Articolo 6 della Legge 7 giugno 1991, n. 182
Articolo 5
Versione
19 giugno 1991
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 19 giugno 1991