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Articolo 6 della Legge 7 giugno 1991, n. 182
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Legge 7 giugno 1991, n. 182
Articolo 6 della Legge 7 giugno 1991, n. 182
Versione
19 giugno 1991
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 19 giugno 1991
Vedi fonte istituzionale
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