Sentenza 5 ottobre 2020
Parere definitivo 19 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15/01/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00278/2025REG.PROV.COLL.
N. 01655/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2021, proposto da OL VA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Acampora, con domicilio eletto presso lo studio UC Corrias in Roma, via Sistina, 121;
contro
Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Andrea Camarda, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini, 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 4229/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2024 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La sig.ra OL VA propone ricorso in appello per la riforma della sentenza del Tar Campania n. 4229/2020. In primo grado aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento, di ripristino dello stato dei luoghi n. 157/A del 16.12.2016, adottato nei suoi confronti (quale responsabile) ex art. 27, c. 1, DPR 380/01- per la “ realizzazione di un tetto a doppia falda, con struttura in legno e copertura in guaina bituminosa, occupante una superficie di mq. 160, con altezza al colmo di mt. 0,30, in aggiunta alla preesistente copertura piana del fabbricato ”; intervento (di ristrutturazione edilizia) eseguito in un'area assoggettata a vincolo paesaggistico. Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio, difende l’esattezza della sentenza appellata.
2 - Con Disposizione dirigenziale n. 157/A del 16 dicembre 2016, notificata il 20 marzo 2017, la Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del territorio del Comune di Napoli ha ordinato all’odierna appellante, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del DPR 380/01, secondo le modalità indicate dalla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, il ripristino dello stato dei luoghi relativamente ad opere abusivamente realizzate in Napoli al Largo S. Paolo a Villanova n. 10, riguardanti la “ realizzazione di un tetto a doppia falda, con struttura in legno e copertura in guaina bituminosa, occupante una superficie di mq. 160, con altezza al colmo di mt. 0,30, in aggiunta alla preesistente copertura piana del fabbricato ”.
3 - L'istruttoria a base del provvedimento impugnato si fonda sul verbale di sopralluogo dell’UOTE n. 40731/26248/ED del 13.01.2014, anch’esso gravato, dal quale è emerso che le opere abusive eseguite rientrano nella ristrutturazione edilizia di cui all’art.10, comma 1, lett. e, del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.; e che, comunque, l’immobile risulta sottoposto alle disposizioni della terza parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004 e che, in particolare, ai sensi dell’art. 157, il medesimo immobile rientra nel perimetro delle zone vincolate dal decreto ministeriale 20 maggio 1967, emesso ai sensi della legge 1497/1939.
4 - Con il ricorso iscritto al n. 1787/2017 R.G., proposto dinanzi al Tar Campania – Napoli, Sez. IV, l’odierna appellante ha impugnato ambo i provvedimenti anzidetti, deducendo i seguenti vizi:
Violazione dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 commi 2 e 3 - Violazione e falsa applicazione art. 27 D.P.R. 06.06.2001 n.380 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.R. 28.11.2001 n° 19 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Erroneità dei presupposti in fatto e in diritto;
Violazione artt. 10, 31 e 37 del D.P.R. 380/2001 – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - Omessa istruttoria - Difetto assoluto di motivazione;
Erronea prospettazione dei fatti violazione del D.P.R. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90 – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;
Violazione art. 34 del D.P.R. 380/2001- Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento- Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione - Violazione art.3, comma 1°, lett. d) TU 380/2001 – Errata interpretazione – Violazione dell’art. 37 comma 4° D.P.R. 380/2001.
5 - Il TAR con la sentenza appellata ha respinto il ricorso, considerato che la facoltà di chiedere l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del TUE costituisce una prerogativa del proprietario, e che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione. A propria volta, il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e non assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongano la rimozione dell’abuso, a maggior ragione in caso di beni vincolati paesaggisticamente.
6 - Avverso tale pronuncia è insorto la Sig.ra VA OL, con atto di appello notificato in data 29.01.2021 e depositato il 23.02.2021, a mezzo del quale ha lamentato la erroneità della mancata valutazione della fondatezza delle censure dedotte in primo grado.
7 - L’Amministrazione civica si è formalmente costituita in giudizio il 24.2.2021 e, con successiva memoria difensiva in data 21.9.2024 ha argomentato l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, già statuita dal Giudice di primo grado.
8 - Con il primo motivo d’appello, si deduce l’eccessiva brevità del termine intimato e la mancata considerazione della possibilità di chiedere l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del TUED, avendo il TAR ignorato le ragioni di urgenza alla base dell’intervento realizzato ed omesso di pronunciarsi circa l’esatta qualificazione dell’opera contestata, priva di impatto volumetrico (come anche accertato nel verbale di sopralluogo), e quindi rientrante nel novero delle opere aventi natura pertinenziale e dei c.d. “interventi minori” di edilizia libera, senza un concreto esame circa la effettiva compatibilità dell’opera con il contesto paesistico ed ignorando inoltre il legittimo affidamento formatosi in capo al privato in ragione del tempo trascorso tra il sopralluogo e l’emissione della misura demolitoria.
8.1 – Contro deduce il Comune che, anche a voler ammettere che l’abuso per cui è causa sia sussumibile nel novero degli interventi minori, in quanto tali soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, anziché a permesso di costruire, ciò non giustificherebbe la mancata acquisizione del parere della competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio. Costituirebbe, infatti, dato pacifico e non contestato la sottoposizione dell’area di interesse alla tutela paesistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Al riguardo, viene richiamata la giurisprudenza secondo cui le opere edilizie abusive, ove ricadenti in zona assoggettata a vincolo paesistico, risultano soggette alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A., l’applicazione della sanzione demolitoria sarebbe comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta la predetta autorizzazione (Cons. Stato Sez. VI, 8 novembre 2021).
9 - Con il secondo motivo, l’appellante – premesso l’inquadramento delle opere realizzate nell’alveo dell’art. 22, D.P.R. n. 380/2001 - critica la sentenza gravata nella parte in cui constata l’impossibilità di applicare, in sostituzione della sanzione demolitoria, la misura pecuniaria, prevista all’art. 37 del TU sull’Edilizia.
9.1 – Secondo il Comune la censura è priva di giuridico fondamento, in relazione al già menzionato assoggettamento dell’intervento per cui è causa alla normativa vincolistica, secondo l’orientamento per cui le opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, quand’anche si dovessero ritenere, come sostiene l’appellante, avere natura precaria o pertinenziale e, quindi, assentibili con mera D.I.A., si considerano comunque eseguite in totale difformità dalla concessione, il che comporta che l’applicazione della sanzione demolitoria è comunque doverosa, ove non sia stata ottenute alcuna previa autorizzazione paesaggistica.
10 - Con il terzo motivo, connesso al precedente, l’appellante insiste nel rilevare che l’impugnato provvedimento recherebbe una motivazione deficitaria o, addirittura, inesistente quanto alla precisa e corretta esplicitazione dei presupposti di fatto ed alle norme giuridiche di riferimento poste alla base della decisione, con speciale riferimento al dedotto contrasto con la disciplina paesistica.
10.1 – Secondo il Comune, al contrario, l’ordinanza di demolizione costituisce un atto dovuto e vincolato, la cui motivazione essenziale è adeguatamente costituita dalla indicazione, anche per relationem , dei presupposti di fatto e delle norme violate.
11 - Con il quarto motivo, l’appellante lamenta la violazione dell’art. 34 del TUED per non aver il Giudice di prime cure né considerato che l’esecuzione dell’ordine demolitorio non sarebbe potuta avvenire senza pregiudizio della parte realizzata in conformità né riconosciuto la conseguente doverosa applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria.ù
11.1 – Secondo il Comune la doglianza è priva di pregio essendo la giurisprudenza ormai consolidata nel ritenere che la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, non comporti un obbligo per l'Amministrazione di valutare tale possibilità prima dell'adozione dell'ordine demolitorio, essendo inoltre possibile solo durante la sua materiale esecuzione verificare se l'ordinanza demolitoria sia eseguibile.
12 – Ai fini della decisione dello specifico caso di specie in esame, considera il Collegio che non risulta in alcun modo smentita la circostanza secondo cui l’intervento in esame era necessitato dal concreto pericolo di crollo del solaio di copertura dell’edificio e ne realizzava la copertura mediante la posa di un tavolato in legno con lieve pendenza ed altezza di colmo di soli 30 cm. al di sopra della copertura preesistente (con sollevamento della copertura contenuto in meno di mt. 0,20, dunque in meno del 5% di altezza del corpo di fabbrica) rientrando nel limite della tolleranza del 2% ed avendo quale unica finalità quella di assicurare la tenuta stagna del tetto mediante una impermeabilizzazione con colore invariato. Dunque, l’intervento urgente e necessitato di sovrapposizione della struttura tecnica sopra descritta alla esistente copertura piana non costituisce nuova costruzione e non determina alcun aumento di volumetria utile, né alcuna apprezzabile alterazione dell’altezza, della sagoma e delle altre caratteristiche estetiche dell’edificio suscettibile di poter pregiudicare in concreto il bene paesaggistico tutelato dal vincolo vigente nell’area considerata, e neppure il Comune motiva in alcun modo ragioni diverse atte a motivare un intervento autoritativo di demolizione della sopradescritta struttura tecnica, ascrivibile ad una tipologia di edilizia libera, alla stregua di un criterio di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità rispetto al vincolo paesaggistico considerato.
13 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere accolto nei termini e nei limiti che precedono, ai fini dell’accoglimento del ricorso di primo grado con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, salvi i successivi atti eventualmente adottati dall’Amministrazione anche su impulso dei proprietari e degli altri interessati.
14 – La peculiarità e non univocità della fattispecie considerata giustifica, infine, la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto accoglie, in riforma dell’appellata sentenza, il ricorso di primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO