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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.p.A., in qualità di cessionaria del credito IVA vantato dal fallimento Società_2 S.p.A. in liquidazione, ha impugnato il provvedimento di diniego del rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 2022, limitatamente alla quota di euro 36.072,00, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
La ricorrente svolge attività di acquisto di crediti erariali da procedure concorsuali per curarne la riscossione.
Dagli atti di causa emerge la seguente ricostruzione dei fatti.
La società Società_2 S.p.A., già in stato di liquidazione, depositava in data 10 gennaio 2013 domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161 della legge fallimentare.
Alla scadenza del termine fissato dal Tribunale per il deposito della proposta (18 marzo 2013), non risultavano depositati né il piano né la proposta concordataria, né la documentazione contabile richiesta. Preso atto di tali omissioni, il Tribunale convocava la società debitrice e, in data 9 aprile 2013, compariva il liquidatore della società Società_2 S.p.A., il quale informava l'organo giudiziario dell'avvenuto deposito, in pari data, di ricorso per la dichiarazione di fallimento della società, sottoscritto dal medesimo liquidatore.
Con decreto depositato in data 20 aprile 2013, il Tribunale di Fermo dichiarava l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, e, contestualmente, dichiarava il fallimento della società Società_2
corso della procedura fallimentare, (in data 1° aprile 2022), veniva stipulato tra la curatela del fallimento e la società Società_1 S.p.A. un atto di cessione di credito futuro, avente ad oggetto il credito IVA che sarebbe emerso dalla dichiarazione relativa al periodo di chiusura della procedura concorsuale, da richiedersi a rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 per cessazione dell'attività.
Con decreto del 19 dicembre 2022, il Tribunale disponeva la chiusura del fallimento per intervenuto riparto finale dell'attivo. Successivamente, in data 21 febbraio 2023, la curatela presentava la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2022, nella quale esponeva un credito IVA pari a euro 67.058,00, richiesto integralmente a rimborso per cessazione dell'attività. In data 1° marzo 2023 veniva notificato all'Amministrazione finanziaria l'atto di cessione del credito IVA.
A seguito della presentazione dell'istanza di rimborso, l'Agenzia delle Entrate avviava la fase istruttoria, richiedendo la documentazione contabile ritenuta necessaria alla verifica dell'esistenza e della corretta formazione del credito IVA richiesto. Parte della documentazione veniva prodotta dalla società cessionaria Società_1 S.p.A., la quale rappresentava l'impossibilità di fornire la contabilità riferita al periodo anteriore alla procedura fallimentare, non essendone in possesso.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio richiedeva altresì alla curatela fallimentare di chiarire se, nell'ambito del fallimento della società Società_2 S.p.A., facendo applicazione dell'istituto della consecutio tra procedure ai fini delle azioni revocatorie di cui all'art. 69-bis della legge fallimentare, fossero stati retrodatati gli effetti del fallimento alla data di deposito della domanda di concordato preventivo, pari al 10 gennaio 2013. A tale richiesta non seguiva alcun riscontro.
Secondo la prospettazione dell'Amministrazione finanziaria, il credito IVA complessivamente esposto in dichiarazione non risulta rimborsabile, in quanto né il curatore né la società cessionaria hanno fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza e la corretta quantificazione del credito IVA maturato nel periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento. In particolare, l'Ufficio evidenziava che non era stata dimostrata la spettanza del credito IVA riferito al periodo 1° gennaio 2013 – 20 aprile 2013, dichiarato mediante modello IVA 74-bis, con conseguente impossibilità di verificare l'origine e la continuità del credito confluito nella dichiarazione
IVA relativa all'anno 2022.
La società ricorrente ha contestato tale ricostruzione, deducendo, in primo luogo, l'erronea applicazione del principio della consecutio tra la procedura di concordato preventivo con riserva e il successivo fallimento, sostenendo che, in assenza di un formale provvedimento di ammissione al concordato, il fallimento deve essere considerato quale prima e unica procedura concorsuale, con effetti decorrenti dalla data della sentenza dichiarativa. Ha inoltre dedotto di avere fornito la documentazione giustificativa del credito IVA maturato in corso di procedura concorsuale e di non pretendere il rimborso del credito riferibile al periodo anteriore al fallimento.
