”.
Le ricorrenti denunciano l'erroneità dei dati riportati in cartella clinica con riguardo sia alla durata dei sintomi che alla terapia effettuata prima del ricovero, oltre che in riferimento al fatto che fosse stato il paziente a riferire in prima persona tali dati, di cui pertanto chiedono la correzione. Cont I.2. Si costituisce in giudizio la convenuta, preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti in mancanza di prova della rispettiva qualità di eredi del paziente defunto e l'inammissibilità del ricorso ai sensi della normativa sulla privacy (d.lgs. n. 152/2003), nel merito contestando la fondatezza dell'avversa pretesa della quale chiedono l'integrale rigetto così concludendo:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle Sigg.re Parte_1
e , per i motivi di cui in atti, con ogni consequenziale
[...] Parte_2 pronuncia in ordine all'inammissibilità del ricorso;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per i motivi di cui al paragrafo 2) del presente atto, con ogni consequenziale pronuncia;
Nel merito,
- rigettare il ricorso e respingere quindi le domande avanzate dalle ricorrenti nei confronti della perché infondate in fatto e diritto e Controparte_1 comunque non provate.
Con vittoria di spese di giudizio ed oneri accessori”.
I.3. In assenza di istanze istruttorie da delibare, viene assegnato alla convenuta termine per il deposito di breve nota scritta in replica alle difese avversarie e contestualmente viene fissata udienza di discussione della causa, pur se con erroneo richiamo all'art. 281terdecies c.p.c. applicandosi invece alla presente controversia il cd. rito lavoro senza che, comunque, ne derivino differenze sostanziali essendo pur sempre stata celebrata l'udienza di discussione, tenutasi in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.. II. Reputa questo Tribunale che la domanda attorea non meriti accoglimento per le ragioni che si vengono a esporre, limitandosi alla trattazione di quelle rilevanti per la decisione della controversia e assorbite le altre.
In premessa, e ancorché la questione non sia stata oggetto di espressa eccezione di parte, preme evidenziare come le ricorrenti abbiano allegato un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dai tratti quantomeno sfuggenti, limitandosi nel ricorso introduttivo (pag. 2) a sostenere genericamente che
“l'erroneità delle indicazioni circa la durata dei sintomi e la terapia effettuata prima del ricovero, limita la possibilità di esercitare e difendere il diritto alla salute del Signor nonché il diritto dei suoi eredi di ottenere, PE sia in proprio che iure hereditatis, il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti sia dal de cuius che dalla figlie in proprio” e poi precisando che le ricorrenti “agiscono ex art. 2 terdecies D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sia per un interesse proprio, sia a tutela dell'interessato deceduto, sia per ragioni familiari meritevoli di protezione, atteso che, se realmente il Signor R_
fosse stato curato con antibiotici nella fase antecedente al ricovero
[...] ospedaliero, con alto grado di probabilità, Egli non sarebbe poi purtroppo venuto
a mancare a causa della polmonite accertata presso il nosocomio pistoiese, pertanto l'erroneità delle indicazioni circa la durata dei sintomi e la terapia effettuata prima del ricovero limita la possibilità di esercitare e difendere il diritto alla salute del Signor nonché il diritto delle figlie di PE ottenere, sia in proprio che iure hereditatis, il ristoro di tutti i danni, patrimoniali
e non patrimoniali, patiti sia dal de cuius che dalle ricorrenti in proprio” (cfr. nota scritta ex art. 127ter c.p.c. di parte ricorrente dep. 19.3.2025, pag. 1) senza ulteriore specificare tale futura (ed eventuale) domanda risarcitoria.
Ad ogni modo, trattandosi di profilo non dirimente e sul quale non si fonda la decisione di questo Tribunale, non appare utile soffermarvisi oltre né può dirsi contra ius non averlo sottoposto al contraddittorio fra le parti, avendo comunque le ricorrenti esposto le proprie deduzioni al riguardo come appena riportate e avendo parte convenuta a disposizione “spazi processuali” ad hoc
(i.e., la memoria difensiva autorizzata con provvedimento di questo g.i.
21.3.2025) per replicarvi.
