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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/12/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GG MI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ). Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso, del Foro di Roma, e
Avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Cinzia Ganzerli in Mantova, via Chiassi n.
54 ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: “R.P.D.”
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto,
- Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti dei ricorrenti, la
Nota del 17.12.12 e la Circolare Ministeriale n. 118/00 per CP_2
contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
n. 1999/70/CE del 28.6.1999;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto dei ricorrenti
– e Parte_1 Parte_2
- alla corresponsione della Retribuzione Parte_3
Professionale Docenti di cui all'art. 7 CCNL 2001;
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 4.738,18 (€
1.564,08 + € 1.684,89 Parte_1 Parte_2
+ € 1.489,21 , e/o nella diversa misura
[...] Parte_3
ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme a favore dei ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art.
19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento,
a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore dei ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2025, i sopra indicati ricorrenti chiedono il pagamento delle differenze retributive non versate, a loro favore, dal
, a titolo di pagamento di retribuzione Controparte_1
professionale docente, in relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
Pag. 2 di 8 La “Retribuzione Professionale Docente” è stata istituita con l'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, atteso che non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione, le odierne ricorrenti chiedono la condanna del resistente al CP_1
pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni, pari ad €
4.738,18 (€ 1.564,08 + € 1.684,89 Parte_1
+ € 1.489,21 , Parte_2 Parte_3
oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
Stante la ritualità della notifica, la parte resistente non si costituisce e viene dichiarata formalmente contumace all'udienza cartolare del 28.11.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Al riguardo va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse
Pag. 3 di 8 tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.L. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
“1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 OS Persona_1
Santana).
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto
Pag. 4 di 8 vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.
Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta dai ricorrenti coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Unitamente a ciò, va altresì osservato che vista la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, le parti ricorrenti hanno – di fatto
– realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risultando sorretta la disparità di trattamento, riservata alla parte ricorrente, da alcuna giustificazione oggettiva.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, i ricorrenti hanno diritto di ottenere il pagamento della “R.P.D.” per i periodi
Pag. 5 di 8 indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non trovandosi in una CP_1
situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Sul punto, dato che il resistente è rimasto contumace non CP_1
sollevando alcuna contestazione delle domande azionate dalle ricorrenti, va altresì osservato che, dai prodotti cedolini stipendiali, risulta oggettivamente la mancata corresponsione dell'emolumento di cui si tratta.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere la CP_1
“Retribuzione professionale docente” per i periodi indicati in ricorso nella misura dei seguenti importi ovvero, al lordo fiscale/netto previdenziale, di euro 4.303,70 (euro 1420,66 per , euro Parte_1
1530,39 per , ad euro 1352,65 per Parte_2
) a titolo di Retribuzione Professionale Parte_3
Docenti non percepita, oltre interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo, a favore di e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
Le somme sono calcolate al lordo fiscale e al netto previdenziale e sono state così precisate nelle note di trattazione scritta depositate da parti ricorrenti in data 27.11.2025, sulla base del dettagliato conteggio contenuto nel ricorso.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il criterio della soccombenza, come da liquidazione determinata in dispositivo, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€
Pag. 6 di 8 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 938/2025 R.G.L.:
1) Condanna il a corrispondere, a Controparte_1
titolo di retribuzione professionale docente, il seguente importo, determinati al lordo fiscale, netto previdenziale ovvero: euro 4.303,70 ed in particolare:
- euro 1.420,66 a favore di oltre interessi legali Parte_1
dalle singole scadenze al saldo;
- euro 1.530,39 a favore di , oltre interessi legali Parte_2
dalle singole scadenze al saldo;
- euro 1.352,65 a favore di , oltre interessi legali dalle Parte_3
singole scadenze al saldo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore CP_3
dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 49,00 per esborsi ed in euro 1.648,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 01.12.2025
Pag. 7 di 8 Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GG MI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ). Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso, del Foro di Roma, e
Avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Cinzia Ganzerli in Mantova, via Chiassi n.
54 ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: “R.P.D.”
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto,
- Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti dei ricorrenti, la
Nota del 17.12.12 e la Circolare Ministeriale n. 118/00 per CP_2
contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
n. 1999/70/CE del 28.6.1999;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto dei ricorrenti
– e Parte_1 Parte_2
- alla corresponsione della Retribuzione Parte_3
Professionale Docenti di cui all'art. 7 CCNL 2001;
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 4.738,18 (€
1.564,08 + € 1.684,89 Parte_1 Parte_2
+ € 1.489,21 , e/o nella diversa misura
[...] Parte_3
ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme a favore dei ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art.
19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento,
a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore dei ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2025, i sopra indicati ricorrenti chiedono il pagamento delle differenze retributive non versate, a loro favore, dal
, a titolo di pagamento di retribuzione Controparte_1
professionale docente, in relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
Pag. 2 di 8 La “Retribuzione Professionale Docente” è stata istituita con l'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, atteso che non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione, le odierne ricorrenti chiedono la condanna del resistente al CP_1
pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni, pari ad €
4.738,18 (€ 1.564,08 + € 1.684,89 Parte_1
+ € 1.489,21 , Parte_2 Parte_3
oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
Stante la ritualità della notifica, la parte resistente non si costituisce e viene dichiarata formalmente contumace all'udienza cartolare del 28.11.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Al riguardo va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse
Pag. 3 di 8 tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.L. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
“1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 OS Persona_1
Santana).
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto
Pag. 4 di 8 vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.
Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta dai ricorrenti coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Unitamente a ciò, va altresì osservato che vista la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, le parti ricorrenti hanno – di fatto
– realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risultando sorretta la disparità di trattamento, riservata alla parte ricorrente, da alcuna giustificazione oggettiva.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, i ricorrenti hanno diritto di ottenere il pagamento della “R.P.D.” per i periodi
Pag. 5 di 8 indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non trovandosi in una CP_1
situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Sul punto, dato che il resistente è rimasto contumace non CP_1
sollevando alcuna contestazione delle domande azionate dalle ricorrenti, va altresì osservato che, dai prodotti cedolini stipendiali, risulta oggettivamente la mancata corresponsione dell'emolumento di cui si tratta.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere la CP_1
“Retribuzione professionale docente” per i periodi indicati in ricorso nella misura dei seguenti importi ovvero, al lordo fiscale/netto previdenziale, di euro 4.303,70 (euro 1420,66 per , euro Parte_1
1530,39 per , ad euro 1352,65 per Parte_2
) a titolo di Retribuzione Professionale Parte_3
Docenti non percepita, oltre interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo, a favore di e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
Le somme sono calcolate al lordo fiscale e al netto previdenziale e sono state così precisate nelle note di trattazione scritta depositate da parti ricorrenti in data 27.11.2025, sulla base del dettagliato conteggio contenuto nel ricorso.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il criterio della soccombenza, come da liquidazione determinata in dispositivo, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€
Pag. 6 di 8 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 938/2025 R.G.L.:
1) Condanna il a corrispondere, a Controparte_1
titolo di retribuzione professionale docente, il seguente importo, determinati al lordo fiscale, netto previdenziale ovvero: euro 4.303,70 ed in particolare:
- euro 1.420,66 a favore di oltre interessi legali Parte_1
dalle singole scadenze al saldo;
- euro 1.530,39 a favore di , oltre interessi legali Parte_2
dalle singole scadenze al saldo;
- euro 1.352,65 a favore di , oltre interessi legali dalle Parte_3
singole scadenze al saldo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore CP_3
dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 49,00 per esborsi ed in euro 1.648,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 01.12.2025
Pag. 7 di 8 Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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