Da ultimo, ha contestato la tesi dell'Ufficio circa i limiti di efficacia dell'atto di cessione del credito IVA, pari a euro 59.798,00, non ritenendo necessaria alcuna integrazione dell'atto in presenza di una differenza tra l'importo stimato e quello effettivamente maturato pari a euro 67.058,00.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della società ricorrente. L'Ufficio ha sostenuto che la cessione del credito IVA non incide sul rapporto tributario sottostante, che resta esclusivamente riferibile al contribuente cedente, unico soggetto legittimato a contestare il diniego del rimborso fondato su ragioni attinenti alla formazione e alla spettanza del credito. Poiché il fallimento Società_2 S.p.A. non ha impugnato il provvedimento di diniego nei termini di legge, quest'ultimo dovrebbe ritenersi definitivo.
Nel merito, l'Amministrazione finanziaria ha difeso la correttezza dell'applicazione del principio della consecuzione tra la domanda di concordato preventivo con riserva e il successivo fallimento, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità individui il fondamento di tale principio nella comune radice di insolvenza delle procedure, a prescindere dall'adozione di un formale provvedimento di ammissione alla procedura minore. Secondo l'Ufficio, la presentazione della domanda di concordato con riserva costituisce già manifestazione dello stato di crisi e consente, ove seguita dal fallimento, la retrodatazione degli effetti della procedura maggiore alla data del deposito della domanda concordataria.
L'Ufficio ha, inoltre, contestato l'esistenza del credito IVA vantato, rilevando che incombe sul contribuente –
e non sull'Amministrazione – l'onere di dimostrare la corretta formazione del credito, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, e che la documentazione prodotta non consentirebbe di verificare compiutamente l'origine e la maturazione del credito richiesto a rimborso.
Da ultimo, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto che l'atto di cessione del credito IVA, avente ad oggetto un credito futuro, può produrre effetti nei confronti dell'Erario solo nei limiti dell'importo espressamente individuato nell'atto medesimo. In presenza di una difformità tra l'importo stimato e quello successivamente richiesto a rimborso, e in mancanza di un atto integrativo redatto nelle stesse forme dell'atto originario, il credito ceduto non potrebbe essere riconosciuto per un importo superiore a quello indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, in quanto cessionaria del credito IVA.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il cessionario di un credito d'imposta è legittimato a impugnare il provvedimento di diniego del rimborso emesso dall'Amministrazione finanziaria nei suoi confronti, una volta che la cessione sia stata validamente perfezionata e notificata al debitore ceduto. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32113 del 20 novembre 2023, la quale ha affermato che nulla impedisce al cessionario di agire direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a fronte di un rifiuto di rimborso.
Lo stesso orientamento risulta recepito anche dalla giurisprudenza tributaria di merito, che ha esaminato ricorsi proposti dal cessionario del credito IVA, senza porre in dubbio la relativa legittimazione processuale, come emerge, tra le altre, dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
n. 63 del 2025.
Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ha precisato che l'Amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto, può opporre al cessionario tutte le eccezioni inerenti all'esistenza del credito e al rapporto giuridico da cui esso origina, nonché i fatti che incidano ab origine sulla spettanza del credito stesso.
Tale principio trova espresso fondamento nell'art. 5, comma 4-ter, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, il quale stabilisce che, in caso di cessione del credito d'imposta, restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, alle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.
Ne consegue che, pur essendo il cessionario legittimato a proporre ricorso avverso il diniego di rimborso,
l'Amministrazione finanziaria conserva integralmente i propri poteri di controllo, accertamento e contestazione in ordine alla spettanza del credito IVA, che continuano ad essere esercitati nei confronti del contribuente-cedente, unico soggetto passivo del rapporto tributario sostanziale.
Sulla dedotta consecutio tra la fase di concordato con riserva e il successivo fallimento, si osserva che la consecuzione delle procedure concorsuali non costituisce un principio generale e automatico, ma un istituto che opera in modo differenziato, in relazione agli specifici effetti che vengono in rilievo e nei limiti espressamente previsti dall'ordinamento.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021, la consecutio non si esaurisce nella mera identità della situazione di crisi o insolvenza, ma richiede, ai fini dell'estensione degli effetti da una procedura all'altra, l'assenza di discontinuità anche sul piano organizzativo e procedimentale. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che la domanda di concordato preventivo con riserva, in assenza di un successivo provvedimento di ammissione ex art. 163 l.f., resta un atto unilaterale del debitore, produttivo esclusivamente degli effetti espressamente previsti dalla legge, e non è idonea, di per sé, a fondare una consecutio piena con il successivo fallimento.
In tale prospettiva, la consecutio opera con pienezza dei suoi effetti solo nelle ipotesi tipizzate dal legislatore, come avviene in materia di azioni revocatorie, ai sensi dell'art. 69-bis della legge fallimentare, norma finalizzata alla tutela della massa dei creditori mediante la retrodatazione del periodo sospetto. Diversamente,
l'estensione di ulteriori effetti richiede una verifica rigorosa dei presupposti, non potendo fondarsi sulla sola successione cronologica delle procedure.
La giurisprudenza richiamata dall'Ufficio, e in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 30694 del
2019, si colloca in un ambito specifico e distinto, concernente la prededucibilità del credito del professionista che abbia svolto attività in funzione della presentazione della domanda di concordato. In tali ipotesi, la Corte ha ritenuto che la prededucibilità possa essere riconosciuta anche nel successivo fallimento, purché quest'ultimo rappresenti lo sviluppo finale della medesima crisi e sussista un nesso funzionale tra la prestazione resa e le finalità della procedura.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha successivamente chiarito che tale nesso funzionale non può ritenersi sussistente in via automatica. La prededuzione, infatti, presuppone che la procedura concorsuale cui la prestazione è funzionalmente collegata sia stata effettivamente aperta, non essendo sufficiente la mera presentazione di una domanda di concordato successivamente dichiarata inammissibile o rinunciata. In assenza di ammissione alla procedura, difetta quel collegamento funzionale forte che solo consente al credito di conservare la propria qualificazione anche nel fallimento successivo.
In particolare, è stato affermato che la consecutio, quando venga in rilievo la prededuzione in assenza di una norma specifica, non si limita a postulare l'identità dell'elemento oggettivo su cui si fondano le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, discontinuità che, invece, ricorre quando la prima procedura non sia avanzata oltre la mera domanda del debitore e non sia mai stata aperta, così non raggiungendo lo scopo per il cui realizzo abbia cooperato un terzo.
Pertanto, il principio della consecutio, non è automaticamente estensibile a fattispecie diverse, come quella oggetto del presente giudizio. La prededucibilità del credito professionale risponde infatti a una logica funzionale specifica, volta a tutelare l'apporto di terzi che cooperano, ex ante, all'accesso alla procedura concorsuale, ed è oggetto di una valutazione rigorosa e non automatica.
La stessa pronuncia delle Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che la consecutio opera con pienezza dei suoi effetti solo nelle “zone concorsuali” per le quali il legislatore l'ha espressamente prevista, come avviene in materia di azioni revocatorie, ai sensi dell'art. 69-bis l.f. (oggi art. 170 CCII), norma finalizzata alla tutela della massa dei creditori mediante la retrodatazione del periodo sospetto.
Ne discende che un conto è la consecutio ai fini della revocatoria e degli effetti di protezione tipizzati dalla legge, che possono operare anche in presenza di un concordato con riserva non sfociato in ammissione;
altro conto è l'estensione di ulteriori effetti, quali la prededucibilità dei crediti o, come nel caso di specie, la possibilità di considerare unitariamente, ai fini fiscali, periodi anteriori e successivi al fallimento.
Alla luce di tali principi, la domanda di concordato con riserva presentata dalla società Società_2 S.p.A., poi dichiarata inammissibile, non può essere considerata idonea a fondare una consecuzione tale da attrarre automaticamente nel fallimento effetti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dall'ordinamento.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha circoscritto la propria pretesa al rimborso della quota di credito
IVA maturata in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, derivante esclusivamente da operazioni poste in essere nel corso della procedura concorsuale, regolarmente registrate e confluite nella dichiarazione
IVA relativa all'anno 2022, presentata in sede di cessazione dell'attività.
Tale credito risulta, pertanto, autonomamente determinato e documentalmente comprovato, senza necessità di ricostruzione della posizione IVA anteriore alla dichiarazione di fallimento, in quanto riferibile a una gestione concorsuale distinta e separata.
Ne consegue che il provvedimento di diniego, fondato sull'applicazione del principio della consecutio tra la fase di concordato con riserva e il successivo fallimento, nonché su rilievi attinenti alla mancata dimostrazione della posizione IVA maturata in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, non può ritenersi legittimo.
Occorre, da ultimo, esaminare la questione relativa al limite massimo del credito IVA rimborsabile, atteso che l'atto di cessione del credito stipulato in corso di procedura espone un importo soltanto stimato e inferiore rispetto a quello successivamente determinato in via definitiva nella dichiarazione IVA di cessazione dell'attività.
Sul punto va osservato che, in materia di rimborso IVA per cessazione dell'attività, il credito rimborsabile è quello che emerge in via definitiva dalla dichiarazione IVA presentata ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, dichiarazione che, per sua natura, può essere presentata solo all'esito della procedura concorsuale, una volta completate le operazioni di liquidazione e cessata ogni attività rilevante ai fini dell'imposta.
Nel caso di specie, l'atto di cessione del credito IVA è stato stipulato in data 1° aprile 2022, dunque in epoca anteriore alla presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2022, trasmessa in data 21 febbraio 2023, successivamente alla chiusura del fallimento. Ne consegue che l'importo indicato nell'atto di cessione aveva necessariamente natura previsionale, trattandosi di credito futuro non ancora determinabile nel suo ammontare definitivo.
Tale circostanza è fisiologica nel contesto delle procedure concorsuali, poiché la quantificazione del credito
IVA finale presuppone la completa definizione di tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta e la conclusione integrale delle attività di liquidazione. Tra queste rientra anche l'incasso del credito IVA ceduto, che confluisce nell'attivo concorsuale.
Il compenso del curatore è determinato sulla base dei parametri normativi correlati all'attivo realizzato e al passivo accertato e la sua liquidazione costituisce l'atto conclusivo della procedura. Solo all'esito di tale complessiva attività è possibile determinare in modo definitivo il saldo IVA e presentare la relativa dichiarazione.
Inoltre, dopo la chiusura della procedura, il curatore non è più titolare di poteri dispositivi sul patrimonio della procedura e non può, pertanto, procedere alla cessione del credito IVA.
Ne consegue che l'importo del credito IVA rimborsabile non può essere limitato alla somma stimata indicata nell'atto di cessione, ma deve essere individuato nel credito effettivamente risultante dalla dichiarazione IVA finale di cessazione, unico atto idoneo a cristallizzare in via definitiva l'ammontare del credito spettante.
In termini coerenti depone anche la clausola di cui all'art. 6 dell'atto di cessione, che contempla espressamente la possibilità che l'ammontare del credito ceduto risulti superiore rispetto a quello inizialmente indicato, qualificando quest'ultimo come valore meramente estimativo e non vincolante e ancorando la cessione all'importo finale emergente all'esito della procedura e della dichiarazione di cessazione.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno accoglie il ricorso e liquida le spese in euro
2.409 oltre il 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.p.A., in qualità di cessionaria del credito IVA vantato dal fallimento Società_2 S.p.A. in liquidazione, ha impugnato il provvedimento di diniego del rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 2022, limitatamente alla quota di euro 36.072,00, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
La ricorrente svolge attività di acquisto di crediti erariali da procedure concorsuali per curarne la riscossione.