Piuttosto, e prescindendo dall'argomento relativo alla necessità di proporre azione di querela di falso per contestare il contenuto della cartella clinica redatta in nosocomio pubblico, l'infondatezza dell'istanza attorea si manifesta alla luce dei seguenti rilievi: - per un verso, sempre secondo quanto emerge dal ricorso introduttivo (cfr. ancora pag. 2, nel virgolettato riportato supra), la contestazione delle ricorrenti risulta concernere - come dalle stesse, appunto, espressamente affermato -
“l'erroneità delle indicazioni circa la durata dei sintomi e la terapia effettuata prima del ricovero”: trattasi tuttavia di indicazioni che esulano dall'ambito applicativo della cd. tutela dei dati personali, atteso che non riguardano dati oggettivi/oggettivabili integranti errori materiali riconosciuti e/o riconoscibili, secondo la diffusa e condivisa interpretazione della normativa invocata da parte ricorrente come da questa stessa esemplificata (cfr. il caso di scuola dell'errata menzione in cartella clinica di una lesione al ginocchio sinistro piuttosto che al ginocchio destro), intendendosi invece tramite il presente giudizio rettificare un dato anamnestico concernente la condizione/terapia seguita dal paziente prima dell'accesso in P.S. che nulla ha a che vedere con le esemplificazioni di cui sopra e che resta estraneo al concetto di “rettifica di dati personali”.
D'altronde e al di là di un simile rilievo, è da evidenziare come parte ricorrente nulla abbia provato né chiesto di provare in ordine alle suddette allegazioni, ovvero in ordine alla erroneità dei dati inerenti “la durata dei sintomi” e “la terapia effettuata prima del ricovero”, ché anzi nel ricorso introduttivo si afferma (pag. 2) che “tutte le ricette mediche sono tracciate e pertanto è oggettivamente dimostrabile che, nel caso di specie, non esista nessuna prescrizione di antibiotici nel periodo antecedente al ricovero” ma, a fronte di una simile asserzione di “oggettiva dimostrabilità”, la parte istante non ha depositato documentazione medica alcuna al riguardo né formulato istanze di prova testimoniale, talché la suddette circostanze - ossia, si precisa nuovamente, la durata dei sintomi e la terapia effettuata prima del ricovero - sono rimaste del tutto indimostrate in causa, non potendosi pertanto procedere ad alcuna rettifica dei dati a esse inerenti;
- per altro verso, con riguardo all'altro aspetto afferente la circostanza per cui in cartella clinica i dati di cui s'è detto (durata dei sintomi e terapia pre- ricovero) sarebbero stati “riferiti” dallo stesso paziente, giunto però in P.S. in stato di incoscienza e quindi impossibilitato a fare ciò, preme da un lato evidenziare come parte ricorrente abbia posto attenzione su tale profilo solo a Parte seguito della costituzione in giudizio della - e, assai presumibilmente, a fronte delle eccezioni da quest'ultima sollevate circa l'estraneità della rettifica richiesta all'ambito applicativo degli artt. 77ss. d.lgs. n. 196/2003 - dall'altro lato e comunque dare atto dell'irrilevanza della questione alla luce dell'interesse ad agire come palesato dalle stesse ricorrenti poiché, se pure può convenirsi con il fatto che un soggetto “incosciente” non sia nella facoltà di riferire a personale medico quanto accaduto nei giorni precedenti e la terapia seguita prima del ricovero (e anche senza soffermarsi sulle repliche fornite Contr dalla al riguardo, inerenti il significato del termine “riferito” e la possibile provenienza delle informazioni apprese), è anche vero e indubitabile che nell'ottica di una azione risarcitoria per asserita responsabilità medica, la quale sarebbe preclusa o limitata ove si prendesse per vera ed effettivamente verificatasi la terapia antibiotica pre-ricovero secondo quanto asserito dalle stesse ricorrenti (cfr. quanto riportato supra e, ancora, pag. 2 ricorso introduttivo e pag. 1 nota scritta ex art. 127ter c.p.c. di parte ricorrente dep.
19.3.2025), non rileva in alcun modo chi abbia riferito l'avvenuta effettuazione di tale terapia e la durata dei sintomi prima del ricovero, ma proprio e solo tali circostanze nel loro contenuto oggettivo relativamente alle quali tuttavia parte ricorrente nulla ha provato, come anzi detto.
Per tali motivi, la domanda versata in giudizio deve essere respinta.
III. Le spese seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa
(indeterminabile, bassa complessità), con applicazione dei minimi tabellari dello scaglione di riferimento sia per la fase di trattazione/istruttoria, limitata alla celebrazione della prima udienza in modalità cd. figurata e alla redazione di una breve memoria difensiva, sia per la fase decisionale, svolta in forma semplificata tramite deposito di brevissima nota scritta ex art. 127ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore della convenuta costituita delle spese del presente giudizio che liquida Controparte_1 nell'importo di euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 10/07/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini