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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 4845 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Parolin e Giulio Farronato
e
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.05.1986, rappresentata e difesa dall'avvocato Cecilia Angela Bonotto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di
[...]
procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emanando provvedimento di omologa e ad ogni altro incombente.
2) Autorizzare formalmente i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la nuova abitazione della madre. Nell'eventualità la IG Controparte_1
dovesse trasferire la propria residenza altrove, e purchè questa sia contenuta nei 20
km dall'attuale domicilio, si dà atto che il sig. autorizza sin da ora Parte_1
Per_ il contestuale trasferimento di residenza anche del figlio , oltre all'iscrizione e/o trasferimento del medesimo presso il plesso scolastico più vicino alla nuova residenza.
4) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento del figlio.
5) Il padre potrà tenere con sé il figlio un fine settimana alternato dalle ore 9.00 del sabato sino alle 20.00 della domenica, dopo cena, salvo diverso accordo tra i genitori, che dovrà avvenire per iscritto almeno il giorno precedente. Il padre potrà
tenere con sé il figlio due giorni infrasettimanali tendenzialmente il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola e provvederà ad accompagnarlo a scuola il giorno seguente salvo diverso accordo tra i genitori. Il padre potrà tenere con sé il figlio metà delle vacanze natalizie, un anno compreso il Natale ed un anno compreso il
2 Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, un anno compresa la Pasqua e un anno compreso il Lunedì dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, con l'onere del padre di comunicare entro il giorno 30/05 di ogni anno il
Per_ periodo prescelto. Il pernotto ulteriore al giorno consecutivo del figlio , presso il padre, sia durante il periodo estivo che durante le vacanze Natalizie e Pasquali,
avverrà dal compimento del terzo anno d'età, salvo diverso accordo tra i genitori da valutarsi in base al comportamento del figlio. Si precisa, ad ogni modo e vista la tenera età del bambino, che in caso il medesimo manifestasse difficoltà al pernottamento, questo verrà inserito in maniera graduale e su accordo dei genitori.
6) Il sig. verserà alla madre sig.ra , la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 300,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio minore,
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
Somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 tramite bonifico presso c/c intestato alla IG . Controparte_1
7) L'assegno unico sarà percepito a metà da entrambi i genitori.
8) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio,
individuate come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Vicenza, nella misura del 50% ciascuno.
9) Le parti dichiarano di essere al momento economicamente autosufficienti e,
pertanto, non sono previsti attualmente assegni di mantenimento in favore dei coniugi.
10) Il saldo dei rispettivi c/c sono e si assumono di pertinenza di ciascun coniuge.
Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
3 All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30.12.2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Molvena (VI) in data 01.06.2018, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si
4 ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può
che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore,
affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Molvena (VI) in data 01.06.2018 con atto trascritto presso il
Comune di Colceresa (VI) n. 1, parte I, anno 2018 alle condizioni in epigrafe riportate;
5 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Colceresa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 4845 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Parolin e Giulio Farronato
e
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.05.1986, rappresentata e difesa dall'avvocato Cecilia Angela Bonotto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di
[...]
procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emanando provvedimento di omologa e ad ogni altro incombente.
2) Autorizzare formalmente i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la nuova abitazione della madre. Nell'eventualità la IG Controparte_1
dovesse trasferire la propria residenza altrove, e purchè questa sia contenuta nei 20
km dall'attuale domicilio, si dà atto che il sig. autorizza sin da ora Parte_1
Per_ il contestuale trasferimento di residenza anche del figlio , oltre all'iscrizione e/o trasferimento del medesimo presso il plesso scolastico più vicino alla nuova residenza.
4) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento del figlio.
5) Il padre potrà tenere con sé il figlio un fine settimana alternato dalle ore 9.00 del sabato sino alle 20.00 della domenica, dopo cena, salvo diverso accordo tra i genitori, che dovrà avvenire per iscritto almeno il giorno precedente. Il padre potrà
tenere con sé il figlio due giorni infrasettimanali tendenzialmente il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola e provvederà ad accompagnarlo a scuola il giorno seguente salvo diverso accordo tra i genitori. Il padre potrà tenere con sé il figlio metà delle vacanze natalizie, un anno compreso il Natale ed un anno compreso il
2 Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, un anno compresa la Pasqua e un anno compreso il Lunedì dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, con l'onere del padre di comunicare entro il giorno 30/05 di ogni anno il
Per_ periodo prescelto. Il pernotto ulteriore al giorno consecutivo del figlio , presso il padre, sia durante il periodo estivo che durante le vacanze Natalizie e Pasquali,
avverrà dal compimento del terzo anno d'età, salvo diverso accordo tra i genitori da valutarsi in base al comportamento del figlio. Si precisa, ad ogni modo e vista la tenera età del bambino, che in caso il medesimo manifestasse difficoltà al pernottamento, questo verrà inserito in maniera graduale e su accordo dei genitori.
6) Il sig. verserà alla madre sig.ra , la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 300,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio minore,
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
Somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 tramite bonifico presso c/c intestato alla IG . Controparte_1
7) L'assegno unico sarà percepito a metà da entrambi i genitori.
8) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio,
individuate come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Vicenza, nella misura del 50% ciascuno.
9) Le parti dichiarano di essere al momento economicamente autosufficienti e,
pertanto, non sono previsti attualmente assegni di mantenimento in favore dei coniugi.
10) Il saldo dei rispettivi c/c sono e si assumono di pertinenza di ciascun coniuge.
Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
3 All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30.12.2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Molvena (VI) in data 01.06.2018, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si
4 ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può
che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore,
affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Molvena (VI) in data 01.06.2018 con atto trascritto presso il
Comune di Colceresa (VI) n. 1, parte I, anno 2018 alle condizioni in epigrafe riportate;
5 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Colceresa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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