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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24483/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Sangalli Mirco che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 TORINO il 12/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 334 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 06/08/2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 17.12.2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.12.2018.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il Sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale Parte_2 sita in Torino, Via Giuseppe e Antonio Carle n.30, di proprietà della Sig.ra già assegnatagli Parte_1 in sede di separazione personale dei coniugi;
DÀ ATTO che le parti concordano che il Sig. si farà carico del 100% delle spese Parte_2 relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'immobile di cui sopra, delle rate del mutuo sino ad estinzione, oltre che di tutte le utenze;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la Sig.ra così come confermato in sede di Parte_1 separazione, ha reperito altra e diversa soluzione abitativa;
DÀ ATTO che il Sig. si farà carico in via esclusiva del mantenimento della figlia Parte_2
, oggi maggiorenne non autosufficiente e convivente con il padre, fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica di;
Per_1
DÀ ATTO che il Sig. si farà carico del 100% delle spese straordinarie, scolastiche, Parte_2 sportive e mediche, comprese tutte le spese universitarie e di stages all'estero, che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia;
Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto patrimoniale in essere tra loro e di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altro; pagina 2 di 3 NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24483/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Sangalli Mirco che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 TORINO il 12/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 334 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 06/08/2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 17.12.2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.12.2018.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 16/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il Sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale Parte_2 sita in Torino, Via Giuseppe e Antonio Carle n.30, di proprietà della Sig.ra già assegnatagli Parte_1 in sede di separazione personale dei coniugi;
DÀ ATTO che le parti concordano che il Sig. si farà carico del 100% delle spese Parte_2 relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'immobile di cui sopra, delle rate del mutuo sino ad estinzione, oltre che di tutte le utenze;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la Sig.ra così come confermato in sede di Parte_1 separazione, ha reperito altra e diversa soluzione abitativa;
DÀ ATTO che il Sig. si farà carico in via esclusiva del mantenimento della figlia Parte_2
, oggi maggiorenne non autosufficiente e convivente con il padre, fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica di;
Per_1
DÀ ATTO che il Sig. si farà carico del 100% delle spese straordinarie, scolastiche, Parte_2 sportive e mediche, comprese tutte le spese universitarie e di stages all'estero, che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia;
Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto patrimoniale in essere tra loro e di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altro; pagina 2 di 3 NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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