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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/08/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 20/06/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 790/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f.. , Parte_2 C.F._2
c.f., , rappresentati e difesi dagli avv.ti BAVA Parte_3 C.F._3
ANDREA e BAVA LEONARDO
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: vittime del terrorismo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e oggetto del giudizio
e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
chiedendo che il Tribunale: a) previa rideterminazione della percentuale di invalidità CP_1 indennizzabile ex DPR 181/2009, ricalcolasse l'importo della speciale elargizione ex art. 5, comma
1, L 206/2004 spettante a correggendo, altresì, le erronee modalità di Parte_1 calcolo e l'errato sistema di rivalutazione adottato dal in via amministrativa;
b) accertasse CP_1
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 790/2024
il diritto di e rispettivamente figlia e marito di Parte_2 Parte_3 [...]
di percepire gli assegni vitalizi ex art. 2 L 407/1998 ed ex art. 5, comma 3, L Parte_1
206/2004 in caso di invalidità complessiva della accertata in misura pari o superiore al Parte_1
50%; c) condannasse il a retrodatare l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 e Controparte_1 lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, a decorrere dalla data del 18 agosto 2016.
I fatti oggetto di giudizio sono per lo più pacifici e/o documentali e possono essere ricostruiti come segue.
ha assistito all'attentato terroristico di Nizza del 14 luglio 2016 allorquando Parte_1 un uomo era entrato con un camion nella zona pedonale della città e aveva deliberatamente investito le persone ivi radunate per assistere alle celebrazioni che si stavano tenendo in occasione della festa nazionale, sparando altresì sulla folla con un fucile mitragliatore. Ella, infatti, si trovava insieme alla figlia – che all'epoca aveva solo dieci anni - nei luoghi dell'attentato e non era stata investita dal camion solo perché era riuscita a scansarsi dalla traiettoria del mezzo, salvando sè e la bambina.
A seguito di detti eventi la ricorrente ha riportato un disturbo da stress post traumatico, mai guarito nonostante le cure.
Il , all'esito di un lungo iter amministrativo, ha qualificato la ricorrente quale Controparte_1 vittima del terrorismo, ha determinato la sua invalidità complessiva nel 45% e le ha riconosciuto le seguenti prestazioni:
- la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L 206/2004 determinata nella misura di € 90.000
(pari ad € 2.000 per punto percentuale). Da detto importo era poi stato detratto l'importo di €
45.792,50 versato dallo Stato francese per i medesimi fatti e l'importo di € 24.627,16 già corrisposto alla ricorrente con decreto n. 146/2019, e sul residuo dovuto era stata operata la rivalutazione monetaria dalla data del 19 gennaio 2018 - data di presentazione della domanda amministrativa - alla data di emissione del decreto, con conseguente pagamento alla ricorrente dell'importo di € 22.889,41 a titolo di saldo (cfr. decreto 65/2023 doc. 23);
- l'assegno vitalizio di cui alla l 407/1998 con decorrenza dal 19 gennaio 2018, data di presentazione della domanda amministrativa (decreto n. 92/2019, doc. 11 parte convenuta)
- lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L 206/2004 a decorrere dal 19 gennaio
2018, data di presentazione della domanda amministrativa (decreto n. 67/2023, doc. 24).
In relazione all'operato dell'amministrazione ha lamentato: Parte_1
a) l'erronea quantificazione dell'invalidità complessiva, a suo dire pari al 93%, con conseguente necessità di adeguare l'importo della speciale elargizione riconosciutole;
b) l'erroneità delle operazioni di calcolo fatte dall'amministrazione al fine di pervenire al pagamento del saldo della speciale elargizione atteso che, secondo la sua tesi, la prestazione
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 790/2024
andrebbe dapprima rivalutata a partire dall'1 gennaio 2003 e poi dall'importo rivalutato andrebbero decurtate le somme versate dallo stato francese per i medesimi fatti e quelle versate dallo stato italiano a titolo provvisorio;
c) l'erroneità della data di decorrenza fissata dal per entrambi gli assegni;
gli stessi, CP_1 infatti, anziché decorrere dalla data della domanda amministrativa, dovrebbero decorrere dal
18 agosto 2016 atteso che già in quella data il danno si era stabilizzato, come comprovato dalla certificazione medica rilasciata dall'ospedale di Nizza.
Inoltre, in conseguenza della maggiore percentuale di invalidità di cui viene chiesto il riconoscimento, e hanno chiesto il riconoscimento del proprio diritto di Pt_2 Parte_3 percepire gli assegni ex art. 2 L 407/1998 e art. 5, comma 3, l 206/2004 in ragione della loro qualità di figlia e marito della vittima del terrorismo.
Il si è ritualmente costituito in giudizio difendendo la correttezza del proprio Controparte_1 operato in via amministrativa e chiedendo il rigetto del ricorso. In ordine alla diversa percentuale di invalidità richiesta, il ha eccepito che le norme in materia di vittime del terrorismo non CP_1 prevedono che la posizione possa essere rivista in ragione di un intervenuto aggravamento delle condizioni della vittima. In ogni caso poi ha eccepito che la ricorrente non aveva proposto alcuna domanda amministrativa volta a richiedere una nuova valutazione del suo caso in ragione del sopravvenuto aggravamento, con la conseguenza che la domanda proposta in via giudiziale, prima ancora che infondata, sarebbe inammissibile per mancato preventivo esperimento del necessario iter amministrativo. Quanto poi alla decorrenza degli assegni, ha eccepito che la decorrenza era stata fissata dalla data di decorrenza della domanda, che è anche quella di stabilizzazione di postumi, con la conseguenza che anche detta domanda risultava essere infondata. Ha, infine, eccepito l'inammissibilità della domanda proposta da e in quanto proposta per la Pt_3 Parte_2 prima volta in via giudiziale, senza preventiva istanza amministrativa, e in ragione del fatto che gli stessi sarebbero privi di interesse ad agire posto che la percentuale di invalidità riconosciuta alla non sarebbe utile a fondare i diritti rivendicati. Parte_1
La causa è stata istruita a mezzo CTU medico-legale ed è stata discussa e decisa all'udienza del 20 giugno 2025. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
1. L'invalidità complessiva e la rendita vitalizia
Il primo motivo di doglianza di attiene alla mancata corretta determinazione Parte_1 dell'invalidità complessiva da lei riportata a seguito dell'attentato terroristico di Nizza.
Sul punto occorre precisare che la ricorrente non vuole far valere un presunto aggravamento delle proprie condizioni;
la stessa, invece, ritiene che sin dall'origine l'invalidità complessiva da lei riportata fosse ben superiore alla percentuale del 45% riconosciutole dalla commissione medica e
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 790/2024
che precisamente fosse pari al 93%. Per altro, che non si tratti di far valere un aggravamento è reso evidente dal fatto stesso che la ricorrente indica quale data di stabilizzazione dei postumi invalidanti la data del 18 agosto 2016, ovvero la data del primo accertamento di disturbo post traumatico da stress fatto dall'ospedale di Nizza a pochi giorni di distanza dall'evento. Chiarito ciò, ne discende l'infondatezza di tutte le eccezioni del ministero in ordine all'infondatezza della domanda e alla inammissibilità della stessa fondate sull'erroneo presupposto che la ricorrente non stesse contestando la correttezza del giudizio originario reso dalla commissione medica ma stesse chiedendo di considerare un sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni.
Passando al merito della doglianza, la stessa è fondata.
In ordine ai criteri da utilizzare ai fini dell'accertamento medico, è ormai orientamento consolidato quello secondo il quale ai fini della determinazione dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e ai soggetti ad essi equiparati deve farsi riferimento alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009 (cfr. Cass. n. 6216/2022).