Dagli atti di causa emerge la seguente ricostruzione dei fatti.
La società Società_2 S.p.A., già in stato di liquidazione, depositava in data 10 gennaio 2013 domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161 della legge fallimentare.
Alla scadenza del termine fissato dal Tribunale per il deposito della proposta (18 marzo 2013), non risultavano depositati né il piano né la proposta concordataria, né la documentazione contabile richiesta. Preso atto di tali omissioni, il Tribunale convocava la società debitrice e, in data 9 aprile 2013, compariva il liquidatore della società Società_2 S.p.A., il quale informava l'organo giudiziario dell'avvenuto deposito, in pari data, di ricorso per la dichiarazione di fallimento della società, sottoscritto dal medesimo liquidatore.
Con decreto depositato in data 20 aprile 2013, il Tribunale di Fermo dichiarava l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, e, contestualmente, dichiarava il fallimento della società Società_2
corso della procedura fallimentare, (in data 1° aprile 2022), veniva stipulato tra la curatela del fallimento e la società Società_1 S.p.A. un atto di cessione di credito futuro, avente ad oggetto il credito IVA che sarebbe emerso dalla dichiarazione relativa al periodo di chiusura della procedura concorsuale, da richiedersi a rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 per cessazione dell'attività.
Con decreto del 19 dicembre 2022, il Tribunale disponeva la chiusura del fallimento per intervenuto riparto finale dell'attivo. Successivamente, in data 21 febbraio 2023, la curatela presentava la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2022, nella quale esponeva un credito IVA pari a euro 67.058,00, richiesto integralmente a rimborso per cessazione dell'attività. In data 1° marzo 2023 veniva notificato all'Amministrazione finanziaria l'atto di cessione del credito IVA.
A seguito della presentazione dell'istanza di rimborso, l'Agenzia delle Entrate avviava la fase istruttoria, richiedendo la documentazione contabile ritenuta necessaria alla verifica dell'esistenza e della corretta formazione del credito IVA richiesto. Parte della documentazione veniva prodotta dalla società cessionaria Società_1 S.p.A., la quale rappresentava l'impossibilità di fornire la contabilità riferita al periodo anteriore alla procedura fallimentare, non essendone in possesso.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio richiedeva altresì alla curatela fallimentare di chiarire se, nell'ambito del fallimento della società Società_2 S.p.A., facendo applicazione dell'istituto della consecutio tra procedure ai fini delle azioni revocatorie di cui all'art. 69-bis della legge fallimentare, fossero stati retrodatati gli effetti del fallimento alla data di deposito della domanda di concordato preventivo, pari al 10 gennaio 2013. A tale richiesta non seguiva alcun riscontro.
Secondo la prospettazione dell'Amministrazione finanziaria, il credito IVA complessivamente esposto in dichiarazione non risulta rimborsabile, in quanto né il curatore né la società cessionaria hanno fornito elementi idonei a dimostrare l'esistenza e la corretta quantificazione del credito IVA maturato nel periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento. In particolare, l'Ufficio evidenziava che non era stata dimostrata la spettanza del credito IVA riferito al periodo 1° gennaio 2013 – 20 aprile 2013, dichiarato mediante modello IVA 74-bis, con conseguente impossibilità di verificare l'origine e la continuità del credito confluito nella dichiarazione
IVA relativa all'anno 2022.
La società ricorrente ha contestato tale ricostruzione, deducendo, in primo luogo, l'erronea applicazione del principio della consecutio tra la procedura di concordato preventivo con riserva e il successivo fallimento, sostenendo che, in assenza di un formale provvedimento di ammissione al concordato, il fallimento deve essere considerato quale prima e unica procedura concorsuale, con effetti decorrenti dalla data della sentenza dichiarativa. Ha inoltre dedotto di avere fornito la documentazione giustificativa del credito IVA maturato in corso di procedura concorsuale e di non pretendere il rimborso del credito riferibile al periodo anteriore al fallimento.