Applicando i suddetti criteri, il perito nominato dal giudice ha accertato che, in conseguenza degli eventi di Nizza, la ricorrente ha riportato un'invalidità complessiva del 73%. In perizia si legge: “la signora ha sviluppato un Disturbo Da Stress Post-Traumatico Di Grado Parte_1
Severo con significativa compromissione del funzionamento globale, familiare, lavorativo, ricreativo con necessità di sedute di psicoterapia con il metodo EMDR, tuttavia con scarso miglioramento clinico (…) sulla base della documentazione prodotta e del colloquio con la perizianda, la signora risulta affetta da un DISTURBO POST Parte_1
TRAUMATICO DA STRESS DI GRADO SEVERO a seguito dell'attentato terroristico verificatosi il 14 luglio 2016 a Nizza che ha causato più di 40 morti e centinaia di feriti e dei quali la donna è stata testimone diretta e durante il quale ha pensato di perdere la vita. L'invalidità complessiva valutata applicando a tal fine la formula di cui all'art. 4, comma 1, lettera D) dpr
181/09
IC = DB +DM + (IP – DB)
Invalidità complessiva= danno biologico + danno morale + (invalidità permanente – danno biologico)
IC= 35%+23% +(50%-35%) = 73%”.
Le conclusioni rassegnate dal CTU possono essere poste a fondamento del presente giudizio atteso che le stesse sono il frutto di un'indagine completa e ben motivata e considerato, inoltre, che le stesse sono condivise dal CTP del . Invero il CTP, nel concordare con le valutazioni del CP_1
CTU, aveva provveduto a ravvisare un errore di calcolo commesso dal CTU il quale, in bozza, aveva quantificato l'invalidità nel 75%; quindi il CTU, nella relazione definitiva, ha provveduto a
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 790/2024
rettificare la percentuale di invalidità, riconoscendo l'errore commesso e accogliendo l'osservazione del CTP del . CP_1
Una volta accertata che l'invalidità complessiva è pari al 73%, ne consegue il diritto della ricorrente di vedersi rideterminata la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 L. 206/2004 in conformità a detta maggiore percentuale e, dunque, sulla base dell'importo di € 2.000 per punto percentuale.
A questo punto occorre determinare il corretto modo di operare la rivalutazione degli importi, atteso che è questione discussa tra le parti (il ha rivalutato l'importo della speciale elargizione CP_1 dalla data di presentazione della domanda amministrativa).
Sul punto il giudice ritiene che la rivalutazione vada operata dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore del D.L. 337/2003. L'art. 5 della L 206/2004, infatti, rinvia alla L 302/1990, la quale stabiliva la misura della prestazione in 1.500.000 lire per punto percentuale fino ad un massimo di
150.000.000 di lire. Successivamente il D.L. 337/2003 ha incrementato detti importi. L'art. 2 infatti, ha previsto che “Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'articolo 3 della legge 27 ottobre
1973, n.629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308 sono elevate ad euro 200.000”. In ragione di ciò, poiché la L 206/2004 richiama la L 302/1990 la quale, a sua volta, è stata modificata dall'art. 2 D.L.
337/2003 il quale ha rideterminato gli importi della provvidenza in commento, allora le somme per cui è causa devono essere rivalutate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto che è appunto il 1° gennaio 2003.
Il legislatore, infatti, prevedendo l'automatica rivalutazione degli importi in questione, ha inteso trasformare l'obbligazione de quo in obbligazione di valore. Invero, prevedendo che gli importi riconosciuti vengano rivalutati, il legislatore ha inteso proteggere i destinatari del beneficio dalla svalutazione monetaria - rischio connaturato alle obbligazioni di valuta – garantendo loro la possibilità di contare sempre sul medesimo potere d'acquisto. Per altro detta interpretazione è
l'unica che garantisce parità di trattamento tra tutti i beneficiari della prestazione, a prescindere dal momento in cui è avvenuto il fatto lesivo;
seguendo l'interpretazione che qui si sostiene, infatti, viene garantita a tutti gli aventi diritto la conservazione dello stesso valore della somma che era stata ritenuta adeguata dal legislatore al momento dell'istituzione del beneficio, individuato nel 1° gennaio 2003.
In ragione di quanto sopra esposto, ai fini dell'esatta quantificazione della somma dovuta alla ricorrente, l'amministrazione dovrà calcolare l'importo della speciale elargizione sulla base dell'invalidità complessiva del 73%. L'importo di € 146.000 (€ 2.000 * 73 punti) dovrà poi essere rivalutato con decorrenza dal 1° gennaio 2003 e dall'importo rivalutato dovranno poi essere detratte le somme già percepite dalla ricorrente.
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 790/2024
2. Gli assegni vitalizi
L'ulteriore motivo di doglianza attiene alla decorrenza degli assegni vitalizi, riconosciuti dal a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e richiesti dalla CP_1 ricorrente dalla data del 16 agosto 2024, data di stabilizzazione dei postumi.
L'art. 2, comma 1, L 407/1998 recita: “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni (…)”.
L'art. 5, comma 3, L 206/2004 recita: “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni (…)”.
Dalla lettura delle due norme su riportate si evince come gli elementi costitutivi del diritto siano: a)
l'aver riportato un'invalidità non inferiore al 25%, b) il nesso di causa tra la predetta invalidità e le lesioni riportate in conseguenza di un atto di terrorismo. Non è, invece, elemento costitutivo del diritto la presentazione della domanda amministrativa, la quale è un mero atto di impulso del procedimento amministrativo. Ne consegue, dunque, che la decorrenza della prestazione deve coincidere con il momento in cui in capo alla vittima del terrorismo si stabilizza un'invalidità non inferiore al 25%; è questo, infatti, il momento in cui la fattispecie costitutiva del diritto può dirsi perfezionata.
Nel caso di specie la CTU ha indicato quale data di stabilizzazioni dei postumi invalidanti – quantificati nel 73% - la data 9 agosto 2016. È, dunque, da detta data che devono decorrere sia l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 sia lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04.
3. Gli assegni vitalizi ex art. 5 commi 3 bis, ter e quater L. 206/2004 in favore di Pt_3
e Parte_4
e hanno chiesto il riconoscimento degli assegni vitalizi ex art. 5 commi 3
[...] Parte_2 bis, ter e quater L. 206/2004 per il caso in cui la percentuale di invalidità di fosse Parte_5 stata accertata in misura pari o superiore al 50%.
6 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 790/2024
È pacifico che i ricorrenti non hanno mai presentato la relativa domanda amministrativa posto che la percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica in relazione alla signora Parte_6 era inferiore al 50%, soglia minima richiesta ai fini della concessione dei benefici di cui si discute.
Ora: è principio consolidato in materia quello secondo il quale in tema di prestazioni assistenziali
(quale è quella di specie), la mancata presentazione della domanda amministrativa determina una temporanea carenza di giurisdizione da parte del giudice sulla questione e rende la domanda giudiziale improponibile (cfr. ex multiis, Cass. 10745/2022).
Ne consegue che la domanda di e deve essere dichiarata improponibile. Pt_3 Parte_2
D'altra parte gli stessi, in ragione del presente accertamento e una volta che lo stesso sia passato in giudicato, avranno titolo per presentare fondatamente la domanda amministrativa volta alla concessione dei benefici richiesti. In caso poi di eventuale rigetto della domanda, gli stessi saranno legittimati a ricorrere al giudice.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, valori medi, in € 10.000, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti
Andrea Bava e Leonardo Bava.
Il giudice dà atto che si procede all'integrazione del dispositivo inserendo anche il nome dell'avv.
Leonardo Bava quale distrattario atteso che per mero errore omissivo nel dispositivo pubblicato in data 20 giugno 2025 era stato indicato solo l'avv. Andrea Bava, nonostante il ricorso riportasse la firma di entrambi i difensori e nelle conclusioni venisse richiesta la distrazione delle spese in favore dei due difensori.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara che in conseguenza dell'evento lesivo del 14 luglio 2016
[...] ha riportato un'invalidità complessiva del 73% con decorrenza dal 9 agosto Parte_1
2016 e per l'effetto
- Condanna il a pagare a la speciale elargizione Controparte_1 Parte_1 ex art. 5, comma 1, L 206/2004 in ragione della percentuale di invalidità complessiva del
73% e sulla base del valore di € 2.000 a punto percentuale, con rivalutazione al 1.1.2003, dedotto quanto già pagato, oltre interessi legali;
- Dichiara improponibili le domande di e Parte_2 Parte_3
7 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 790/2024
- Condanna il alla retrodatazione dell'assegno vitalizio ex art. 2 L Controparte_1
407/1998 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L 206/2004, già riconosciuti a alla data del 9 agosto 2016; Parte_1
- Condanna il a rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite, che liquida Controparte_1 in complessivi € 10.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Andrea Bava e
Leonardo Bava.
- Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del
. Controparte_1
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 20/06/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 20/06/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 790/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f.. , Parte_2 C.F._2
c.f., , rappresentati e difesi dagli avv.ti BAVA Parte_3 C.F._3
ANDREA e BAVA LEONARDO
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: vittime del terrorismo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e oggetto del giudizio
e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
chiedendo che il Tribunale: a) previa rideterminazione della percentuale di invalidità CP_1 indennizzabile ex DPR 181/2009, ricalcolasse l'importo della speciale elargizione ex art. 5, comma
1, L 206/2004 spettante a correggendo, altresì, le erronee modalità di Parte_1 calcolo e l'errato sistema di rivalutazione adottato dal in via amministrativa;
b) accertasse CP_1
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 790/2024
il diritto di e rispettivamente figlia e marito di Parte_2 Parte_3 [...]
di percepire gli assegni vitalizi ex art. 2 L 407/1998 ed ex art. 5, comma 3, L Parte_1
206/2004 in caso di invalidità complessiva della accertata in misura pari o superiore al Parte_1
50%; c) condannasse il a retrodatare l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 e Controparte_1 lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, a decorrere dalla data del 18 agosto 2016.
I fatti oggetto di giudizio sono per lo più pacifici e/o documentali e possono essere ricostruiti come segue.
ha assistito all'attentato terroristico di Nizza del 14 luglio 2016 allorquando Parte_1 un uomo era entrato con un camion nella zona pedonale della città e aveva deliberatamente investito le persone ivi radunate per assistere alle celebrazioni che si stavano tenendo in occasione della festa nazionale, sparando altresì sulla folla con un fucile mitragliatore. Ella, infatti, si trovava insieme alla figlia – che all'epoca aveva solo dieci anni - nei luoghi dell'attentato e non era stata investita dal camion solo perché era riuscita a scansarsi dalla traiettoria del mezzo, salvando sè e la bambina.
A seguito di detti eventi la ricorrente ha riportato un disturbo da stress post traumatico, mai guarito nonostante le cure.
Il , all'esito di un lungo iter amministrativo, ha qualificato la ricorrente quale Controparte_1 vittima del terrorismo, ha determinato la sua invalidità complessiva nel 45% e le ha riconosciuto le seguenti prestazioni:
- la speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L 206/2004 determinata nella misura di € 90.000
(pari ad € 2.000 per punto percentuale). Da detto importo era poi stato detratto l'importo di €
45.792,50 versato dallo Stato francese per i medesimi fatti e l'importo di € 24.627,16 già corrisposto alla ricorrente con decreto n. 146/2019, e sul residuo dovuto era stata operata la rivalutazione monetaria dalla data del 19 gennaio 2018 - data di presentazione della domanda amministrativa - alla data di emissione del decreto, con conseguente pagamento alla ricorrente dell'importo di € 22.889,41 a titolo di saldo (cfr. decreto 65/2023 doc. 23);
- l'assegno vitalizio di cui alla l 407/1998 con decorrenza dal 19 gennaio 2018, data di presentazione della domanda amministrativa (decreto n. 92/2019, doc. 11 parte convenuta)
- lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L 206/2004 a decorrere dal 19 gennaio
2018, data di presentazione della domanda amministrativa (decreto n. 67/2023, doc. 24).
In relazione all'operato dell'amministrazione ha lamentato: Parte_1
a) l'erronea quantificazione dell'invalidità complessiva, a suo dire pari al 93%, con conseguente necessità di adeguare l'importo della speciale elargizione riconosciutole;
b) l'erroneità delle operazioni di calcolo fatte dall'amministrazione al fine di pervenire al pagamento del saldo della speciale elargizione atteso che, secondo la sua tesi, la prestazione
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 790/2024
andrebbe dapprima rivalutata a partire dall'1 gennaio 2003 e poi dall'importo rivalutato andrebbero decurtate le somme versate dallo stato francese per i medesimi fatti e quelle versate dallo stato italiano a titolo provvisorio;
c) l'erroneità della data di decorrenza fissata dal per entrambi gli assegni;
gli stessi, CP_1 infatti, anziché decorrere dalla data della domanda amministrativa, dovrebbero decorrere dal
18 agosto 2016 atteso che già in quella data il danno si era stabilizzato, come comprovato dalla certificazione medica rilasciata dall'ospedale di Nizza.
Inoltre, in conseguenza della maggiore percentuale di invalidità di cui viene chiesto il riconoscimento, e hanno chiesto il riconoscimento del proprio diritto di Pt_2 Parte_3 percepire gli assegni ex art. 2 L 407/1998 e art. 5, comma 3, l 206/2004 in ragione della loro qualità di figlia e marito della vittima del terrorismo.
Il si è ritualmente costituito in giudizio difendendo la correttezza del proprio Controparte_1 operato in via amministrativa e chiedendo il rigetto del ricorso. In ordine alla diversa percentuale di invalidità richiesta, il ha eccepito che le norme in materia di vittime del terrorismo non CP_1 prevedono che la posizione possa essere rivista in ragione di un intervenuto aggravamento delle condizioni della vittima. In ogni caso poi ha eccepito che la ricorrente non aveva proposto alcuna domanda amministrativa volta a richiedere una nuova valutazione del suo caso in ragione del sopravvenuto aggravamento, con la conseguenza che la domanda proposta in via giudiziale, prima ancora che infondata, sarebbe inammissibile per mancato preventivo esperimento del necessario iter amministrativo. Quanto poi alla decorrenza degli assegni, ha eccepito che la decorrenza era stata fissata dalla data di decorrenza della domanda, che è anche quella di stabilizzazione di postumi, con la conseguenza che anche detta domanda risultava essere infondata. Ha, infine, eccepito l'inammissibilità della domanda proposta da e in quanto proposta per la Pt_3 Parte_2 prima volta in via giudiziale, senza preventiva istanza amministrativa, e in ragione del fatto che gli stessi sarebbero privi di interesse ad agire posto che la percentuale di invalidità riconosciuta alla non sarebbe utile a fondare i diritti rivendicati. Parte_1
La causa è stata istruita a mezzo CTU medico-legale ed è stata discussa e decisa all'udienza del 20 giugno 2025. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio.
1. L'invalidità complessiva e la rendita vitalizia
Il primo motivo di doglianza di attiene alla mancata corretta determinazione Parte_1 dell'invalidità complessiva da lei riportata a seguito dell'attentato terroristico di Nizza.
Sul punto occorre precisare che la ricorrente non vuole far valere un presunto aggravamento delle proprie condizioni;
la stessa, invece, ritiene che sin dall'origine l'invalidità complessiva da lei riportata fosse ben superiore alla percentuale del 45% riconosciutole dalla commissione medica e
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 790/2024
che precisamente fosse pari al 93%. Per altro, che non si tratti di far valere un aggravamento è reso evidente dal fatto stesso che la ricorrente indica quale data di stabilizzazione dei postumi invalidanti la data del 18 agosto 2016, ovvero la data del primo accertamento di disturbo post traumatico da stress fatto dall'ospedale di Nizza a pochi giorni di distanza dall'evento. Chiarito ciò, ne discende l'infondatezza di tutte le eccezioni del ministero in ordine all'infondatezza della domanda e alla inammissibilità della stessa fondate sull'erroneo presupposto che la ricorrente non stesse contestando la correttezza del giudizio originario reso dalla commissione medica ma stesse chiedendo di considerare un sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni.
Passando al merito della doglianza, la stessa è fondata.
In ordine ai criteri da utilizzare ai fini dell'accertamento medico, è ormai orientamento consolidato quello secondo il quale ai fini della determinazione dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e ai soggetti ad essi equiparati deve farsi riferimento alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009 (cfr. Cass. n. 6216/2022).
Applicando i suddetti criteri, il perito nominato dal giudice ha accertato che, in conseguenza degli eventi di Nizza, la ricorrente ha riportato un'invalidità complessiva del 73%. In perizia si legge: “la signora ha sviluppato un Disturbo Da Stress Post-Traumatico Di Grado Parte_1
Severo con significativa compromissione del funzionamento globale, familiare, lavorativo, ricreativo con necessità di sedute di psicoterapia con il metodo EMDR, tuttavia con scarso miglioramento clinico (…) sulla base della documentazione prodotta e del colloquio con la perizianda, la signora risulta affetta da un DISTURBO POST Parte_1
TRAUMATICO DA STRESS DI GRADO SEVERO a seguito dell'attentato terroristico verificatosi il 14 luglio 2016 a Nizza che ha causato più di 40 morti e centinaia di feriti e dei quali la donna è stata testimone diretta e durante il quale ha pensato di perdere la vita. L'invalidità complessiva valutata applicando a tal fine la formula di cui all'art. 4, comma 1, lettera D) dpr
181/09
IC = DB +DM + (IP – DB)
Invalidità complessiva= danno biologico + danno morale + (invalidità permanente – danno biologico)
IC= 35%+23% +(50%-35%) = 73%”.
Le conclusioni rassegnate dal CTU possono essere poste a fondamento del presente giudizio atteso che le stesse sono il frutto di un'indagine completa e ben motivata e considerato, inoltre, che le stesse sono condivise dal CTP del . Invero il CTP, nel concordare con le valutazioni del CP_1
CTU, aveva provveduto a ravvisare un errore di calcolo commesso dal CTU il quale, in bozza, aveva quantificato l'invalidità nel 75%; quindi il CTU, nella relazione definitiva, ha provveduto a
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rettificare la percentuale di invalidità, riconoscendo l'errore commesso e accogliendo l'osservazione del CTP del . CP_1
Una volta accertata che l'invalidità complessiva è pari al 73%, ne consegue il diritto della ricorrente di vedersi rideterminata la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 L. 206/2004 in conformità a detta maggiore percentuale e, dunque, sulla base dell'importo di € 2.000 per punto percentuale.
A questo punto occorre determinare il corretto modo di operare la rivalutazione degli importi, atteso che è questione discussa tra le parti (il ha rivalutato l'importo della speciale elargizione CP_1 dalla data di presentazione della domanda amministrativa).
Sul punto il giudice ritiene che la rivalutazione vada operata dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore del D.L. 337/2003. L'art. 5 della L 206/2004, infatti, rinvia alla L 302/1990, la quale stabiliva la misura della prestazione in 1.500.000 lire per punto percentuale fino ad un massimo di
150.000.000 di lire. Successivamente il D.L. 337/2003 ha incrementato detti importi. L'art. 2 infatti, ha previsto che “Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'articolo 3 della legge 27 ottobre
1973, n.629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308 sono elevate ad euro 200.000”. In ragione di ciò, poiché la L 206/2004 richiama la L 302/1990 la quale, a sua volta, è stata modificata dall'art. 2 D.L.
337/2003 il quale ha rideterminato gli importi della provvidenza in commento, allora le somme per cui è causa devono essere rivalutate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto che è appunto il 1° gennaio 2003.
Il legislatore, infatti, prevedendo l'automatica rivalutazione degli importi in questione, ha inteso trasformare l'obbligazione de quo in obbligazione di valore. Invero, prevedendo che gli importi riconosciuti vengano rivalutati, il legislatore ha inteso proteggere i destinatari del beneficio dalla svalutazione monetaria - rischio connaturato alle obbligazioni di valuta – garantendo loro la possibilità di contare sempre sul medesimo potere d'acquisto. Per altro detta interpretazione è
l'unica che garantisce parità di trattamento tra tutti i beneficiari della prestazione, a prescindere dal momento in cui è avvenuto il fatto lesivo;
seguendo l'interpretazione che qui si sostiene, infatti, viene garantita a tutti gli aventi diritto la conservazione dello stesso valore della somma che era stata ritenuta adeguata dal legislatore al momento dell'istituzione del beneficio, individuato nel 1° gennaio 2003.
In ragione di quanto sopra esposto, ai fini dell'esatta quantificazione della somma dovuta alla ricorrente, l'amministrazione dovrà calcolare l'importo della speciale elargizione sulla base dell'invalidità complessiva del 73%. L'importo di € 146.000 (€ 2.000 * 73 punti) dovrà poi essere rivalutato con decorrenza dal 1° gennaio 2003 e dall'importo rivalutato dovranno poi essere detratte le somme già percepite dalla ricorrente.