Da ultimo, ha contestato la tesi dell'Ufficio circa i limiti di efficacia dell'atto di cessione del credito IVA, pari a euro 59.798,00, non ritenendo necessaria alcuna integrazione dell'atto in presenza di una differenza tra l'importo stimato e quello effettivamente maturato pari a euro 67.058,00.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della società ricorrente. L'Ufficio ha sostenuto che la cessione del credito IVA non incide sul rapporto tributario sottostante, che resta esclusivamente riferibile al contribuente cedente, unico soggetto legittimato a contestare il diniego del rimborso fondato su ragioni attinenti alla formazione e alla spettanza del credito. Poiché il fallimento Società_2 S.p.A. non ha impugnato il provvedimento di diniego nei termini di legge, quest'ultimo dovrebbe ritenersi definitivo.
Nel merito, l'Amministrazione finanziaria ha difeso la correttezza dell'applicazione del principio della consecuzione tra la domanda di concordato preventivo con riserva e il successivo fallimento, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità individui il fondamento di tale principio nella comune radice di insolvenza delle procedure, a prescindere dall'adozione di un formale provvedimento di ammissione alla procedura minore. Secondo l'Ufficio, la presentazione della domanda di concordato con riserva costituisce già manifestazione dello stato di crisi e consente, ove seguita dal fallimento, la retrodatazione degli effetti della procedura maggiore alla data del deposito della domanda concordataria.
L'Ufficio ha, inoltre, contestato l'esistenza del credito IVA vantato, rilevando che incombe sul contribuente –
e non sull'Amministrazione – l'onere di dimostrare la corretta formazione del credito, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, e che la documentazione prodotta non consentirebbe di verificare compiutamente l'origine e la maturazione del credito richiesto a rimborso.
Da ultimo, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto che l'atto di cessione del credito IVA, avente ad oggetto un credito futuro, può produrre effetti nei confronti dell'Erario solo nei limiti dell'importo espressamente individuato nell'atto medesimo. In presenza di una difformità tra l'importo stimato e quello successivamente richiesto a rimborso, e in mancanza di un atto integrativo redatto nelle stesse forme dell'atto originario, il credito ceduto non potrebbe essere riconosciuto per un importo superiore a quello indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, in quanto cessionaria del credito IVA.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il cessionario di un credito d'imposta è legittimato a impugnare il provvedimento di diniego del rimborso emesso dall'Amministrazione finanziaria nei suoi confronti, una volta che la cessione sia stata validamente perfezionata e notificata al debitore ceduto. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32113 del 20 novembre 2023, la quale ha affermato che nulla impedisce al cessionario di agire direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a fronte di un rifiuto di rimborso.
Lo stesso orientamento risulta recepito anche dalla giurisprudenza tributaria di merito, che ha esaminato ricorsi proposti dal cessionario del credito IVA, senza porre in dubbio la relativa legittimazione processuale, come emerge, tra le altre, dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
n. 63 del 2025.
Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ha precisato che l'Amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto, può opporre al cessionario tutte le eccezioni inerenti all'esistenza del credito e al rapporto giuridico da cui esso origina, nonché i fatti che incidano ab origine sulla spettanza del credito stesso.
Tale principio trova espresso fondamento nell'art. 5, comma 4-ter, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, il quale stabilisce che, in caso di cessione del credito d'imposta, restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, alle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.
Ne consegue che, pur essendo il cessionario legittimato a proporre ricorso avverso il diniego di rimborso,
l'Amministrazione finanziaria conserva integralmente i propri poteri di controllo, accertamento e contestazione in ordine alla spettanza del credito IVA, che continuano ad essere esercitati nei confronti del contribuente-cedente, unico soggetto passivo del rapporto tributario sostanziale.
Sulla dedotta consecutio tra la fase di concordato con riserva e il successivo fallimento, si osserva che la consecuzione delle procedure concorsuali non costituisce un principio generale e automatico, ma un istituto che opera in modo differenziato, in relazione agli specifici effetti che vengono in rilievo e nei limiti espressamente previsti dall'ordinamento.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021, la consecutio non si esaurisce nella mera identità della situazione di crisi o insolvenza, ma richiede, ai fini dell'estensione degli effetti da una procedura all'altra, l'assenza di discontinuità anche sul piano organizzativo e procedimentale. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che la domanda di concordato preventivo con riserva, in assenza di un successivo provvedimento di ammissione ex art. 163 l.f., resta un atto unilaterale del debitore, produttivo esclusivamente degli effetti espressamente previsti dalla legge, e non è idonea, di per sé, a fondare una consecutio piena con il successivo fallimento.
In tale prospettiva, la consecutio opera con pienezza dei suoi effetti solo nelle ipotesi tipizzate dal legislatore, come avviene in materia di azioni revocatorie, ai sensi dell'art. 69-bis della legge fallimentare, norma finalizzata alla tutela della massa dei creditori mediante la retrodatazione del periodo sospetto. Diversamente,
l'estensione di ulteriori effetti richiede una verifica rigorosa dei presupposti, non potendo fondarsi sulla sola successione cronologica delle procedure.
La giurisprudenza richiamata dall'Ufficio, e in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 30694 del
2019, si colloca in un ambito specifico e distinto, concernente la prededucibilità del credito del professionista che abbia svolto attività in funzione della presentazione della domanda di concordato. In tali ipotesi, la Corte ha ritenuto che la prededucibilità possa essere riconosciuta anche nel successivo fallimento, purché quest'ultimo rappresenti lo sviluppo finale della medesima crisi e sussista un nesso funzionale tra la prestazione resa e le finalità della procedura.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha successivamente chiarito che tale nesso funzionale non può ritenersi sussistente in via automatica. La prededuzione, infatti, presuppone che la procedura concorsuale cui la prestazione è funzionalmente collegata sia stata effettivamente aperta, non essendo sufficiente la mera presentazione di una domanda di concordato successivamente dichiarata inammissibile o rinunciata. In assenza di ammissione alla procedura, difetta quel collegamento funzionale forte che solo consente al credito di conservare la propria qualificazione anche nel fallimento successivo.
In particolare, è stato affermato che la consecutio, quando venga in rilievo la prededuzione in assenza di una norma specifica, non si limita a postulare l'identità dell'elemento oggettivo su cui si fondano le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, discontinuità che, invece, ricorre quando la prima procedura non sia avanzata oltre la mera domanda del debitore e non sia mai stata aperta, così non raggiungendo lo scopo per il cui realizzo abbia cooperato un terzo.
Pertanto, il principio della consecutio, non è automaticamente estensibile a fattispecie diverse, come quella oggetto del presente giudizio. La prededucibilità del credito professionale risponde infatti a una logica funzionale specifica, volta a tutelare l'apporto di terzi che cooperano, ex ante, all'accesso alla procedura concorsuale, ed è oggetto di una valutazione rigorosa e non automatica.
La stessa pronuncia delle Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che la consecutio opera con pienezza dei suoi effetti solo nelle “zone concorsuali” per le quali il legislatore l'ha espressamente prevista, come avviene in materia di azioni revocatorie, ai sensi dell'art. 69-bis l.f. (oggi art. 170 CCII), norma finalizzata alla tutela della massa dei creditori mediante la retrodatazione del periodo sospetto.
Ne discende che un conto è la consecutio ai fini della revocatoria e degli effetti di protezione tipizzati dalla legge, che possono operare anche in presenza di un concordato con riserva non sfociato in ammissione;
altro conto è l'estensione di ulteriori effetti, quali la prededucibilità dei crediti o, come nel caso di specie, la possibilità di considerare unitariamente, ai fini fiscali, periodi anteriori e successivi al fallimento.
Alla luce di tali principi, la domanda di concordato con riserva presentata dalla società Società_2 S.p.A., poi dichiarata inammissibile, non può essere considerata idonea a fondare una consecuzione tale da attrarre automaticamente nel fallimento effetti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dall'ordinamento.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha circoscritto la propria pretesa al rimborso della quota di credito
IVA maturata in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, derivante esclusivamente da operazioni poste in essere nel corso della procedura concorsuale, regolarmente registrate e confluite nella dichiarazione
IVA relativa all'anno 2022, presentata in sede di cessazione dell'attività.
Tale credito risulta, pertanto, autonomamente determinato e documentalmente comprovato, senza necessità di ricostruzione della posizione IVA anteriore alla dichiarazione di fallimento, in quanto riferibile a una gestione concorsuale distinta e separata.
Ne consegue che il provvedimento di diniego, fondato sull'applicazione del principio della consecutio tra la fase di concordato con riserva e il successivo fallimento, nonché su rilievi attinenti alla mancata dimostrazione della posizione IVA maturata in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, non può ritenersi legittimo.
Occorre, da ultimo, esaminare la questione relativa al limite massimo del credito IVA rimborsabile, atteso che l'atto di cessione del credito stipulato in corso di procedura espone un importo soltanto stimato e inferiore rispetto a quello successivamente determinato in via definitiva nella dichiarazione IVA di cessazione dell'attività.
Sul punto va osservato che, in materia di rimborso IVA per cessazione dell'attività, il credito rimborsabile è quello che emerge in via definitiva dalla dichiarazione IVA presentata ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, dichiarazione che, per sua natura, può essere presentata solo all'esito della procedura concorsuale, una volta completate le operazioni di liquidazione e cessata ogni attività rilevante ai fini dell'imposta.
Nel caso di specie, l'atto di cessione del credito IVA è stato stipulato in data 1° aprile 2022, dunque in epoca anteriore alla presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2022, trasmessa in data 21 febbraio 2023, successivamente alla chiusura del fallimento. Ne consegue che l'importo indicato nell'atto di cessione aveva necessariamente natura previsionale, trattandosi di credito futuro non ancora determinabile nel suo ammontare definitivo.
Tale circostanza è fisiologica nel contesto delle procedure concorsuali, poiché la quantificazione del credito
IVA finale presuppone la completa definizione di tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta e la conclusione integrale delle attività di liquidazione. Tra queste rientra anche l'incasso del credito IVA ceduto, che confluisce nell'attivo concorsuale.
Il compenso del curatore è determinato sulla base dei parametri normativi correlati all'attivo realizzato e al passivo accertato e la sua liquidazione costituisce l'atto conclusivo della procedura. Solo all'esito di tale complessiva attività è possibile determinare in modo definitivo il saldo IVA e presentare la relativa dichiarazione.
Inoltre, dopo la chiusura della procedura, il curatore non è più titolare di poteri dispositivi sul patrimonio della procedura e non può, pertanto, procedere alla cessione del credito IVA.
Ne consegue che l'importo del credito IVA rimborsabile non può essere limitato alla somma stimata indicata nell'atto di cessione, ma deve essere individuato nel credito effettivamente risultante dalla dichiarazione IVA finale di cessazione, unico atto idoneo a cristallizzare in via definitiva l'ammontare del credito spettante.
In termini coerenti depone anche la clausola di cui all'art. 6 dell'atto di cessione, che contempla espressamente la possibilità che l'ammontare del credito ceduto risulti superiore rispetto a quello inizialmente indicato, qualificando quest'ultimo come valore meramente estimativo e non vincolante e ancorando la cessione all'importo finale emergente all'esito della procedura e della dichiarazione di cessazione.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno accoglie il ricorso e liquida le spese in euro
2.409 oltre il 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre oneri accessori, se dovuti.