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2. Gli assegni vitalizi
L'ulteriore motivo di doglianza attiene alla decorrenza degli assegni vitalizi, riconosciuti dal a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e richiesti dalla CP_1 ricorrente dalla data del 16 agosto 2024, data di stabilizzazione dei postumi.
L'art. 2, comma 1, L 407/1998 recita: “A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni (…)”.
L'art. 5, comma 3, L 206/2004 recita: “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni (…)”.
Dalla lettura delle due norme su riportate si evince come gli elementi costitutivi del diritto siano: a)
l'aver riportato un'invalidità non inferiore al 25%, b) il nesso di causa tra la predetta invalidità e le lesioni riportate in conseguenza di un atto di terrorismo. Non è, invece, elemento costitutivo del diritto la presentazione della domanda amministrativa, la quale è un mero atto di impulso del procedimento amministrativo. Ne consegue, dunque, che la decorrenza della prestazione deve coincidere con il momento in cui in capo alla vittima del terrorismo si stabilizza un'invalidità non inferiore al 25%; è questo, infatti, il momento in cui la fattispecie costitutiva del diritto può dirsi perfezionata.
Nel caso di specie la CTU ha indicato quale data di stabilizzazioni dei postumi invalidanti – quantificati nel 73% - la data 9 agosto 2016. È, dunque, da detta data che devono decorrere sia l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 sia lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04.
3. Gli assegni vitalizi ex art. 5 commi 3 bis, ter e quater L. 206/2004 in favore di Pt_3
e Parte_4
e hanno chiesto il riconoscimento degli assegni vitalizi ex art. 5 commi 3
[...] Parte_2 bis, ter e quater L. 206/2004 per il caso in cui la percentuale di invalidità di fosse Parte_5 stata accertata in misura pari o superiore al 50%.
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È pacifico che i ricorrenti non hanno mai presentato la relativa domanda amministrativa posto che la percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica in relazione alla signora Parte_6 era inferiore al 50%, soglia minima richiesta ai fini della concessione dei benefici di cui si discute.
Ora: è principio consolidato in materia quello secondo il quale in tema di prestazioni assistenziali
(quale è quella di specie), la mancata presentazione della domanda amministrativa determina una temporanea carenza di giurisdizione da parte del giudice sulla questione e rende la domanda giudiziale improponibile (cfr. ex multiis, Cass. 10745/2022).
Ne consegue che la domanda di e deve essere dichiarata improponibile. Pt_3 Parte_2
D'altra parte gli stessi, in ragione del presente accertamento e una volta che lo stesso sia passato in giudicato, avranno titolo per presentare fondatamente la domanda amministrativa volta alla concessione dei benefici richiesti. In caso poi di eventuale rigetto della domanda, gli stessi saranno legittimati a ricorrere al giudice.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, valori medi, in € 10.000, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti
Andrea Bava e Leonardo Bava.
Il giudice dà atto che si procede all'integrazione del dispositivo inserendo anche il nome dell'avv.
Leonardo Bava quale distrattario atteso che per mero errore omissivo nel dispositivo pubblicato in data 20 giugno 2025 era stato indicato solo l'avv. Andrea Bava, nonostante il ricorso riportasse la firma di entrambi i difensori e nelle conclusioni venisse richiesta la distrazione delle spese in favore dei due difensori.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara che in conseguenza dell'evento lesivo del 14 luglio 2016
[...] ha riportato un'invalidità complessiva del 73% con decorrenza dal 9 agosto Parte_1
2016 e per l'effetto
- Condanna il a pagare a la speciale elargizione Controparte_1 Parte_1 ex art. 5, comma 1, L 206/2004 in ragione della percentuale di invalidità complessiva del
73% e sulla base del valore di € 2.000 a punto percentuale, con rivalutazione al 1.1.2003, dedotto quanto già pagato, oltre interessi legali;
- Dichiara improponibili le domande di e Parte_2 Parte_3
7 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 790/2024
- Condanna il alla retrodatazione dell'assegno vitalizio ex art. 2 L Controparte_1
407/1998 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L 206/2004, già riconosciuti a alla data del 9 agosto 2016; Parte_1
- Condanna il a rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite, che liquida Controparte_1 in complessivi € 10.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Andrea Bava e
Leonardo Bava.
- Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del
. Controparte_1
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 20/06/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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